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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1997, n. 23 *

Regolamento concernente l'iscrizione delle societa' nel registro dei  revisori contabili (1)

Art. 1

Definizione

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 2

Contenuto della domanda di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo il legale rappresentante della società deve dichiarare:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

c) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita degli amministratori;

d) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale degli amministratori;

e) il numero di codice fiscale degli amministratori;

f) l'assenza in capo agli amministratori di:

1) provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

3) condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;

g) l'iscrizione della maggioranza degli amministratori nel registro dei revisori contabili, con gli estremi della iscrizione di ognuno;

h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti;

i) la iscrizione delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nel registro dei revisori contabili e gli estremi della iscrizione di ognuno;

l) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V, del libro V del codice civile, la composizione per quote del capitale sociale, nonché il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei soci costituenti la maggioranza numerica e per quote e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili;

m) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile la composizione dell'assemblea ordinaria nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei soci che detengono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Alla domanda é allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.

3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 2 é presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.

3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4

Iscrizione nel registro

1. All'esame delle domande delle società per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

2. Su proposta della commissione é emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della società nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(1) Il presente decreto é stato abrogato, a decorrere dal 1° maggio 1998, dal D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, a cui si rimanda per il vigente regolamento inerente l'esercizio della funzione di revisore contabile.

(*) Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 febbraio 1997, n. 39.



 

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