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ANALISI DEL D.P.R. N.233 del 12.07.2000

PREMESSA

Il DPR in esame modifica il testo del Dpr n.99/98 sulle modalità di esercizio della funzione di revisore contabile. Le modifiche apportate vanno dalla validità del tirocinio pregresso alla decorrenza del tirocinio stesso, dalla semplificazione burocratica della documentazione da produrre al funzionamento degli organi delegati alla tenuta del Registro ed all’esercizio del potere di vigilanza, fino ad arrivare alla modifica delle norme in materia di incompatibilità professionale.

ANALISI DEI SINGOLI ARTICOLI

L’art.1 modifica la composizione della Commissione Centrale per i Revisori Contabili sostituendo quale vicepresidente un dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia designato dal Ministro alla figura del "Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni o da un suo delegato" (lettera b) ed introducendo la nomina di un componente da parte della CONSOB (lettera b-bis).

L’art. 2 interviene sul Regolamento aggiungendo all’art. 4, comma 1, le seguenti parole "e successive modificazioni", aggiornando in tal modo la norma relativa alla fissazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione.

L’art. 3 abroga i primi tre periodi del comma 3 dell’art.7, semplificando le modalità di presentazione della domanda d’iscrizione al Registro del Tirocinio (non è più necessaria l’autentica della firma).

L’art. 4 dilata i termini dall’art. 8, comma 1, da 90 a 120 giorni, entro i quali la Commissione Centrale deve fornire il parere relativo alla domanda d’iscrizione al Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni. Viene inoltre completamente sostituito il comma 2, dell’art. 8, prevedendo, oltre alla comunicazione del rigetto della domanda d’iscrizione, la comunicazione del decreto di accoglimento a cura del Reparto revisori contabili.

L’art. 5 modifica la data di decorrenza dell’iscrizione nel registro del Tirocinio modificando l’art.9, comma1, disponendo tale decorrenza dalla data di ricezione della domanda e non più dalla data d’iscrizione nel Registro stesso. Aggiunge inoltre due commi allo stesso art.9, il primo dei quali dispone che quanto previsto dal comma uno "rinnovato" si applica a tutte le domande ricevute dopo il 1° maggio 1998, mentre il secondo prevede che sia il Direttore Generale ad accertare il periodo del tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 43.

L’art. 6 corregge opportunamente nei commi 7 ed 8 dell’art.10, l’errore meramente formale rinvenibile nella precedente formulazione del rinvio ai commi 5 e 6 anziché ai commi 6 e 7 dello stesso articolo. Vengono inoltre aggiunti altri due commi all’art.10, l’8-bis che prevede qualora gli obblighi previsti per la redazione della relazione annuale sul tirocinio non vengano adempiuti entro 120 giorni allo scadere di ciascun anno, il periodo di tirocinio s’interrompa fino alla data di presentazione o spedizione della redazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; l’8-ter che tratta dell’interruzione del periodo di tirocinio a seguito di decesso o altro evento determinante l’impossibilità di prosecuzione del tirocinio in capo al "tutor", prevedendone l’automatica interruzione. In quest’ultimo caso l’eventuale prosecuzione del tirocinio presso altro soggetto deve essere comunicata alla commissione centrale con lettera raccomandata unitamente alla attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal nuovo "tutor".

L’art.7 riformula l’art.19 del regolamento eliminando ogni margine di incertezza relativamente alle materie delle prove scritte ed orali fissando in maniera esplicita i diversi ambiti.

L’art.8 abroga la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art.27 del DPR 99/98, relativa alla predisposizione di una autodichiarazione da parte dei soggetti che rappresentano la società nel controllo legale dei conti attestante i necessari requisiti indicati nell’art. 25 comma 2 lettera a). In pratica in tal modo si evita una duplicazione degli adempimenti previsti dalla norma.

L’art. 9 aggiunge al comma 3 dell’articolo 30 del DPR 99/98 l’obbligo da parte del Reparto dei revisori contabili del Ministero di G. e G., di pubblicare in G.U. l’iscrizione del revisore. Non è pertanto sufficiente la comunicazione diretta al richiedente.

L’art.10 prevede l’acquisizione anche diretta da parte della Commissione Centrale delle informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art.9 del D.Lgs. 88/92, o circa i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. medesimo, sostituendo la precedente formulazione che prevedeva la acquisizione per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia.

L’art.11 aggiunge un ulteriore comma, il 3-bis, all’art. 39 del D.P.R. 99/98 prevedendo la mancata applicazione nei confronti dell’amministrazione dello stato ed ogni altro ente pubblico delle cause di sospensione dal registro previste alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 39 stesso.



 

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