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STATUTO

 

Art. 1) E' costituita l'Associazione Nazionale Revisori Contabili, in sigla "ANREV".

 

Art. 2) L'Associazione svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi partito o movimento politico e non ha scopo di lucro.

 

Art. 3) L' Associazione ha sede in Roma.

 

Art. 4) L' Associazione tutela gli interessi generali dei propri iscritti ed in particolare: - Promuove qualunque iniziativa a favore dei revisori contabili ed in particolare incentiva la formazione e l'aggiornamento professionale, la tutela nei settori tecnico, amministrativo, legislativo, previdenziale ed assistenziale, sia a livello nazionale che internazionale; - Difende gli interessi morali ed economici inerente la qualifica di Revisore Contabile e ne tutela la funzione; - Svolge la propria azione verso gli Organi dello Stato, gli Enti pubblici e privati e collabora con essi nella formazione di nuove forme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività dei Revisori contabili. - Rappresenta gli iscritti: nei rapporti di carattere nazionale presso gli Organi dello Stato, gli Enti pubblici, degli Ordini e dei Collegi Professionali, delle Associazioni Sindacali e di Categoria; nei rapporti di carattere internazionale nonché in seno e nei confronti di Associazioni Sindacali e Professionali, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi; - Designa e nomina i propri rappresentanti le cui nomine e designazioni siano richieste o previste; - Svolge tutte le attività che gli sono delegate dall'assemblea, o quelle previste da Leggi e Regolamenti, ritenute necessarie per raggiungere i suoi fini assumendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla Legge o dalla Pubblica Autorità. - Interviene con funzioni di amichevole compositore nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere nelle Delegazioni Provinciali e, a richiesta, in quelle che dovessero sorgere tra gli aderenti.

 

Art. 5) Possono far parte dell'Associazione : a) Gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito con D.L. 27/01/1992 n.88, appartenenti a categorie professionali regolamentate in albi, ordini o collegi. b) Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione a registro dei revisori contabili avendone i requisiti di legge ed appartenenti a categorie professionali regolamentate in albi, ordini o collegi. c) Le Associazioni di Categoria e i Sindacati costituiti da professionisti iscritti in albi, ordini o collegi; d) Possono essere altresì soci tirocinanti dell'Associazione, senza diritto all'elettorato attivo e passivo, gli iscritti nel Registro di Tirocinio tenuto dalla Commissione Centrale per i Revisori Contabili presso il Ministero delle Giustizia che siano contemporaneamente iscritti quali tirocinanti presso una delle categorie professionali regolamentate in albi, ordini o collegi; e) Il Consiglio Nazionale potrà, inoltre, a Suo insindacabile giudizio, nominare soci onorari, senza diritto all'elettorato attivo e passivo, quelle persone che particolarmente si sono distinti nella promozione e/o sostegno dell'ANREV e dei suoi scopi, nonché dei revisori in generale. Il Consiglio Nazionale dell'Associazione potrà prevedere, con apposito provvedimento, specifiche modalità di coinvolgimento dei soci tirocinanti nella vita e nell'attività dell'Associazione. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, rivolta all'Associazione e comporta la conoscenza ed accettazione del presente Statuto. Sono considerati Soci Fondatori i soci sottoscrittori e coloro che hanno aderito all'Associazione entro il 30/09/1999.

 

Art. 6) L'appartenenza all'Associazione cessa: a) Per dimissioni volontarie; b) Per cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili; c) Per espulsione per indegnità o per gravi inadempienze statutarie; d) Per morosità; e) Per decesso; f) Per cancellazione o sospensione dal Registro del Tirocinio tenuto dalla Commissione Centrale per i Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, relativamente ai soci tirocinanti.

 

Art. 7) Sono organi dell'Associazione: - L'Assemblea dei Delegati Provinciali; - Il Presidente Nazionale; - Il Comitato Esecutivo; - Il Consiglio Nazionale; - Il Collegio dei Revisori; - Il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 8) L'Assemblea dei Delegati Provinciali è composta dai rappresentanti degli iscritti all'Associazione. I Delegati devono essere residenti nella provincia che rappresentano e restano in carica per un triennio. Gli iscritti residenti anagraficamente in ciascuna provincia e in regola col pagamento delle quote entro due mesi dalla data prevista per le elezioni, hanno diritto ad eleggere i propri rappresentanti , nel numero di un Delegato ogni 25 iscritti o frazione di 25 non inferiore a 15 iscritti. Se gli iscritti della Provincia sono meno di 15, si uniscono, ai fini della elezione dei Delegati, agli iscritti di una o più Province della medesima Regione, con i quali possano raggiungere complessivamente 25 unità o frazione di 25 non inferiore a 15. A ciascuna regione spetterà almeno un delegato, qualunque sia il numero degli iscritti. Il Consiglio Nazionale può cooptare un nuovo delegato, che resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso, qualora nella provincia si verificasse un aumento nel numero degli iscritti, in misura tale da giustificare un aumento dei delegati ovvero in caso di dimissioni volontarie o esclusione. Le cause di esclusione sono: a) quelle previste dall'art.6. b) Assenza ingiustificata per due volte consecutive dall'Assemblea.

 

Art. 9) L'Assemblea dei Delegati dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di settembre per discutere la relazione del Consiglio Nazionale sull'attività svolta, per l'esame e approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo. Essa si riunisce a seguito di convocazione deliberata dal Consiglio Nazionale e, in caso eccezionale di urgenza, a seguito di convocazione decisa dal Comitato Esecutivo. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con lettera inviata a mezzo raccomandata ovvero via fax o via e-mail certificata a tutti i Delegati Provinciali almeno quindici giorni prima della riunione, salvo nel caso di convocazione fatta su iniziativa del Comitato Esecutivo che potrà avvenire anche mediante telegramma, con le stesse modalità di cui sopra, avvenire , senza il rispetto dei termini suddetti, con almeno otto giorni di preavviso. L'Avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione. L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano il Collegio dei Revisori o almeno 1/5 dei Delegati Provinciali, non della medesima regione. L'Assemblea dei delegati provvede, di volta in volta, alla nomina del Suo Presidente scelto tra i Delegati stessi. Le funzioni di Segretario della Assemblea sono svolte dal Segretario Generale; in sua assenza, l'Assemblea designa il segretario scegliendolo tra i presenti. L'Assemblea, occorrendo, nominerà anche gli scrutatori determinandone il numero. L'Assemblea si riunisce, di regola, in Roma, ma può riunirsi anche in altre località, purché in Italia. E' compito dell'Assemblea: a) Approvare e modificare lo Statuto; b) Determinare le linee generali di azione dell'Associazione; c) Approvare la relazione del Consiglio Nazionale; d) Approvare il conto consuntivo e preventivo;e) Eleggere, secondo le norme del presente Statuto, il Presidente nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri; f) Emanare il regolamento di attuazione del presente Statuto e sue successive variazioni.

 

Art. 10) L'Assemblea è valida in prima convocazione, con la partecipazione di tanti Delegati che in proprio o per delega, rappresentino la maggioranza dei delegati e in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno, purché in ora diversa, qualunque sia il numero dei Delegati presenti. Il delegato deve essere socio dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote e non può essere portatore di più di cinque deleghe. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti salvo che per modifiche da apportare allo Statuto dove è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti Delegati che rappresentino la maggioranza prevista dall'art. 28. Alla delibera dell'Assemblea i Delegati possono opporsi mediante ricorso scritto da proporre al Collegio dei Probiviri in carica alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo raccomandata A.R. entro trenta giorni dal termine dell'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri emetterà in proprio giudizio inappellabile entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso la sede dell'Associazione, e ne sarà data comunicazione al ricorrente a cura del Segretario Generale. L'opposizione alle delibere assembleari non sospende, in ogni caso, la validità della stesse.

 

Art. 11) Il Presidente, i Componenti il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Delegati Provinciali a maggioranza assoluta, con voto segreto espresso per mezzo di scheda contenente un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. Risulteranno eletti i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ed in caso di pari anzianità il candidato più anziano di età. Le votazioni dovranno essere immediatamente seguite dallo scrutinio dei voti e dalla proclamazione degli eletti.

 

Art. 12) Il Consiglio Nazionale è composto da undici a ventitré membri scelti fra tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il pagamento delle quote associative, nei termini previsti all'art. 8. Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri componenti il Comitato Esecutivo. Qualora venisse a mancare il Segretario Generale e/o il Tesoriere subentreranno nelle funzioni, sino alla prima riunione del Consiglio Nazionale che dovrà procedere alle nomine, gli altri componenti il Comitato Esecutivo.

 

Art.13) Al Consiglio Nazionale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività dell'Associazione per quanto attiene alle materie ad esso riservate dal presente Statuto ed in particolare, senza che ciò costituisca limitazioni, ad essa sono demandati i seguenti compiti: stabilire le norme per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo le direttive fissate dall'Assemblea dei Delegati Provinciali; redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione all'Assemblea dei Delegati Provinciali; predisporre il bilancio preventivo e deliberare la misura dei contributi associativi a carico degli iscritti; promuovere tutte le azioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari; designare rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Ordini, Albi ed Enti sia nazionali che internazionali in cui tale rappresentanza sia necessaria e/o richiesta; nominare Commissioni operative e di studio; promuovere Congressi, Seminari, Riunioni e/o Tavole Rotonde; decidere sulle domande di iscrizione all'Associazione; decidere sulle iniziative proposte dal Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo e/o su richiesta di almeno due Consiglieri o cinque Delegati Provinciali; dichiarare decaduti i Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio Nazionale; decidere in ordine ai provvedimenti previsti dall' articolo 6) dello Statuto aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi e finalita' analoghe o affini.

 

Art. 14) Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice-Presidente, almeno due volte l'anno. Dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali o dal Collegio dei Revisori. La convocazione dovrà essere fatta per lettera a mezzo raccomandata o fax o tramite e-mail certificata e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare,il luogo,il giorno e l'ora di inizio della riunione e dovrà essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Nazionale il Consiglio Nazionale potrà essere convocato per telegramma e/o fax e/o e-mail certificata almeno tre giorni prima.

 

Art. 15) Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente Nazionale ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Le delibere del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza di voto dei presenti e in caso di sua parità prevarrà il voto del Presidente. Delle riunioni e delle relative delibere dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario Generale. Il verbale, approvato dall'Assemblea, sarà trascritto in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario Generale.

 

Art. 16) Alle riunioni del Consiglio Nazionale dovranno essere invitati i Revisori ed i Probiviri.

 

Art. 17) In caso di assenza e/o di impedimento del Presidente Nazionale, lo stesso è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

 

Art. 18) Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di Legge e di Statuti. Rappresenta in giudizio l'associazione in ogni ordine e grado di giurisdizione. Egli presiede il Comitato Esecutivo composto da: Presidente Nazionale Vice-Presidente Segretario Generale Tesoriere Tre Consiglieri Il Comitato Esecutivo dà attuazione alle delibere adottate sia dall'assemblea dei Delegati Provinciali, sia dal Consiglio Nazionale. Predispone la relazione annuale da sottoporre al Consiglio Nazionale. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio Nazionale.

 

Art. 19) Il Segretario Generale presiede, organizza e rappresenta la Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da quattro coadiutori, nominati dal Comitato Esecutivo. La Segreteria Nazionale dà materiale esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale e svolge i compiti ad essa delegati dal Comitato Esecutivo.

 

Art. 20) Il Collegio dei Revisori è composto da tre a cinque membri effettivi e da due supplenti. Esso viene eletto dall'Assemblea dei Delegati Provinciali con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Revisori ha funzione di controllo. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle Riunioni del Consiglio Nazionale ed hanno diritto ad esprimere il loro parere. Il Collegio dei Revisori redige una relazione da presentare all'Assemblea dei Delegati.

 

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri effettivi e da due supplenti. Esso viene eletto dall'Assemblea dei Delegati Provinciali con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio Nazionale.

 

Art. 22) Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere su tutte le vertenze di qualsiasi natura che potessero sorgere fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli organi dell'Associazione, fra i componenti degli organismi dell'Associazione. Decide altresì sulle opposizioni alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati Provinciali. Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

 

Art. 23) L'Assemblea Provinciale che elegge i Delegati Provinciali è convocata dal Consiglio Nazionale ed è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno un terzo degli iscritti nella rispettiva provincia in regola con il pagamento della quota associativa. All'Assemblea Provinciale si applicano le norme contenute nell'articolo 11 del presente Statuto. L'Assemblea Provinciale sarà coordinata dal Segretario Provinciale che redigerà il verbale della stessa e presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea dovrà essere convocata con lettera raccomandata da inviarsi agli iscritti almeno quindici giorni prima. I Delegati Provinciali durano in carica tre anni e potranno essere rieletti per non più di due volte consecutive. Nelle province con un solo Delegato esso fungerà da Segretario Provinciale; dove ci sarà più di un Delegato verrà eletto dagli stessi il Segretario Provinciale.

 

Art. 24) L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio Nazionale dovrà redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo corredati da apposita relazione e presentata al Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori provvederà al relativo esame e compilerà una relazione che dovrà essere trasmessa ai Delegati Provinciali unitamente ai bilanci consuntivo e preventivo ed alle relazione del Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea annuale dei Delegati.

 

Art. 25) I contributi annuali a carico degli iscritti sono fissati dal Consiglio Nazionale e debbono essere versati entro il mese di Marzo dell'anno di competenza. Qualora entro il 31 dicembre di ogni anno non sia effettuato il versamento della quota associativa, l'iscritto dovrà essere messo in mora, a cura del Tesoriere,mediante lettera a mezzo raccomandata o fax overo e-mail certificata e sarà cancellato dall'associazione con delibera del Consiglio Nazionale, qualora non abbia regolarizzato la propria posizione entro sessanta giorni dalla data della richiesta di pagamento.

 

Art. 26) Gli eletti alle cariche di cui al presente Statuto debbono essere iscritti all'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili sino ad un massimo di due volte consecutive. Nessun compenso è dovuto agli eletti alle cariche di cui al presente Statuto; agli stessi potranno essere rimborsati solo le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ricevuto. Gli eletti alla carica di Presidente Nazionale, Vice-Presidente, Segretario Generale, Tesoriere non potranno ricoprire, pena la decadenza, contemporaneamente altre cariche Nazionali di uguale o analogo contenuto rappresentativo in Enti, Organismi, Sindacati di categoria, Albi, ruoli, ordini e collegi professionali. Entro quindici giorni dalla loro nomina devono dichiarare alla Segreteria Nazionale la posizione di incompatibilità. La mancata comunicazione nei termini di cui sopra comporta la decadenza della nomina.

 

Art. 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati Provinciali e con il voto favorevole di tanti Delegati che rappresentino almeno il 75% degli iscritti all'Associazione. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni aventi scopo uguale o simile.

 

Art. 28) Il presente Statuto potrà essere modificato dall'assemblea dei Delegati Provinciali con voto favorevole di almeno due terzi dei Delegati Provinciali in carica.

 

Art. 29) Nel caso non siano state costituite le Assemblee Provinciali in tutte o in parte delle provincie e/o non sia stato approvato il relativo regolamento , in deroga all'art. 23 e all'art.8 compete all'Assemblea dei Delegati stabilire le modalità e i tempi di attuazione delle elezioni dei Delegati Provinciali, nonchè il termine per il pagamento delle quote e l' accettazione dei soci.

 

Art. 30) Per quanto tutto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al libro V, titolo V, capo V del Codice Civile ed alle norme legislative in quanto compatibili.

 



 

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