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DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 233

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, concernente le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile

Art. 1

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;»; b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);»;

Art. 2

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto dopo le parole: «come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e successive modificazioni.».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo ed al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto sono abrogate.

Art. 4

1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione».

Art. 5

1. All'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «dalla data di iscrizione nel registro.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1° maggio 1998.

2-ter. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'articolo 43.».

Art. 6

1. All'articolo 10 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

b) nel comma 8, le parole: «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7»;

c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

8-ter. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. li tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.».

Art. 7

1. L'articolo 19 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Materie delle prove di esame). - 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

2. Ciascuna prova scritta verte su una o più materie, scelte tra quelle elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad h) e da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su tutte le materie elencate nella predetta disposizione.».

Art. 8

1. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto è abrogata.

Art. 9

1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del decreto, dopo le parole: «al richiedente» sono aggiunte in fine le seguenti: «a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami.».

 Art. 10

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole: «acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce anche direttamente».

Art. 11

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del decreto è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico.».

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(*) Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 agosto 2000, n. 197.

 



 

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