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ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

A seguito di molte richieste che mi sono pervenute, faccio presente che al momento non esiste un elenco completo dei Revisori Contabili regolarmente iscritti al Registro consultabile pubblicamente: l'unica fonte è la Gazzetta Ufficiale. Ciò crea enormi problemi perché è pressoché impossibile venire a conoscenza della pubblicazione del proprio nominativo sulla G.U. e di conseguenza avere notizia dell'iscrizione nel Registro.

L'Unione Giovani di Firenze ha recentemente inviato una e-mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la Direzione Generale del Ministero della Giustizia con cui manifestava tale problema e invitava il Ministero a rendere pubblica la lista degli iscritti, magari semplicemente pubblicandola sul proprio sito.

La Direzione Generale degli Affari Civili ha gentilmente risposto che è loro intenzione provvedere in tal senso.

 

NUOVI ISCRITTI EX L. 132/97

Dopo lunga attesa, il Ministero ha pubblicato gli elenchi di professionisti che avevano presentato la domanda di iscrizione ai sensi della legge 132/97. Tra le varie pubblicazioni sui supplementi straordinari della Gazzetta Ufficiale - IVª serie speciale - sono riuscito a raccogliere i riferimenti dei seguenti:

n. 45 dell'8 giugno 1999: Corti d'Appello di Ancona, Bari e Bologna;

n. 77 del 28 settembre 1999: Corti d'Appello di Catanzaro, Catania, L'Aquila, Genova, Firenze;

n. 87 del 2 novembre 1999: Corti d'Appello di Brescia, Lecce, Messina, Milano, Napoli oltre ad ulteriori nominativi per Bologna, Firenze, L'Aquila;

n. 91 del 16 novembre 1999: Corte d'Appello di Perugia;

n. 100 del 17 dicembre 1999: Corti d'Appello di Milano, Reggio Calabria, Potenza, Palermo, Genova, Salerno, Torino e Roma.

Pare che i numeri delle Gazzette sopra indicati siano esauriti o in rapido esaurimento. Credo che gli stessi possano essere facilmente reperiti nelle maggiori biblioteche, in quanto si tratta della 4ª serie speciale, vale a dire quella relativa a CONCORSI ed ESAMI.

ATTENZIONE: PER I NEO-ISCRITTI E' NECESSARIO PAGARE LE 50.000 per l'anno di iscrizione!!!

 

ISCRIZIONE DIRETTA NEL REGISTRO PER I NEO-ABILITATI

(valido in generale per tutti quei colleghi che si sono abilitati superando l'esame di Stato secondo la nuova disciplina valida anche per i Revisori Contabili)

Chi ha superato l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Ragioniere valido anche per l'iscrizione nel Registro dei Revisori, avrà diritto di richiedere l'iscrizione nel Registro stesso senza sostenimento dell'esame. Sono però necessari due altri requisiti: la laurea ed il compimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile.

Un problema spesso riscontrato è quello inerente coloro che ottengono l'abilitazione senza avere maturato i tre anni di tirocinio ai fini del Registro dei Revisori Contabili. In questo caso, è opportuno chiarire se è possibile effettuare parte di detto tirocinio (o addirittura tutto) dopo l'abilitazione professionale. Ritengo che ciò sia possibile poiché la legge non dice alcunché al riguardo e non vi sono norme specifiche che lo vietino.

Per gli interessati ho predisposto un fac-simile di domanda per l'iscrizione nel Registro dei Revisori: fac-simile

professionisti abilitati superando l'esame di Stato secondo la vecchia disciplina non valida anche per i Revisori Contabili

Per coloro che si sono abilitati alla professione contabile superando il "vecchio esame", vale a dire quello non equivalente a quello per i Revisori Contabili, la questione si fa più complessa, in quanto sarà necessario sostenere l'esame di ammissione, seppur in parte. Infatti, la legge attualmente prevede la possibilità di sostenere l'esame solo per quelle materie non comprese nella vecchia versione dell'esame di abilitazione alla professione.

 

IL TIROCINIO


Il 15 ottobre 1998 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia il decreto ministeriale datato 10 settembre 1998, con il quale viene data completa attuazione alle norme degli artt. 5 e 33 del DPR 99/98 che disciplina gli obblighi dei revisori contabili.

 

REGISTRO DEL TIROCINIO


In primo luogo il D.M. 30 settembre '98 istituisce il Registro del Tirocinio a far data dal 16 ottobre 1998

Pertanto, gli aspiranti professionisti, dovranno necessariamente iscriversi anche a questo Registro. Si tratta di una semplice domanda redatta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dei Revisori (di cui allego PDFfac-simile) da inviare per raccomandata A.R. al Ministero di Grazia e Giustizia. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (il termine è ordinatorio) si avrà l'iscrizione nel Registro del Tirocinio o l'eventuale rigetto.
Il Ministero, tra l'altro, rilascia su richiesta anche un attestato di iscrizione.

Il D.M. emanato non pone alcun termine per l'invio della domanda, ne' per l'invio delle certificazioni sul tirocinio pregresso. Si consiglia comunque di provvedere al più presto.

 

IL REGOLAMENTO CORRETTIVO

Il provvedimento correttivo (D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000. Questo ha apportato varie modifiche al Dpr 99/98, di cui commenterò le principali:

art. 9, comma 1: il tirocinio decorrerà, non più dalla data di iscrizione nel registro del tirocinio, ma da quella di ricezione della relativa domanda di iscrizione da parte del Ministero (quindi pochi giorni dopo l'invio);

art. 9, comma 2-bis: tale disposizione si applicherà a tutte le domande presentate a partire dal 1° maggio 1998 ed avrà quindi effetto "sanante" nei confronti di coloro che hanno già ricevuto la risposta da parte del Ministero e si sono visti "rubare" vari mesi di iscrizione. In sostanza coloro che avevano presentato domanda a partire dall'ottobre 1998, si vedranno riconoscere i mesi di tirocinio svolti tra la data dell'invio della domanda e la data di iscrizione nel Registro del Tirocinio comunicata dal Ministero stesso;

art. 9, comma 2-ter: alla Commissione Centrale è riconosciuta la facoltà di riconoscere il tirocinio svolto precedentemente alla ricezione della domanda di iscrizione, purché il periodo di praticantato venga documentato con una attestazione, con firma autenticata, rilasciata ai sensi dell'art. 43 Dpr 99/98 dal soggetto presso cui è svolto il tirocinio; questo consentirebbe di coprire l'altro periodo compreso tra il 16 aprile '98 e la data di ricezione della domanda per il quale fino ad adesso non veniva riconosciuto il praticantato.

C'è però un problema al riguardo, perché ("come al solito") il nuovo testo non è ben scritto e ad una prima lettura pare che quest'ultima norma non abbia effetto retroattivo, cioè non sia applicabile alle domande di iscrizione già presentate, per cui potrebbe presentarsi una situazione abnorme per tali soggetti, per cui:

  • verrebbe riconosciuto il tirocinio svolto fino al 16 aprile 1998;
  • il tirocinio decorrerebbe dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione (e non da quella già comunicata di iscrizione);
  • verrebbe perso il praticantato svolto tra il 16 aprile 1998 e la data di ricevimento della domanda di iscrizione;

So che ciò può sembrare assurdo e paradossale, ma questo è quello che la produzione legislativa italiana è riuscita a fare.

non è più necessaria l'autentica della firma sulla domanda di iscrizione nel registro del tirocinio;

infine, sono previste nuove norme sulle incompatibilità degli incarichi dei revisori, sullo svolgimento dell'esame (3 prove scritte ed 1 orale), ecc.

 

QUESITI FREQUENTI SUL TIROCINIO

I problemi maggiormente evidenziati dai lettori di questo servizio sono molteplici. Di seguito indicherò il mio pensiero in relazione ad alcuni di questi:

Il tirocinio per la professione di Dottore Commercialista, vale anche per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili ?
La legge che ha istituito il tirocinio per i Dottori Commercialisti (L. 17.2.92, n. 206) stabilisce che detto tirocinio "se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE ...". Dispone inoltre, che "l'esame di abilitazione, ..., integrato con le materie ... della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima".
In realtà, seppur in presenza di una legge dello Stato che prescrive quanto sopra, un'altra legge dello Stato (con i suoi regolamenti attuativi) impone l'obbligo di iscriversi nell'apposito Registro del Tirocinio tenuto presso il Ministero della Giustizia con tutti i conseguenti oneri previsti dal regolamento.

E' necessario che il professionista presso cui è svolto il tirocinio per revisore sia iscritto al Registro dei Revisori Contabili?
Attenzione, perché si tratta di un requisito indispensabile. Il tirocinio va svolto presso un soggetto (dottore commercialista, ragioniere o altro) che sia regolarmente iscritto al Registro. A questo proposito è bene ricordare che coloro che hanno presentato domanda di iscrizione con la legge 132/97 e che a seguito della legge 266/98 hanno diritto di assumere gli incarichi di sindaco o revisore, sono revisori contabili solo da poco. L'iscrizione la si ottiene solo con la pubblicazione del proprio nome sulla Gazzetta Ufficiale. Perciò chi svolge tirocinio presso un professionista che non è revisore contabile non potrà sfruttare i propri anni di tirocinio professionale anche per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.
Quanto sopra è stato confermato dallo stesso Ministero, tramite il proprio direttore generale in risposta ad una interrogazione dell'Unione nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti tendente al riconoscimento di tale possibilità.

Quali sono le formalità pratiche da seguire ?
E' necessaria la domanda di iscrizione nel registro del tirocinio tenuto dal Ministero oltre al pagamento della quota di iscrizione di lire 30.000.
Al termine di ogni anno di tirocinio, entro i 60 giorni successivi, il tirocinante deve redigere una relazione sull'attività svolta, che viene asseverata dal revisore presso cui è svolto il tirocinio; relazione da inviare alla commissione per i revisori contabili presso il Ministero. I termini di cui sopra sono comunque indicati nella comunicazione inviata dal Ministero stesso che attesta l'avvenuta iscrizione nel Registro del Tirocinio.
Tali termini non dovrebbero variare, sebbene a seguito del DPR 233/2000 il termine di decorrenza del tirocinio per revisore contabile per molti iscritti venga anticipato nel tempo.

Da quando decorre il tirocinio valido per l'iscrizione nel registro ? (tale quesito e la relativa risposta sono ormai superati in considerazione del D.P.R. 233/2000, ma preferisco lasciarlo per una maggiore informazione)
Fino all'emanazione del D.P.R. 233/2000 è stata la questione più discussa. Purtroppo, la commissione centrale per i revisori contabili aveva assunto criteri molto restrittivi:

Se il tirocinio iniziava dopo l'istituzione del registro del tirocinio (16.10.98), lo stesso veniva riconosciuto a partire dalla data di iscrizione in tale registro, che avveniva a seguito dell'esame della domanda da parte dell'apposita Commissione.

Se il tirocinio era iniziato prima, allora è opportuno distinguere:

      • per il tirocinio svolto prima del 16 aprile 1998, la data di riferimento è quella attestata dal revisore presso cui il tirocinio è stato svolto (in questo caso con dichiarazione è autenticata ai sensi dell'art. 43 del DPR 99/98);
      • per il tirocinio svolto tra il 16 aprile '98 ed il 15 ottobre '98, la commissione aveva voluto distinguere tra:
        • chi aveva presentato domanda di iscrizione prima del 16.10.98, a cui veniva riconosciuto il tirocinio svolto tra il 16.04.98 fino al 15.10.98;
        • chi aveva presentato domanda di iscrizione dopo il 16.10.98, a cui tale beneficio non veniva esteso.

In particolare la Commissione Centrale iscriveva i richiedenti nel Registro del Tirocinio dalla data della propria delibera e non dalla data della domanda. Per cui i vari tirocinanti che avevano presentato domanda, si vedevano notificare l'inizio del praticantato non prima del 15 marzo 1999 (data della prima delibera).

 



 

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