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INDICE  del D.P.R. n. 99/1998:

TITOLO  I - Disposizioni generali :

Art.1 - Commissione centrale per i revisori contabili

Art.2 - Composizione della commissione centrale per i revisori contabili

Art.3 - Durata in carica della commissione. Convocazione e modalità di funzionamento

Art.4 - Compensi spettanti ai componenti e al segretario della Commissione

TITOLO  II - Tirocinio


Art.5 - Registro del tirocinio

Art.6 - Contributo per la tenuta del registro del tirocinio

Art.7 - Domanda di iscrizione

Art.8 - Iscrizione nel registro del tirocinio

Art.9 - Durata e contenuto del tirocinio

Art.10 - Svolgimento del tirocinio

Art.11 - Completamento del tirocinio presso altro revisore

Art.12 - Cancellazione dal registro del tirocinio

Art.13 - Sospensione del tirocinio

Art.14 - Compiuto tirocinio

TITOLO  III - esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabil


Art.15 - Esame

Art.16 - Commissione esaminatrice

Art.17 - Domanda di ammissione all'esame

Art.18 - Contributo per le spese relative alla sessione d'esami

Art.19 - Materie delle prove di esame

Art.20 - Adempimenti della commissione precedenti le prove

Art.21 - Svolgimento delle prove scritte

Art.22 - Adempimenti dei candidati e della commissione

Art.23 - Adempimenti della commissione per la correzione degli elaborati

Art.24 - Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

TITOLO  IV - modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili


Art.25 - Contenuto della domanda di iscrizione delle società

Art.26 - Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

Art.27 - Presentazione della domanda di iscrizione delle società

Art.28 - Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

Art.29 - Contributo per l'iscrizione

Art.30 - Esame delle domande e iscrizione

TITOLO  V - esercizio del potere di vigilanza, sospensione e cancellazione


Art.31 - Soggetti sottoposti alla vigilanza

Art.32 - Iniziativa per l'avvio dei procedimenti

Art.33 - Registro degli esposti. Delega degli accertamenti

Art.34 - Procedimento istruttorio per l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti

Art.35 - Procedimento istruttorio in relazione ai fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti

Art.36 - Proposta motivata della commissione

Art.37 - Termine per la presentazione delle proposte

Art.38 - Conclusione dei procedimenti senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori

Art.39 - Sospensione del revisore contabile

Art.40 - Cancellazione del revisore contabile

Art.41 - Provvedimenti sanzionatori. Comunicazioni

TITOLO  VI - disposizioni transitorie e finali


Art.42 - Computo dell'anzianità di iscrizione al registro dei revisori

Art.43 - Tirocinio

Art.44 - Domande di iscrizione nel registro presentate dagli iscritti nell'elenco allegato. Domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

Art.45 - Sospensione dal registro

Art.46 - Abrogazione

NOTE

 

 

DECRETO  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998 n.  99. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1998 n.88)

REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e, in particolare, l'articolo quale prevede che, su proposta del Ministero di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;

Visto il concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi, del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed operati i necessari adattamenti formali e lessicali del testo, nonché la modifica delle disposizioni concernenti i compensi ai componenti della commissione centrale, in quanto implicati oneri a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro del bilancio e della programmazione economica dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Commissione centrale per i revisori contabili

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione centrale per i revisori contabili.

2.La commissione svolge attività consultiva in materia di:

a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5

b) tenuta dei registro dei revisori contabili;

c) esercizio del potere di vigilanza dei Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2
Composizione della commissione centrale per i revisori contabili

1. La commissione centrale è composta:

a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;

h) da un rappresentante della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri;

i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:

1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni. proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni.

2. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 1 devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o giuridiche.

3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di assenza o impedimento del presidente e dei vicepresidente, dal componente più anziano.

4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da c) ad i) del comma 1 è designato un supplente, con le modalità ed i criteri di cui al comma 1

5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

6. La commissione è validamente costituita con la di cinque componenti; le relative proposte assunte a maggioranza.

7. Con provvedimento del presidente, la commissione può articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui alla lettera b), sono assunte dal membro più anziano. I componenti no far parte di più sezioni.

Art.  3
Durata in carica della commissione convocazione e modalità di funzionamento

1. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non più di una volta, per un periodo di uguale durata.

2. La commissione è convocata dal presidente. Di ogni seduta è redatto verbale sottoscritto dal presidente segretario.

3. Per le funzioni di segreteria, la commissione si avvale di dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, coordinati da un dipendente dell'amministrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore alla VIII designato dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia.

Art.  4 ( nota)

Compensi spettanti ai componenti e al segretario della Commissione

1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario della commissione i compensi indicati, all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866.

TITOLO II
Tirocinio

Art. 5 ( nota )

Registro del tirocinio

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, è tenuto il registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che in possesso dei titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui all'articolo 9.

2. Il registro di cui al comma 1 è istituito con decreto ministeriale e contiene:

a) generalità complete dell'iscritto;

b) data di inizio dei tirocinio di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

c) indicazione dei trasferimenti i, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento dei tirocinio.

d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.

Art. 6 ( nota )

Contributo per la tenuta del registro del tirocinio

1. Per la tenuta del registro del tirocinio e a carico del tirocinante un contributo forfettario alle spese di lire 30.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato con le modalità indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta del registro.

Art. 7 ( nota )

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero di grazia e giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero, il domicilio in Italia;

c) attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

e) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo citato;

f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

3. La sottoscrizione in calce alla domanda è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di presentazione diretta presso il Ministero di grazia e giustizia è sufficiente la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Se il tirocinante è un pubblico dipendente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il medesimo presta servizio. La commissione ha facoltà di verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio1968 , n. 15.

4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

a) la ricevuta di pagamento dei contributo di cui all'articolo 6;

b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio;

c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o in copia autentica ovvero certificato sostitutivo del medesimo.

Art. 8
Iscrizione nel registro del tirocinio

1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro novanta dalla data di presentazione o di ricezione della a stessa.

2. Su richiesta dell'interessato il Ministero rilascia un attestato di iscrizione. Il rigetto della domanda di iscrizione è comunicato all'interessato, che può ottenere copia conforme del provvedimento.

Art. 9
Durata e contenuto del tirocinio

1. Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di iscrizione nel registro.

2. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Art. 10 ( nota )

Svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per la società e la borsa.

2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può appartenere ad un diverso da quello da cui dipende il tirocinante.

3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.

4. Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicato nell'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2.

5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facoltà universitarie economiche o giuridiche, purché tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso.

6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redigo una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico - pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

7. La relazione di cui al comma 5 è asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio e trasmessa alla commissione.

8. L'obbligo della relazione, con le modalità indicate nei commi 5 e 6, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico.

Art. 11
Completamento del tirocinio presso altro revisore

1. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore contabile o funzionario pubblico, ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio dei tirocinio rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i quali il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito.

2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione scritta prevista nel comma 1, non è efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso.

Art. 12 ( nota )

Cancellazione dal registro del tirocinio

1. Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi il soggetto presso il quale è svolto ne dà comunicazione alla commissione centrale, senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo

2. La commissione, preso atto, propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro

3. La cancellazione dal registro è altresì proposta dalla commissione nel caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei diritti civili da parte dell'iscritto o per il meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

4. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia, non può essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V del presente regolamento.

5. Le proposte della commissione sono comunicate entro quindici giorni, all'interessato nel domicilio dichiarato nella domanda di iscrizione.

6. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

Art. 13
Sospensione del tirocinio

1. La sospensione del tirocinio è ammessa solamente in caso di:

a) assolvimento degli obblighi militari;

b) gravidanza e puerperio;

c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un periodo superiore a sei mesi.

2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione centrale che propone la sospensione del tirocinio.

3. Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione il tirocinante comunica alla commissione, raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto anche dal revisore contabile o funzionario pubblico presso cui il tirocinio viene svolto, di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data.

4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.

Art. 14 ( nota )

Compiuto tirocinio

1. Il periodo di tirocinio è completato almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. La commissione, verificato il compimento del periodo di tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto .disposto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, propone, entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima relazione di cui all'articolo 10, comma 6, il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro.

3. Se l'attività svolta non corrisponde a quanto all'articolo 3, comma 2 dei decreto legislativo, la commissione propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.

TITOLO III
Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

Art. 15 ( nota )

Esame

1. L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è indetto annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate le materie delle prove scritte, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'esame.

Art. 16 ( nota )

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è costituita con decreto del direttore generale della Direzione degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, presso il quale ha sede, ed è composta da:

a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) due revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.

3. , Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.

4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.

5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale dell'amministrazione giudiziaria. Le funzioni di segretario vengono svolte da personale dell'amministrazione giudiziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

Art. 17 ( nota )

Domanda di ammissione all'esame

1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;

b) di aver conseguito il diploma richiesto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88;

c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'articolo 3 comma 2, lettera b), ovvero del comma 3 del decreto legislativo citato;

d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame indicando le materie per le quali ritiene essere esonerato.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti alle prescrizioni di legge in materia di bollo:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti cui alle lettere c) ed, eventualmente, d) del comma 2;

b) La ricevuta di pagamento del contributo indicato nell'articolo 18.

4. Per la sottoscrizione in calce alla domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

Art. 18 ( nota )

Contributo per le spese relative alla sessione d'esami

1. Le spese per la sessione d'esami sono poste a carico del candidato nella forfettaria di L. 50.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'esame.

2. La somma di cui al comma 1 è versata con le modalità indicate nell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997 n. 132.

3. L'ammontare dell'importo indicato al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

Art. 19 ( nota )

Materie delle prove di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate nel decreto di cui all'articolo15, comma 2, scelte tra quelle elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 dei 1992.

2. Ciascuna prova scritta verte su un gruppo di materie elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d) da e) ad h) e da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 decreto legislativo citato.

Art.  20 ( nota )

Adempimenti della commissione precedenti le prove

1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 dei codice di procedura civile, in quanto compatibili.

2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, ed i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali.

3. Previo esame della documentazione allegata alle domande, e tenuto conto delle materie indicate nel decreto di cui all'articolo 15, comma 2, la commissione esaminatrice stabilisce se il candidato ha diritto all'esonero da una o più materie d'esame e, conseguentemente, se ha diritto all'esonero da una o più prove scritte.

4. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, indicando coloro che hanno diritto all'esonero parziale ed escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nel comma 2 dell'articolo 17. Tale elenco è depositato almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi ed a quelli cui è stata respinta la domanda di esonero parziale, è inviata comunicazione scritta.

Art. 21
Svolgimento delle prove scritte

1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità.

2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi.

3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula tre temi relativi alla materia d'esame prevista per quel giorno dal decreto di cui all'articolo 15, comma 2. Ogni tema e scritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste ed alla pubblicazione del tema in essa contenuto, dandosi altresì lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.

4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.

5. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.

6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.

7. É ammessa la consultazione di testi legislativi non commenta, presentati dal candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi ammessi per le prove d'esame sono verificati dalla commissione nei giorni precedenti le prove o nel corso dell'espletamento degli esami.

8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro né con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.

9. É escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere. E, altresì, escluso il candidato che contravviene alle disposizioni del precedente comma 8.

10. Il presidente della commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la genuinità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

Art. 22
Adempimenti dei candidati e della commissione

1. A ciascun candidato è consegnata, nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Ad ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati l'impronta del sigillo della commissione. Alla presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.

3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti i temi sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei quali relativo ad ogni singola prova d'esame.

4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 23
Adempimenti della commissione per la correzione degli elaborati

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi alle altre giornate di prove.

3. A ciascun tema è assegnato il punteggio in decimi, senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione è sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta piccola contenente il nome dei candidato viene allegata al compito. Con le stesse modalità, si passa a correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata.

4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.

5. La commissione annulla la prova nel caso in cui il tema è in tutto o in parte copiato; annulla altresì il tema che reca segni di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.

6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi è redatto verbale a cura dei segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 24
Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a sei decimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.

2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione della prova orale deve essere recapitato al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non può avere inferiore a quarantacinque minuti e superiore a sessanta minuti.

4 Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame, delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i sei decimi di voto in ciascuna materia. Dei voti è data comunicazione al candidato al termine della prova.

5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.

6. Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà di allegare, una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata dal presidente.

7. Al termine della sessione d'esame la commissione l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro o che hanno superato l'esame con il voto riportato in ciascuna materia. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice ed inviato tempestivamente alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

Modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili

Art. 25 ( nota )

Contenuto della domanda di iscrizione delle società

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della società dichiara :

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

c) il cognome, il nome. il luogo e la data di nascita degli amministratori;

d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della società ed il; codice fiscale degli amministratori;

f) L'assenza in capo agli amministratori delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'articolo 6 dei decreto legislativo citato;

h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti.

2. La sottoscrizione in calce alla domanda è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

Art. 26 ( nota )

Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo il richiedente dichiara:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, anche il domicilio fiscale;

c) il codice fiscale;

d) il titolo di studio posseduto;

e) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 88 del 1992, ovvero di essere esonerato dall'esame ai sensi dell'articolo 5 del decreto medesimo;

f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), o comma 3 del decreto legislativo citato;

g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;

h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo citato;

i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

2. Si applica il disposto dell'articolo 25, comma 2.

Art. 27 ( nota )

Presentazione della domanda di iscrizione delle società

1. La domanda di iscrizione delle società, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia Alla domanda è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) copia autentica dell'atto costitutivo. e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi;

b) autodichiarazione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei soggetti che rappresentano la società nel controllo legale dei conti, relativa ai dati ed ai requisiti indicati nell'articolo 25, comma 1, lettera h);

c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con , avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti nei confronti degli amministratori della società, in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro il certificato dei casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28 ( nota )

Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata,  anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha il proprio domicilio. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento del contributo, di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda, oltre alla ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

4. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 29 ( nota )

Contributo per l'iscrizione

1. É posto a carico dell'aspirante revisore contabile un contributo forfetario alle spese di esame nella misura di L. 40.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

2. La somma è versata con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132,

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

Art. 30
Esame delle domande e iscrizione

1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.

3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento è comunicato al richiedente.

TITOLO V
Esercizio del potere di vigilanza sospensione e cancellazione

Art. 31

Soggetti sottoposti alla vigilanza

1. Il Ministero di grazia e giustizia vigila, attraverso la commissione centrale, sulle persone fisiche e sulle società iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 32 ( nota )

Iniziativa per l'avvio dei procedimenti

1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 88 del 1992, o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo citato sono trasmessi alla commissione.

3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa pervenute, propone al direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia l'archiviazione degli atti. La proposta non è vincolante.

Art. 33
Registro degli esposti - Delega degli accertamenti

1. La commissione tiene un apposito registro dove sono annotati immediatamente le notizie e gli esposti non appena pervenuti o acquisiti. Con decreto ministeriale sono previste le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro.

2. Le informazioni necessarie per la valutazione degli esposti o delle notizie sono richieste a cura del Ministero di grazia e giustizia.

3. La commissione può incaricare un componente a predisporre una relazione sui fatti oggetto degli esposti o delle notizie.

Art. 34
Procedimento istruttorio per l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti

1. La commissione, se accerta che l'iscritto non ha i requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, gliene dà comunicazione scritta, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, commissione, anche a mezzo di un componente a ciò delegato, provvede all'audizione dell'interessato, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 35, comma 2.

3. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale è svolto il tirocinio.

Art. 35
Procedimento istruttorio in relazione ai fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti

1. Se a seguito dell'attività di accertamento di cui all'articolo 33, la notizia acquisita risulti integrare uno dei fatti previsti negli articoli 39 e 40, si procede all'audizione dell'interessato.

2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato è convocato almeno cinque giorni prima della seduta a mezzo di avviso contenente l'esposizione dei fatti contestati. L'interessato può farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza. Della seduta viene redatto un verbale. Per tutti gli atti e le attività del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale l'interessato può farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritta nel registro.

Art. 36
Proposta motivata della commissione

1. Terminati gli accertamenti ed espletata l'audizione personale dell'interessato ai sensi dell'articolo 35, la commissione centrale per i revisori contabili formula una proposta motivata al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dei Ministero di grazia e giustizia. La proposta non è vincolante.

Art. 37
Termine per la presentazione delle proposte

1. La commissione centrale formula le proposte di cui agli articoli 32, comma 3, e 36, comma 1, entro e non oltre il termine di nove mesi dal giorno in cui sono pervenuti gli esposti o le notizie di cui all'articolo 32, comma 2. Tale termine può essere prorogato prima della scadenza, per un periodo non superiore a tre mesi, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su richiesta motivata della commissione. In caso di inerzia il direttore generale può incaricare dell'istruttoria gli uffici dei Ministero di grazia e giustizia.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il procedimento si estingue.

Art. 38 ( nota )

Conclusione dei procedimenti senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, valutata la proposta della commissione, se ritiene che i fatti accertati non integrano alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone l'archiviazione del procedimento e ne dà notizia all'iscritto, presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le società.

Art. 39 ( nota )

Sospensione del revisore contabile

1. Se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:

a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società, grave incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere. la sua attività;

b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto;

c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati., rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni. antecedenti al conferimento dell'incarico;

d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti dì lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica tacendo consapevolmente sulla ricorrenza delle situazioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;

h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumere che nel caso concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisione contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene svolto.

Art. 40 ( nota )

Cancellazione del revisore contabile

1. Se i fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti indicati nell'articolo precedente sono di particolare gravità, è disposta la cancellazione dell'iscritto dal registro dei revisori contabili.

2. La cancellazione dal registro è, inoltre, disposta nelle seguenti ipotesi:

a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo;

b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) se l'iscritto compie attività di revisione contabile durante il periodo in cui è stato sospeso;

d) se ricorre il caso indicato nell'articolo 8, comma 5, della legge 13 maggio 1997, n. 132;

e) se l'iscritto è sospeso dal registro per più di due volte.

Art. 41 ( nota )

Provvedimenti sanzionatori - Comunicazioni

1. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti con decreto motivato del direttore generale degli affari e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il decreto è comunicato all'iscritto presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le società.

2. Il provvedimento di cancellazione è, altresì, comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 42
Computo dell'anzianità di iscrizione al registro dei revisori

1. Ai fini del presente regolamento, nel computo dell'anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili va considerato anche il periodo di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Art.  43 ( nota )

Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del presente regolamento può essere documentato attraverso un attestato rilasciato dal soggetto presso cui il tirocinio è stato svolto, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dì tale periodo si tiene conto nel computo del triennio dì cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 44 ( nota )

Domande di iscrizione nel registro presentate dagli iscritti nell'elenco allegato. Domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, la commissione centrale esamina anche le domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché quelle presentate dagli iscritti nell'elenco allegato di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

2. I soggetti già iscritti nel registro dei revisori contabili devono dichiarare entro sei mesi il recapito presso il quale intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti il registro ed impegnarsi a comunicare eventuali variazioni. In difetto di comunicazione si intende valido a detti fini il domicilio precedentemente indicato.

Art.  45
Sospensione dal registro

1. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del regolamento si trovino in una delle situazioni indicate nell'articolo 39, comma 2, lettere c), d) ed e), sono tenuti ad eliminare entro sei mesi le cause che potrebbero determinare la sospensione dal registro.

2. Ai fini dell'accertamento dei fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, relativamente agli incarichi in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non si tiene conto dei rapporti indicati nelle lettere c), d) ed e) dell'articolo 39, comma 2, cessati prima del suddetto momento.

Art. 46 ( nota )

Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente Repubblica 21 gennaio 1997, n. 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse


- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n.84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è il seguente:

"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali."

- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano, adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 4


- L'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), così come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è il seguente:

"Art. 5. - Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18".

Note all'art. 5


- Il comma 2, lettera a), dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

"2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni".

- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è così formulato:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti dei Servizio sanitario nazionale".

Nota all'art. 6


- L'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, (Nuove norme in materia di revisori contabili), così recita:

"Art. 8 (Contributo obbligatorio).- 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contenuto può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. É abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894".

Note all'art. 7


- Il comma 2, lettera a), dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

"2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di scuola diretta a fini speciali , rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni "

- L'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), così recita:

" Art.20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome la qualifica. rivestita, nonché apporre la propria firma ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma "

- Il comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) dispone che:

" La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione "

- L'art. 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, è così formulato:

" Art.26 (sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3,4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".

Nota all'art. 10


- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è così formulato:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province. i comuni, le comunità montane, e loro consorzi di associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti dei Servizio sanitario nazionale".

Nota all'art. 12


- L'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 è così formulato:

"Art. 8 (Onorabilità). - 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche e con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione.

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (5);

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica :amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1".

Nota all'art. 14:

- L'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

"Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro). - Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma di scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti".

Nota all'art. 15


- L'art. 3 dei citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. prevede che:

"Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro). - 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti".

- L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato

" Art. 4 (Esame per l'iscrizione nel registro) - 1 l'esame previsto dall'art. 3 consistete in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina, dei bilanci di esercizio e consolidati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario;

h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità dì applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci"

Nota all'art. 16


- L'art.4 del citato decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 88, così recita:

"Art. 4 (Esame per l'iscrizione nel registro). - 1.L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario,

h) diritto dei lavoro e della previdenza sociale

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci".

Note all'art.17


- Il comma 2, lettere a) e b), dell'art. 3 dei citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

"2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni.

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati".

Il comma 3 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

"3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti".

Nota all'art. 18

- L'art. 8 della citata legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita

"Art. 8 (Contributo obbligatorio). - 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione, del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libero professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. É abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

Nota all'art. 19


- L'art. 4 dei ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è così formulato:

"Art. 4 (Esame per l'iscrizione nel registro). - 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e dì gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare ;

g) diritto tributario;

h) diritto dei lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento. delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci".

Nota all'art.20


Il testo vigente dell'art.51 del codice di procedura civile è il seguente

"Art. 51 (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto ;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti ; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, dì una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'estensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore".

Note all'art. 25


- L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è così formulato:

"Art. 8 (Onorabilità).- 1 Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna dette situazioni indicate nel comma 1 ".

- L'art. 6 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, 1 così recita:

"Art. 6 (Iscrizione delle società nel registro).- 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alta revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII dei titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile ,azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 dei codice civile,

3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non è richiesta l'iscrizione nel registro"

L'art.20 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede che:

"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguìto alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

Note all'art. 26


- L'art. 2 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

"Art. 2 (Descrizione nel registro). - 1. Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3".

- L'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

"Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro). - 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo dì bilanci di esercizio e consolidati

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti".

- L'art. 5 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita:

"Art. 5 (Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro). 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie".

- L'art.8 del decreto legislativo' 27 gennaio 1992, n. 88: dispone che:

"Art. 8 (Onorabilità).- 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio I965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti detta riabilitazione:

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI dei Libro V del codice civile,

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1 ".

Note all'art.27


- L' art. 2 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, così recita:

Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso dei coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza; sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata di cui all'art. 20".

- L'art. 4 della ripetuta legge 4 gennaio 1968, n. 15, è così formulato:

"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

- L'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

"Art. 8 (Onorabilità). - 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI dei Libro V del civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1".

Nota all'art.28


- L'art.5 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 come modificato dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita:

"Art. 5 (Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro). - 1 Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie".

L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n, 88, dispone che:

"Art. 8 (Onorabilità). - 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI dei Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1".

Nota all'art. 29:

- L'art. 8 della ripetuta legge 13 maggio 1997, n. 132, dispone che:

"Art. 8 (Contributo obbligatorio).- 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire la iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1°gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presento legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto dei Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto. del Presidente della Repubblica 20. novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. É abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894".

Note all'art. 32


- L'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone che:

"Art. 9 (Cancellazione dal registro). - 1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato"

- L:art. 10 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, 10, è così formulato:

"Art. 10 (Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro

2. L'Autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per periodo non superiore ad un anno ore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato".

Note all'art.38


- L'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone che:

"Art. 9 (Cancellazione dal registro). - 1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato"

- L'art. 10 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, 10, è così formulato:

"Art. 10 (Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro

2. L'Autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per periodo non superiore ad un anno ore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato".

Note all'art. 39


- Il comma 3 dell'art.10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per periodo non superiore ad un anno ore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione".

Il testo vigente dell'art. 2399 del codice civile è il seguente:

"Art 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). - Non possono eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro legati alla società o alle società da questa controllate, da un continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco".

Il testo vigente dell'art. 2382 dei codice civile è il seguente:

"Art. 2382 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea. dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Note all'art. 40


- Il testo vigente dell'art. 2382 dei codice civile è il seguente:

"Art. 2382 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea. dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

- Il comma 5 dell'art. 8 della citata legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita:

"5 In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474".

Nota all'art. 41


Il comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), è il seguente:

"5. Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili".

Nota all'art. 43


- L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede che:

"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

Nota all'art. 44


- Il comma 3 dell'art. 11, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

"3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e successivamente , sono iscritti nel registro dei revisori contabili purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12, R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14".

Nota all'art. 46


- Il D.P.R. 21 gennaio 1997, n. 23 reca: "Regolamento concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili".



 

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