Iscrizione
alla newsletter

 
Area riservata




 


Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2024

 

Analisi e commento del Legge N. 132 del 13.05.1997 — G.U. n. 116 del 21.05.1997

PREMESSA

La legge in argomento si compone di numero 15 articoli essa va a regolamentare l’iscrizione al registro dei revisori contabili attraverso l’indizione della prima sessione di esami per coloro che non avevano i requisiti per l’iscrizione; l’esonero dall’esame per gli iscritti in albi dei Dottori commercialisti e Ragionieri nonché la salvaguardia dei diritti acquisiti da parte di altri soggetti.

Analisi degli articoli

L’art. 1

  • dal comma 1 a seguire vengono trattati l’indizione della prima sessione di esami per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e l’istituzione presso ciascuna Corte d’ Appello di una Commissione esaminatrice.

Si definiscono anche, tra i Componenti la commissione, le rispettive nomine ed I ruoli nelle singole cariche nonché i compensi a Loro spettanti.

  • Il comma 7 guida il candidato alla presentazione della domanda per sostenere l’esame o per far valere le cause di esonero. Entro sessanta giorni dalla data del 21.5.1997 (data di pubblicazione sulla G.U. n. 116) il candidato doveva presentare(o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) domanda presso la Corte di Appello, nel distretto in cui aveva la propria residenza. Per le domande presentate attraverso raccomandata faceva fede la data del timbro postale.

Alla domanda andavano allegati:

 

  • certificati di nascita e residenza;
     
  • copia autentica del diploma di laurea o diploma universitario o diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni;
     
  • certificato di iscrizione nell’albo dei Dottori commercialisti o nell’albo dei Ragionieri e periti commerciali;
     
  • attestazione del compiuto tirocinio triennale, completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la domanda di ammissione all’esame, per i soggetti non iscritti negli albi, presso una Società di revisione o presso un Professionista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, o presso un Professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri e periti commerciali;
     
  • aver prestato servizio presso un istituto, un ente o un amministrazione pubblica che istituzionalmente esercitava attività di controllo contabile;
     
  • essere stato componente, per un triennio di un Collegio Sindacale o di un organo di controllo contabile di Enti. L’attività di tirocinio e quella di Componente di Collegio Sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su Enti, sono cumulate ai fini del triennio. Per la valutazione o l’attestazione del tirocinio in materia di controllo legale dei conti andava redatta una relazione sull’attività certificata mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal legale rappresentante della Società di Revisione o dal Professionista o dal Pubblico Funzionario presso il quale il Candidato aveva svolto il tirocinio. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari. Il periodo di tirocinio doveva essere completato almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all’esame;
     
  • documentazione idonea a comprovare il requisito di esonero totale o parziale dall’esame attraverso un certificato comprovante l’iscrizione negli albi professionali dei Dottori commercialisti o Ragionieri e periti commerciali;
     
  • ricevuta dell’avvenuto pagamento di lire 120.000 (centoventimila) quale tassa di esame che andava versata su c/c postale intestato alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all’apposito Capitolo 3525 dell’entrata del Bilancio dello Stato Capo XI.

La commissione esaminatrice sulla base della documentazione presentata dal candidato accertava il possesso dei requisiti e formava l’elenco dei candidati ammessi all’esame indicandone le materie.

Al termine della sessione d’esame il Presidente formava l’elenco di Coloro che avevano superato l’esame con il voto riportato, ed inseriva In tale elenco anche Coloro che avevano diritto all’iscrizione al Registro con l’esonero dall’esame. Curava successivamente che l’elenco così completato e firmato dal Presidente medesimo e dal Segretario, venisse inviato al Ministero della Giustizia.

L’art. 2

I commi da 1 a 4 integrano I richiami dell’art. 1.

Al comma 5 veniva stabilito che I Funzionari dello Stato e degli Enti Pubblici svolgevano il tirocinio presso un’altro Funzionario Pubblico che fosse stato addetto alla Revisione Contabile, e che certificava il tirocinio svolto dal Candidato.

L’art. 3

Indicava la data d’inizio delle prove d’esame stabilita con decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi non meno di 60 giorni antecedenti la data d’inizio degli esami. Tale data doveva comunque essere compresa nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della legge (21/5/97), e I 300 giorni successivi (scadenti quindi il 16/4/1998).

L’art. 4

Il comma 1 rimandava al Dlg 88/92 art. 4 che elencava le materie oggetto d’esame e definisce le modalità di svolgimento delle prove.

L’art. 5

Tratta della comunicazione dovuta da Coloro che detenevano le cariche in attesa di superare l’esame, e che dovevano comunicare l’esito entro I 60 giorni dall’avvenuto superamento, al dante causa pena la decadenza immediata dall’incarico. Tale norma era legata art. 5 comma 1 del DL 29/4/96 n. 226, mai convertito in legge.

 

L’art. 6 e 7

Vedi analisi art. 1.

L’art. 8

Stabiliva il contributo annuo di £. 50.000.= da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 1 gennaio 1996 (per il quale la scadenza era prorogata ai 90 giorni successivi al’entrata in vigore delle presente legge), mediante versamento sul c/c postale intestato alla competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione al cap. 3525 dell’entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

La relativa attestazione doveva essere inviata al Ministero della Giustizia entro I tre mesi successivi al 31 gennaio, pena la sospensione dal Registro dei Revisori. Perdurando l’omissione del versamento, decorsi sei mesi dalla sospensione, viene disposta la cancellazione dal Registro. Tale norma continua a regolare i versamenti odierni e futuri.

L’art. 9

Tratta delle norme di copertura del fabbisogno per le proove d’esame.

L’art. 10

Le somme versate in vigenza del DL 226/96 mai convertito,a titolo di contributo obbligatorio non erano rimborsabili ma costituivano adempimento già effettuato, dovuto per l’anno 1996 da parte degli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili.

L’art. 11

Trattava dell’utilizzo delle somme versate a titolo di contributo per l’ammissione all’esame in vigenza del DL. 226/96. Tali somme potevano essere utilizzate, anche negl’anni successivi, a copertura delle spese d’ esame.

 

L’art. 12

Salvezza degli effetti del DL 226/96 per le domande presentate e i relativi versamenti effettuati, nonché i provvedimenti di rinnovo nelle cariche.

L’art. 13

Indica I soggetti che attraverso la domanda d’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, che andava presentata entro I 180 giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge, avevano I requisiti per l’iscrizione automatica senza il superamento delle prove d’esame.

E sono in sintesi:

  • coloro i quali erano iscritti o erano in possesso dei requisiti per essere iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
  • coloro i quali erano in possesso di un Diploma Universitario in Amministrazione e controllo aziendale di durata triennale ed hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;
  • coloro i quali avevano superato l’esame, già previsto dall’art. 13 del dpr 31/3/75 n. 136;
  • coloro i quali avevano ottenuto dalla CONSOB il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall’art. 8, terzo comma lettera C, dpr. 31/3/75 n. 136;

L’art. 14

Corrispettivo dei Revisori Contabili e regolamento d’esecuzione. Rimanda all’art. 13 del Dlg n. 88 del 27/1/92

L’art. 14 bis

Norma transitoria. Introdotta dalla legge 30/7/98 n. 266 elenca I soggetti che, anche se non iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, possono essere nominati alla carica di Componente di Collegi Sindacali.

Essi sono:

  • Coloro che hanno sostenuto con esito positivo l’esame;
  • Coloro che hanno titolo all’esonero totale dall’esame, anche se sulla domanda la Commissione non ha ancora deciso;
  • Coloro che hanno titolo ad essere iscritti nel Registro ai sensi dell’art. 13 ed hanno presentato la relativa domanda;

La suddetta nomina deve essere comunicata al Ministero della Giustizia entro 60 giorni dalla stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pena la decadenza dalla carica.

Il mancato superamento della prova d’esame o la reiezione della domanda d’esonero, comporta la decadenza dalle cariche in essere.

 

 



 

clicca per accedere al validatore html 4.01, il sito verrà aperto in una nuova finestra   clicca per accedere al validatore css, il sito verrà aperto in una nuova finestra   sito internet validato wcag wai a

Sede legale: Viale di Villa Massimo 39 - 00161 Roma
Sede operativa: Via Lentasio 7 - 20122 Milano - tel. 02 58303430
p.iva: 06443071003 c.f.: 97170140582