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QUESITI FREQUENTI

 

Lettera per i Colleghi/e non iscritti all'ANREV che propongono questiti

Caro collega,

abbiamo ricevuto la tua richiesta di analisi in merito alla tua posizione personale riguardo alle problematiche legate al Registro dei Revisori Contabili.

Per procedura interna l’ANREV ha istituito una Commissione che approfondisce i singoli casi rendendo delle risposte personalizzate, con precisi e completi riferimenti normativi,  ad ogni singolo richiedente. Ogni risposta di tale entità,  impegna i componenti della Commissione per un tempo significativo. Con tale assunto vogliamo trasferirti che saremo lieti di effettuare anche per Te lo stesso servizio senza ricompensa alcuna.

Tuttavia, vista la quantità dei quesiti che pervengono quotidianamente, siamo costretti a dare la priorità agli iscritti. Ti saremmo quindi grati se tu volessi perfezionare la Tua posizione con l’iscrizione presso la nostra Associazione che, inutile ribadirlo, è basata assolutamente sul volontariato degl’addetti ai lavori.

Cordiali saluti,

La Commissione normativa dell’ANREV

 

 

Quota associativa annuale ANREV

Quota associativa annuale ANREV: 30 Euro.

C/c postale n° 19838705 intestato ad “Associazione Nazionale Revisori Contabili”- ANREV , Piazza Nicosia 25  - 00186 ROMA

oppure

C/c n° 95488 Banca Popolare di Bergamo- Credito Varesino

ABI 05428

CAB 03200

SITO: www.Anrev.it

e-mail: infoanrev@libero.it

 

 

Lettera ai Colleghi/e che hanno consultato l'ANREV per la risoluzione del problema personale legato all'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia

A seguito delle numerose richieste tendenti ad ottenere chiarimenti riguardo l'iscrizione di cui sopra, l'ANREV fa presente che per essere iscritti allo stesso, necessitano I seguenti requisiti:

  • Aver conseguito un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche; In alternativa aver conseguito un diploma universitario, oppure un diploma di scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di 3 anni.
     
  • Aver successivamente svolto un tirocinio triennale, presso un Revisore Contabile avente ad oggetto il controllo di bilanci d'esercizio e consolidati;
     
  • Aver superato l'esame che il Ministero della Giustizia indice annualmente, per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (facciamo presente che nei prossimi anni il superamento dell'esame avrà una funzione residuale in quanto coloro che chiederanno l'iscrizione saranno esonerati dell'esame avendo già superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale)


QUINDI


Al fine di poter chiarire I dubbi più diffusi, oltre ad altri casi specifici, proponiamo le seguenti situazioni tipiche:

 

Collega iscritto all'Albo dei Ragionieri;


Prima dell'ultima riapertura dei termini per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (prevista dall'art. 209, comma 2 del D.lgs. n. 58 del 24/2/98) scadente il 29/8/1998. Se non ha presentato la domanda nella scadenza indicata, ha perso definitivamente la possibilità d'iscrizione automatica con l'esonero dall'esame. A questo punto l'unica strada odierna, é quella di ottenere il diploma universitario (triennale) e successivamente svolgere il tirocinio previsto (triennale), dando successivamente l'esame presso il Ministero della Giustizia. Ne consegue che chi ha maturato l'iscrizione dopo l'ultima riapertura, deve seguire lo stesso iter.


Collega iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti; 


Prima dell'ultima riapertura dei termini per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (prevista dall'art. 209, comma 2 del D.lgs. n. 58 del 24/2/98) scadente il 29/8/1998. Se non ha presentato la domanda nella scadenza indicata, ha perso definitivamente la possibilità d'iscrizione automatica con l'esonero dall'esame. A questo punto l'unica strada odierna, é quella di svolgere il tirocinio previsto (triennale), presentando successivamente la domanda al Ministero della Giustizia , richiedendo l'esonero dall'esame d'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili. Ne consegue che chi ha maturato l'iscrizione dopo l'ultima riapertura, deve seguire lo stesso iter.


Collega iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro;

 

Il Collega Consulente del Lavoro, non è iscrivibile direttamente per il titolo stesso. Tuttavia si è iscritto, presentando relativa domanda, con  la riapertura dei termini della legge 132/97 che consentiva l’iscrizione a coloro che avevano ricoperto incarichi da Revisore per almeno 5 anni, compiuti entro la data di entrata in vigore del Registro dei Revisori Contabili, ovvero entro il 21/4/95. 

 


Inoltre, entrando nel merito del dettaglio, abbiamo preparato, nello schema sottostante, i casi tipici emergenti dalle domande più frequenti finora pervenuteci dai Colleghi:

 

Iscrizione automatica nel Registro dei Revisori Contabili

Potrai inoltrare domanda al Ministero della Giustizia, per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell’art. 26 del dpr 99/98 allegato, in quanto esonerato ai sensi dell’art. 5 del dlgs 88/92. La stessa dovrà essere inoltrata al Ministero di cui sopra, per il tramite della Procura della Repubblica presso il Tribunale del circondario del Tuo domicilio, allegando alla stessa l’attestazione di pagamento del contributo di cui all’art 29 del dpr 99/98. inoltre nella domanda d’iscrizione, ai sensi dell’art. 2 il richiedente dichiara:

  • Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
     
  • La residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, anche il domicilio fiscale;
     
  • Il codice fiscale;
     
  • Il titolo di studio posseduto;
     
  • La dichiarazione di aver superato l’esame previsto dall’art. 3 del dlgs 88/92, ovvero di essere esonerato dall’esame ai sensi dell’art. 5 del decreto medesimo;
     
  • Di aver svolto il periodo di titocinio previsto dall’art. 3 co. 2, lettera b), o co. 3 del dlgs citato;
     
  • L’amministrazione o l’ente di appartenenza, se il Richiedente è un dipendente pubblico;
     
  • Di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell’art. 8 del dlgs citato;
     
  • Il recapito presso il quale s’intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al Registro e l’impegno a comunicare eventuali variazioni ex art. 13, L. 132.


Non potrai (anche se può sembrare un fatto lapalissiano) assumere alcun incarico PRIMA dell’avvenuta pubblicazione del Tuo Nominativo sulla Gazzetta Ufficiale, che recherà inoltre il numero del decreto d’iscrizione ed il Tuo numero personale d’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili. Tale numero Ti verrà sempre richiesto dal Notaio e quindi dalla CCIAA per il deposito degl’atti relativi ai Tuoi nuovi eventuali incarichi.

 

Art. 3

Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro

 

Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.


Per l'ammissione all'esame é necessario:

  • aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;
     
  • aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.


I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.

 

Art. 4

Esame per l'iscrizione nel registro


L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

  • contabilità generale;
     
  • contabilità analitica e di gestione;
     
  • disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
     
  • controllo della contabilità e dei bilanci;
     
  • diritto civile e commerciale;
     
  • diritto fallimentare;
     
  • diritto tributario;
     
  • diritto del lavoro e della previdenza sociale;
     
  • sistemi di informazione e informatica;
     
  • economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
     
  • matematica e statistica.


Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente é limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.. .

 

Art. 5.

Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro. .


Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.. .

Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

 

Domande (d'iscrizione) non presentate o presentate fuori termine

Ci chiedi le seguenti informazioni:

  • Mancata domanda d’iscrizione al Registro dei Revisori C., scaduta nel 1997;
     
  • Se è possibile ottenere l’iscrizione al Registro dei Revisori essendo iscritto al Collegio dei Ragionieri dal 1995, ed avendo comunque tutti i requisiti richiesti.

 

Punto 1)

Legge n. 132 del 13/5/97:

regolamenta la riapertura dei termini rivolta:

  • a coloro che alla data del 21/5/97 avevano acquisito i titoli per essere iscritti nei rispettivi Albi professionali e quindi direttamente nel Registro dei Revisori Contabili. Occorreva infatti presentare domanda d’iscrizione all’esame con contestuale esonero dalle materie dello stesso, in quanto paritetiche a quelle sostenute per l’iscrizione all’Albo/Ordine d’appartenenza;
     
  • a coloro che avevano ricoperto la carica di membro effettivo in un Collegio Sindacale, per almeno 3 anni.

indice la prima sessione d’esami per l’iscrizione nel Registro sopra citato diretta ai non esonerati dagli esami. I termini di presentazione della domanda scadevano il 20/7/1997;

 

QUINDI

 

Caro Collega per quanto sopra, non avendo presentato la domanda nei termini, sei stato automaticamente escluso dall’iscrizione nel registro.

 

Punto 2)

Ora, per poterti iscrivere nel Registro dei R.C., dovrai avere i requisiti  dettati dalla 88/92 che qui Ti alleghiamo per la parte di Tuo interesse. Troverai in evidenza il  titolo aggiuntivo richiesto ora per l’iscrizione.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 *

Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle  persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.


Art. 1

Registro dei revisori contabili.


É istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.


L'iscrizione nel registro da diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

 

Art. 2.

Iscrizione nel registro.

Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3.

 

Art. 3.

Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro.

 

Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.


Per l'ammissione all'esame é necessario:

  • aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;
     
  • aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

 

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.

 

Art. 4.

Esame per l'iscrizione nel registro.


L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

  • contabilità generale;
     
  • contabilità analitica e di gestione;
     
  • disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
     
  • controllo della contabilità e dei bilanci;
     
  • diritto civile e commerciale;
     
  • diritto fallimentare;
     
  • diritto tributario;
     
  • diritto del lavoro e della previdenza sociale;
     
  • sistemi di informazione e informatica;
     
  • economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

 

Iscrizione nel Registro dei Tirocinanti

 

  • Devi iscriverTi al Registro dei Tirocinanti,con contestuale presentazione dei titoli (certificati) di avvenuta pratica presso il Revisore Contabile (aprile 98 - agosto 98);
     
  • Al compimento di ogni anno di avvenuto tirocinio, devi presentare la relazione annuale ai sensi dell’art. 10 del dpr 99/98, ultimo comma;
     
  • Al termine, devi successivamente trasmettere la Relazione finale del tirocinio, svolto ai sensi dell’art. 10 comma 6 del d.p.r.  99/98 allegato;
     
  • Nell’attesa di risposta Ministeriale (Ti certificheranno il Tirocinio svolto), puoi presentare domanda per sostenere l’esame da Revisore Contabile con raccomandata, entro 30 gg dalla pubblicazione sulla GU del decreto che indice l’esame (art. 17 dpr 99/98 allegato);
     
  • Una volta svolto l’esame, ne riceverai l’esito, e se positivo Potrai inoltrare domanda al Ministero della Giustizia, per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell’art. 26 del dpr 99/98 allegato;
     
  • Se nel frattempo, invece, Ti sarai iscritto all’ordine dei dottori commercialisti, potrai evitare di dare gl’esami di cui sopra, inoltrando la domanda d’iscrizione con esonero totale degli stessi, ai sensi dell’art. 5 del DL n. 88 del 1992, allegato;
     
  • Non potrai (anche se può sembrare un fatto lapalissiano) assumere alcun incarico PRIMA dell’avvenuta pubblicazione del Tuo Nominativo sulla Gazzetta Ufficiale, che recherà inoltre il numero del decreto d’iscrizione ed il Tuo numero personale d’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili. Tale numero Ti verrà sempre richiesto dal Notaio e quindi dalla CCIAA per il deposito degl’atti relativi ai Tuoi nuovi eventuali incarichi;
     
  • Per quanto riguarda i numeri di c/c postale che ti servono, Ti chiediamo gentilmente di consultare il sito: www.anrev.it.

 

Rilascio dell'attestato di iscrizione

Sono in corso di preparazione delle apposite pergamene con l’effige dell’ANREV da rilasciare agli Iscritti su loro richiesta, previa personalizzazione concernente il numero d’iscrizione al Registro Nazionale e relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

 

PDFFacsimile attestato di iscrizione all'ANREV

WordRichiesta dell'attestato di iscrizione ANREV

 

Quesiti frequenti sul Tirocinio

 



 

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