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dm  16/01/1995  

SOCIETA'

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 (in Suppl. ordinario n. 17, alla

Gazz.  Uff.  n.  29,  del  4  febbraio).  -- Elementi informativi del

procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria

e di revisione e disposizioni di vigilanza.

  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

  Vista  la  legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la <<Disciplina

delle  società fiduciarie e di revisione>>; Visto il regio decreto 22

aprile  1940, n. 531, recante <<Norme per l'attuazione della legge 23

novembre  1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie

e  di  revisione>>;  Vista  la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la

<<Disciplina  dell'attività  di  intermediazione  mobiliare  e

disposizioni  sull'organizzazione  dei  mercati  mobiliari>>,  ed  in

particolare  l'art.  17  concernente  l'attività  delle  società

fiduciarie;  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88,

concernente  l'<<Attuazione  della  direttiva n. 84/253/CEE, relativa

all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di legge dei

documenti  contabili>>;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  18 aprile 1994, n. 361, relativo al <<Regolamento recante

semplificazione  del  procedimento  di  autorizzazione  all'esercizio

dell'attività  fiduciaria  e  di  revisione>>;  Visto  il  proprio

provvedimento  3188/C  del  5  maggio  1989 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  111  del  15  maggio 1989

<<Procedure  per  il  bilancio  e  la  conferma  di  autorizzazioni e

disposizioni  di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione>>;

Visto  il  proprio  decreto  26  marzo  1993, n. 329 <<Regolamento di

attuazione  degli  articoli  2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di

diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi, relativamente alla

determinazione  dei  termini  entro i quali debbono essere adottati i

provvedimenti  di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del

commercio  e  dell'artigianato  e  degli  uffici  responsabili  della

relativa istruttoria ed emanazione>>;

  Decreta:

SOCIETA'

  Titolo I

  FONTI NORMATIVE

  DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  Art. 1.

  Fonti normative.

  1.  Il  presente  decreto è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2,

Del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361,

ed  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del regio decreto 22 aprile 1940,

n. 531.

CFR DPR  18.04.1994 n. 361 ART 2

CFR RD  22.04.1940 n. 531 ART 3

SOCIETA'

  Titolo I

  FONTI NORMATIVE

  DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  Art. 2.

  Definizioni.

  1. Nel presente decreto l'espressione:

  a)  <<legge  n.  1966/1939>> indica la legge 23 novembre 1939, n.

1966;

  b)  <<regio  decreto  n.  531/1940>>  indica  il regio decreto 22

aprile 1940, n. 531;

  c)  <<legge  n. 430/1986>> indica il decreto-legge 5 giugno 1986,

n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

  d) <<legge n. 1/1991>> indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

  e) <<legge n. 197/1991>> indica la legge 5 luglio 1991, n. 197;

  f)  <<decreto  legislativo  n.  88/1992>>  indica  il  decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

  g) <<decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1994>> indica

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361;

  h) <<Ministero>> indica Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

  i) <<società>> indica società fiduciaria e e/o di revisione;

  l)  <<fiduciaria>>  indica,  congiuntamente  o  disgiuntamente

dall'espressione <<società>>, società fiduciaria e/o di revisione.

SOCIETA'

  Titolo I

  FONTI NORMATIVE

  DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  Art. 3.

  Ambito di applicazione.

  1.  Il  presente  decreto  indica  le caratteristiche dei documenti

richiesti  dagli  articoli  1 e 2 del regio decreto n. 531/1940 e gli

elementi  informativi  necessari allo svolgimento del procedimento di

autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

  2.  Le  prescrizioni  contenute  nel  presente  decreto  trovano

applicazione  anche  nei  casi  di  modifica  di  provvedimenti

autorizzativi già emanati.

  3.  Il presente decreto disciplina altresì gli elementi informativi

richiesti  in  sede  di  vigilanza  ed  in  sede  di  verifica  del

mantenimento  delle  condizioni che hanno dato luogo al provvedimento

autorizzativo  di  cui  al  precedente  comma  1, nonchè gli elementi

informativi  richiesti  in  occasione di rinuncia all'esercizio delle

attività  autorizzate,  di  cessazione dell'attività o di limitazioni

all'oggetto sociale.

SOCIETA'

  Titolo I

  FONTI NORMATIVE

  DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  Art. 4.

  Domanda di autorizzazione.

  1.  La  richiesta  di  autorizzazione  all'esercizio delle attività

disciplinate  dalla legge n. 1966/1939 è presentata, in carta legale,

al  <<Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato -

Direzione  generale del commercio interno e dei consumi industriali -

Divisione  VI  -  Società  fiduciarie  e  di  revisione>>, a cura del

rappresentante legale della società.

  2. Per attività disciplinate dalla legge n. 1966/1939 si intendono:

  l'esercizio dell'attività fiduciaria;

  l'esercizio  dell'attività  fiduciaria  e  di  organizzazione  e

revisione contabile di aziende;

  l'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile

di aziende.

  3.  La  domanda,  in  carta legale è redatta nelle forme e nei modi

stabiliti  nell'allegato  A  al presente decreto ed è corredata della

prevista  documentazione  dalla  quale  risulti  la  sussistenza  dei

requisiti  e  delle  condizioni  richiesti  per  l'adozione  del

provvedimento.

  Alla  predetta  domanda  è  allegata  altresì una marca da bollo di

importo  corrispondente  al  prezzo  di un foglio di carta legale, ai

fini  del  rilascio  di  copia  autenticata  del  provvedimento

autorizzativo.

  4. Dichiarazioni sostitutive.

  Il  possesso  dei  requisiti  richiesti  è  dimostrato  con

l'applicazione  delle  disposizioni  recate dall'art. 2, comma 3, del

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/1994,  mediante

dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, ai sensi dell'art.

2  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15, dai soggetti che svolgano

funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società.

CFR DPR  18.04.1994 n. 361 ART 2

CFR L  23.11.1939 n. 1966

SOCIETA'

  Titolo II

  SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE

  Art. 5.

  Allegati alla domanda di autorizzazione ed elementi

  informativi per l'esercizio dell'attività fiduciaria.

  1.  La  domanda  deve essere corredata della documentazione e delle

relazioni  richieste  dagli  articoli  1  e  2  del  regio decreto n.

531/1940, secondo i criteri di seguito indicati.

  2. Denominazione e ragione sociale.

  La  denominazione  o  la  ragione  sociale della società non deve

contenere locuzioni che facciano riferimento ad attività finanziarie,

di  studio,  di  consulenza o di assistenza, mentre può contenere per

esteso l'appellativo <<fiduciaria>>.

  3. Atto costitutivo e statuto.

  La  fiduciaria  costituita nella forma di società di persone o di

capitali  presenta  copia  autenticata in bollo dell'atto costitutivo

contenente le indicazioni previste per i singoli tipi di società e lo

statuto a questo allegato.

  4.  Certificati  di omologazione e di iscrizione nel registro delle

imprese.

  Ottemperato al deposito dell'atto costitutivo ed, ove prescritto,

dello  statuto,  la  Società  presenterà  il  certificato  attestante

l'iscrizione della Società nel registro delle imprese.

  5. Oggetto sociale.

  L'oggetto  sociale  deve  prevedere un esplicito riferimento alle

attività,  disciplinante  dalla  legge  n.  1966/1939,  concernenti

l'amministrazione  di  beni  per  conto  di  terzi,  l'intestazione

fiduciaria  degli  stessi,  l'interposizione  della  fiduciaria

nell'esercizio  dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonchè la

rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti.

  6. Conflitto di interessi.

  Dall'oggetto sociale deve evincersi che la società fiduciaria non

possa  effettuare  nel proprio interesse operazioni comunque connesse

agli affari relativi ai terzi amministrati.

  7. Attività complementari e strumentali.

  Nell'ambito  delle  proprie  attività complementari e strumentali

l'oggetto sociale non può prevedere:

  attività  di  consulenza  finanziaria,  di  studio,  ovvero  di

assistenza,  né  tantomeno tali attività di consulenza -- a tutti gli

effetti inibite -- possono essere citate nella denominazione sociale;

  attività industriali;

  la  possibilità  di  contrarre  debiti  in  proprio  o assumere

impegni  finanziari  o  in  proprio  se  non  per  l'acquisizione  di

immobilizzazioni tecniche;

  la  possibilità  di  contrarre  debiti  o  assumere  impegni

finanziari  o  rilasciare  garanzie  sia  in  proprio sia nell'ambito

dell'amministrazione  di beni per conto terzi, salvo che si tratti di

garanzie  prestate  e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei

limiti  del  patrimonio  affidato,  previo vincolo dello stesso a tal

fine,  per l'intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei

fiducianti  ad  utilizzare  tale  patrimonio  per  far  fronte  alle

garanzie.

  8. Ultimo bilancio regolarmente approvato.

  1.  (Società  preesistente  con  oggetto  sociale diverso). -- La

società  che  abbia  modificato il proprio oggetto sociale al fine di

poter  esercitare  l'attività  fiduciaria  deve trasmettere copia del

bilancio  pubblicato  ai  sensi  dell'art.  2435  c.c., corredata con

allegati  previsti dalla legge e dal verbale di approvazione da parte

dell'Assemblea, relativo all'ultimo esercizio precedente l'iscrizione

nel  registro  delle  imprese  della  deliberazione  dell'Assemblea

straordinaria di modifica dell'originario oggetto sociale.

  2.  (Attività  precedentemente  svolta).  --  Nel  caso di cui al

precedente  punto  8.1  la  società avrà cura di allegare altresì una

dettagliata  relazione  illustrativa  dell'attività  precedentemente

svolta,  con  particolare esposizione delle obbligazioni contrattuali

in  corso  nonchè  del contenzioso sia giudiziale che extragiudiziale

eventualmente in atto.

  3.  (Società fiduciaria all'uopo costituite). -- Nell'eventualità

di  società  all'uopo  costituita, qualora non sia decorso il termine

fissato  per la chiusura del primo esercizio, è sufficiente formulare

in tal senso una dichiarazione negativa.

  9.  Dimostrazione degli scopi che la società si propone e dei mezzi

predisposti  per  raggiungerli  con  particolare  riguardo  alla  sua

organizzazione interna.

  1.  (Relazione  sugli scopi e i mezzi predisposti). -- Al fine di

consentire  la  valutazione  degli  scopi e dei mezzi predisposti per

l'esercizio  dell'attività  fiduciaria,  la  società  avrà  cura  di

redigere  una  relazione  dettagliata  dalla quale dovrà evincersi il

tipo  dei  servizi  che  si  intende  prestare,  la  specializzazione

eventualmente  prescelta,  le prevedibili potenzialità di espansione,

nonchè i mezzi necessari per l'operatività della società.

  2.  Ai  sensi  dell'art. 1 del regio decreto n. 531/1940, i mezzi

debbono  risultare  già  approntati  al  momento  della  richiesta di

autorizzazione.

  Pertanto dalla relazione dovrà evincersi che la società si è dotata

di  linee  telefoniche, mobilio, elaboratori ed, ai sensi della legge

n.  197/1991,  art.  2,  comma  4,  dell'archivio  unico  aziendale

informatico.

  3.  A  tal proposito la società può avvalersi, per la tenuta e la

gestione  dell'archivio  informatico,  anche  di  autonomi  centri di

servizio,  ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla

legge a suo carico.

  4.  Inoltre  per  la dimostrazione della disponibilità della sede

legale  occorre  che la stessa risulti a disposizione esclusiva della

società.  A  tal  fine  si richiede la presentazione di una copia del

contratto a titolo oneroso dal quale si evinca il titolo del possesso

dei locali, debitamente registrato.

  Laddove  sia  stato stipulato un contratto di sublocazione, si avrà

cura  di  allegare  copia  dell'originario contratto di locazione dal

quale  possa  evincersi  l'esplicita  facoltà  per  il  conduttore di

avvalersi della sublocazione di parte dei locali.

  10.  Modulistica  per  l'assunzione di incarichi di amministrazione

fiduciaria.

  1.  (Condizioni  generali di mandato). -- Le clausole del mandato

di amministrazione devono in ogni caso prevedere:

  a) l'elencazione dei singoli beni e dei diritti intestati. I beni

e  i  valori  mobiliari  devono  essere  consegnati  esclusivamente e

direttamente  alla  fiduciaria,  salvo  che  somme di denaro e valori

mobiliari pervengano ad essa tramite intermediari autorizzati;

  b) l'individuazione analitica dei poteri conferiti alla società;

  c) fatte salve le norme sul mandato di cui dagli articoli da 1703

al  1730  del  codice  civile,  la  possibilità  del  fiduciante  di

modificare  in  ogni  momento  i  poteri conferiti e -- per quanto in

tempo  con  la loro esecuzione -- di revocarli, nonchè la possibilità

di  impartire  in  ogni momento istruzioni per il relativo esercizio,

con  comunicazione  scritta.  La  facoltà  della  fiduciaria  di  non

accettare  le istruzioni o di sospenderne l'esecuzione -- dandone, in

tale  ipotesi,  pronta  comunicazione  al fiduciante -- qualora esse,

secondo  il  suo apprezzamento, appaiono contrarie a norme di legge o

pregiudizievoli  alla  sua  onorabilità  o professionalità o alla sua

operatività  ed  ai suoi diritti soggettivi, senza obbligo di fornire

giustificazione  in  merito  e  allorquando le istruzioni non vengano

formulate per iscritto;

  d)  la  possibilità  del  fiduciante  di revocare in ogni momento

l'incarico  alla  società  per  tutti o parte dei beni o diritti e il

dovere  della  società  di  mettere sollecitamente a disposizione del

fiduciante i beni di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i

tempi  e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso

e  delle eventuali obbligazioni contrattuali assunte dalla fiduciaria

per conto del mandante.

  Ai  sensi dell'art. 1727 del codice civile e del successivo art. 13

del  presente  decreto  la  fiduciaria  ha la facoltà di recedere dal

contratto  qualora  il  fiduciante,  nel  corso  dello  svolgimento

dell'incarico,  abbia  regolato direttamente operazioni finanziarie a

nome della fiduciaria effettuando pagamenti di somme o ricevendone in

luogo della fiducia stessa;

  e)  l'obbligo  del  fiduciante di non operare direttamente a nome

della  società  fiduciaria  in  relazione  ai  beni  o  diritti  in

amministrazione e di anticipare alla società i mezzi necessari per lo

svolgimento  degli  incarichi  nonchè  l'obbligo della società di non

darvi  esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a

disposizione;

  f) il divieto per la fiduciaria di cedere il contratto;

  g)  l'indicazione  del  compenso  spettante  alla  società  o dei

criteri  oggettivi  in  base  ai quali viene determinato in relazione

alla  natura dell'incarico; il contratto deve altresì specificare gli

oneri e le spese che la società può addebitare al fiduciante;

  h)  l'esercizio del diritto di voto o di altri diritti inerenti i

beni  ricevuti  in  amministrazione,  in  conformità  alle  direttive

impartite, ogni volta per iscritto, dal fiduciante;

  i)  l'individuazione  della  o  delle  aziende di credito o delle

S.I.M.  autorizzate  alla  <<custodia>>  presso  le  quali  vengono

depositate le somme e i valori mobiliari dei fiducianti;

  l)  l'individuazione  della cadenza (almeno annuale) con la quale

la società è tenuta a rendere conto dell'attività al fiduciante;

  m)  che  la responsabilità della fiduciaria è regolamentata per

quanto  concerne  l'adempimento  dell'obbligazione dall'art. 1218 del

codice  civile  e  per  l'adempimento  del mandato dall'art. 1710 del

codice civile;

  n)  che  la  fiduciaria  risponde altresì dell'operato dei propri

ausiliari,  di  cui  il  fiduciante  la  autorizza  ad  avvalersi per

l'esecuzione  dell'incarico  ai  sensi degli articoli 1228 e 2049 del

codice  civile  salvo  che  nel contratto di mandato le parti abbiano

indicato il nominativo dell'ausiliario ovvero che la sostituzione sia

necessaria in relazione alla natura dell'incarico, ai sensi dell'art.

1717 del codice civile.

  2.  (Inderogabilità  delle condizioni generali di mandato). -- Le

condizioni  generali  di  mandato  indicate  nel  precedente  punto 1

costituiscono  princìpi  di  corretta amministrazione di beni in nome

proprio  e  per  conto  di  terzi.  Esse  pertanto,  salvo  motivate

eccezioni,  non possono essere derogate da clausole aggiuntive ovvero

da appendici al mandato.

  3.  (Documento  conoscitivo).  --  Al  fine  di rendere edotto il

fiduciante  sugli eventuali collegamenti di gruppo, le società devono

rilasciare  al  fiduciante,  il documento conoscitivo di cui all'art.

14,  comma  2,  al  momento  della  sottoscrizione  del  mandato  di

amministrazione.

  11. Documentazione relativa agli amministratori.

  1.  (Certificato  di  cittadinanza  e  di  iscrizione  in  albi

professionali).  --  La  domanda  è  corredata  dalle  dichiarazioni

sostitutive  sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della

legge 4 gennaio 1968, n. 15 comprovanti: cittadinanza e iscrizione in

albi  professionali  per  quegli  amministratori  la cui iscrizione è

richiesta  a  norma  dell'art.  4  della legge n. 1966/1939 ovvero in

alternativa  dai certificati in bollo di cittadinanza e di iscrizione

agli  albi  professionali,  ovvero  da  analoga  certificazione per i

cittadini dei Paesi dell'Unione europea.

  2.  (Consigli  di amministrazione con più di quattro componenti).

--  A  tal  riguardo si ricorda che per i consigli di amministrazione

con  più  di quattro componenti, almeno due di essi devono dimostrare

l'iscrizione  all'albo  dei  dottori commercialisti, dei ragionieri e

periti commerciali.

  3.  (Consigli  di  amministrazione fino a quattro componenti). --

Ove  i  consiglieri  di amministrazione fossero in numero inferiore a

cinque, uno almeno di essi deve appartenere agli albi di cui al punto

2.

  4.  (Amministratore unico). -- Si precisa che nell'eventualità di

nomina  di  un  amministratore unico, il requisito dell'iscrizione ad

albi  professionali di cui al precedente punto 2 deve sussisterere in

capo alla persona predetta.

  12. Collegio sindacale.

  1.  A  decorrere  dalla data della pubblicazione del registro dei

revisori  contabili  (art.  11,  comma  1, del decreto legislativo n.

88/1992)  i  sindaci  debbono  essere  scelti  tra  gli  iscritti nel

predetto  registro,  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia  e

giustizia (art. 21 del decreto legislativo n. 88/1992).

  2.  Nelle  more  dell'istituzione  del  registro  dei  revisori

contabili,  tutti  i  componenti  il collegio sindacale devono essere

scelti tra gli iscritti ad albi professionali e almeno due componenti

agli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei ragionieri ovvero, nel

ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

  3.  Il  possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è

comprovato  con  dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta

dall'interessato  di cui all'art. 2, punto 3, lettera c), del decreto

del Presidente della Repubblica n. 361/1994 ovvero dal certificato di

iscrizione in bollo.

  13. Requisiti di onorabilità.

  1.  Non  può  essere  autorizzata la società in cui le cariche di

componente il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e/o

di  direttore  generale  o l'incarico di personale non d'ordine siano

ricoperti da coloro che:

  a)  si  trovino  in  stato  di  interdizione  legale  ovvero  di

interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi  delle  persone

giuridiche e delle imprese;

  b)  siano  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte dalla

autorità  giudiziaria  ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

della  legge  13  settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e

integrazioni;

  c)  abbiano riportato condanne definitive alla reclusione anche

se con pena patteggiata o condizionalmente sospesa, salvi gli effetti

della riabilitazione:

  a  pena  detentiva  per  uno  dei  reati  previsti  nel regio

decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375 e successive modificazioni e

integrazioni;

  alla  reclusione  per  uno dei delitti previsti nel titolo XI

del  libro  V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.

267;

  alla  reclusione  per  un  delitto  contro  la  pubblica

amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il patrimonio,

contro  l'ordine  pubblico,  contro l'economia pubblica ovvero per un

delitto  in materia valutaria e tributaria per un tempo non inferiore

a 6 mesi;

  alla  reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un

qualunque delitto non colposo;

  d)  abbiano  rivestito  alcuna  di  tali cariche almeno per i due

esercizi  immediatamente  precedenti l'assoggettamento alla procedura

di  liquidazione  coatta  amministrativa  di  società fiduciarie e di

revisione, nonchè in società attratte alla medesima procedura in base

alla  legge n. 430/1986 e comunque per tutti coloro nei cui confronti

è stata promossa azione sociale di responsabilità. Tale inibizione ha

la durata di cinque anni dalla data di assoggettamento alla procedura

di  liquidazione  coatta  amministrativa,  o  del  maggior  termine

nell'eventualità  che  il  commissario  liquidatore  abbia  proposto

l'interruzione  dei  termini  di  prescrizione  dell'azione  di

responsabilità  sociale,  fino  alla  conclusione  giudiziaria  della

predetta azione.

  2.  Le  persone  di  cui  al  precedente punto 1 devono, all'atto

dell'assunzione  dell'incarico,  dichiarare  per  iscritto  al

rappresentante  legale  della  società se abbiano subito condanne per

taluno dei delitti di cui allo stesso punto 1, lettera c).

  3.  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di notorietà, rese dai

componenti  gli organi societari, nonchè dai direttori generali, e da

coloro  che  rivestono  cariche che comportano funzioni non d'ordine,

dalle  quali  risulti  l'insussistenza  di  cause  impeditive

all'assunzione  degli  incarichi,  indicate  al  precedente  comma 1,

devono essere trasmesse al Ministero a cura del rappresentante legale

della società.

  4.  (Carenza  dei  requisiti  successivamente intervenuti). -- Il

difetto  dei  requisiti  indicati  nel  presente  comma  determina la

decadenza  dall'ufficio.  Essa  è  dichiarata  dal  consiglio  di

amministrazione  entro  trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza

del  difetto sopravvenuto. Copia del relativo verbale sarà inviato al

Ministero vigilante.

  14. Documentazione relativa al personale non d'ordine.

  1.  (Personale  non  d'ordine).  -- Per personale non d'ordine si

intende  quel personale dipendente che, in base alla qualifica ovvero

ai  poteri  conferitigli,  è  in  grado  di  impegnare la società nei

rapporti con i fiducianti e presso i terzi.

  Anche  al  fine di garantire il rispetto dei doveri di riservatezza

sui  fiducianti,  il  personale non d'ordine, laddove presente, dovrà

avere  un  rapporto  di dipendenza contrattuale subordinata ovvero di

collaborazione coordinata e continuativa con la società fiduciaria.

  2.  (Procuratori).  -- Per procuratori della società si intendono

coloro  che,  in  base  alla  rappresentanza  loro conferita, possono

impegnare  la  società  nei rapporto con i fiducianti e nei confronti

dei terzi, in via continuativa e non per singoli atti.

  3.  (Cittadinanza  e  livello  di  istruzione  superiore).  -- Il

possesso  dei  requisiti  per  il  personale  non  d'ordine  o  dei

procuratori  --  titolo  di  studio  idoneo all'iscrizione negli albi

professionali  e  cittadinanza  --  è  comprovato  con  dichiarazione

sostitutiva  sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della

legge 2 gennaio 1968, n. 15, ovvero dalla relativa documentazione:

  titolo di studio in copia autenticata ed in carta legale;

  certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

  analoga  certificazione  per  i  cittadini di Paesi dell'Unione

europea.

  Il certificato di iscrizione all'albo professionale o dichiarazione

sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è

considerato sostitutivo della certificazione predetta.

  4.  (Consulenze  esterne).  --  Occorre  inoltre  inviare  copia

dell'atto  di  procura  con  cui  si  incaricano  in  via  permanente

consulenti  esterni,  procuratori,  od  altre  strutture  esterne

all'espletamento  di  operazioni  e  attività  di  servizio  e/o

complementari  all'attività propria, con carattere di continuità, o a

tempo indeterminato.

  15. Capitale sociale.

  1.  (Dimostrazione  dell'integrale  versamento).  --  La  società

costituita  sotto forma di società di capitali deve dimostrare che il

capitale sociale è stato interamente versato ed esistente.

  Quando  tale circostanza non possa evincersi dall'atto costitutivo,

la  dimostrazione  deve risultare da un'attestazione del consiglio di

amministrazione, asseverata dal collegio sindacale.

  2.  Il  predetto  capitale  non  può  essere  impiegato, ancorchè

parzialmente, nella sottoscrizione o nell'acquisizione di capitale di

rischio di:

  a) società che controlla direttamente la fiduciaria;

  b)  società  direttamente  o  indirettamente  controllata  dalla

società che la controlla;

  c)  società  che, in base alla composizione dei rispettivi organi

amministrativi,  risultano  sottoposte  alla  stessa  direzione della

fiduciaria;

  d)  altre  società  fiduciarie  di  amministrazione  in  misura

superiore  al  limite  previsto  al comma 2 dell'art. 2359 del codice

civile.

  3.  Il  capitale  sociale  non  può parimenti essere impiegato in

operazioni  di  credito  o  in  finanziamento diretto in alcuna delle

società di cui al precedente punto 2, lettere a), b), c) e d).

  16. Deposito vincolato.

  1.  (Quota di capitale sociale soggetta a vincolo). -- La società

costituita sotto forma di società di capitali stabilisce una quota di

capitale  sociale,  non  inferiore a L. 500.000 per l'investimento in

titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

  Tali  titoli  sono  costituiti  in  deposito  vincolato  presso  un

istituto di credito per tutta la durata della società.

  A  tal riguardo la società presenta una ricevuta bancaria indicante

il deposito, il suo ammontare, nonchè l'esplicitazione del <<vincolo,

per  tutta  la  durata  della  società medesima, ai sensi dell'art. 3

della  legge  n.  1966/1939,  sotto  la responsabilità solidale degli

amministratori e dei sindaci>>.

  2.  (Garanzie  alternative  per  le  società  di  persone). -- Le

società  costituite  nella forma di società in accomandita semplice o

in nome collettivo, ove non presentino le garanzie di cui all'art. 2,

comma  2,  punti  1)  e  2)  del  regio  decreto n. 531/1940, possono

presentare  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  per un

importo  non  inferiore ad un miliardo di lire, adeguabile a cura del

consiglio di amministrazione in considerazione del volume di attività

e dell'incremento dell'indice del costo della vita maturato, in grado

di rispondere alle obbligazioni sociali.

  17. Certificato d'iscrizione nel registro ditte C.C.I.A.A.

  La  società  avrà cura di presentare altresì certificato in bollo

di  iscrizione  al  registro  ditte  tenuto  dalla  locale  camera di

commercio,  indicante  la  sede  legale,  le  sedi  secondarie  ed

amministrative nonchè le altre ed eventuali unità locali.

  18. Certificazione antimafia.

  Al  fine  di  consentire  la  richiesta  a  cura  del  Ministero

dell'accertamento  della  sussistenza  di  cause  di  divieto  o  di

sospensione  del  procedimento  autorizzativo  ai  sensi  del decreto

legislativo  8  agosto  1994, n. 490, la società deve presentare, per

ciascuno  dei  propri  amministratori,  dirigenti  generali,  sindaci

effettivi,  sindaci  supplenti  e  per  il  personale  non  d'ordine,

certificato di residenza e certificato di stato di famiglia, entrambi

in carta semplice.

  19. Assolvimento dell'imposta di bollo.

  Tutti  i  certificati  e le attestazioni presentati dalla società

devono  essere  in  originale  o  in  copia  autenticata  di data non

anteriori a tre mesi ed in regola con le vigenti norme sul bollo.

  Ai  sensi  del testo unico dell'imposta sul bollo i documenti che

non  vengono  presentati  in  bollo  sono  inviati  dal  Ministero

all'ufficio del registro per la regolarizzazione.

  20. Effetti della carenza di documentazione.

  Ove  la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il Ministero

ne  dà  comunicazione  al  rappresentante  legale della società entro

sessanta  giorni,  indicando  le  cause  della  irregolarità  o della

incompletezza.

  In  questi  casi il termine iniziale dell'istruttoria decorre dal

ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

CFR DLT  08.08.1994 n. 490

CFR DPR  18.04.1994 n. 361 ART 2

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 21

CFR L  05.07.1991 n. 197  ALL UNICO

CFR L  13.09.1982 n. 646

CFR L  04.01.1968 n. 15 ART 2

CFR L  31.05.1965 n. 575

CFR RD  16.03.1942 n. 267 parte 1

CFR RD  16.03.1942 n. 267 parte 2

CFR RD  22.04.1940 n. 531 ART 1

CFR RD  22.04.1940 n. 531 ART 2

CFR L  23.11.1939 n. 1966 ART 3

CFR L  23.11.1939 n. 1966 ART 4

CFR RDL  12.03.1936 n. 375

SOCIETA'

  Titolo II

  SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE

  Art. 6.

  Scissione societaria e attività fiduciaria.

  1.  In  caso  di  società  già  autorizzata  che  intende  scindere

l'attività  su  due  o  più  società, laddove la società beneficiaria

della  scissione  sia società svolgente una o più attività rientranti

nel  novero di quelle previste dalla legge n. 1966/1939, deve inviare

istanza  di  nuova  autorizzazione nonchè la documentazione di cui al

precedente art. 5.

  2.  é  fatta  salva  la  facoltà di fare ricorso ove possibile alla

documentazione già acquisita in atti presso il Ministero.

CFR L  23.11.1939 n. 1966

SOCIETA'

  Titolo III

  SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE SOCIETA' DI REVISIONE

  Art. 7.

Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di

  revisione.

  1.  Ferme  restanti  le  prescrizioni  impartite  al  Titolo II del

presente  decreto,  la  società che intende congiuntamente esercitare

l'attività  fiduciaria  e  di organizzazione e revisione contabile di

aziende  dovrà  in  tal  senso  formulare  il proprio oggetto sociale

ritenendosi  in  ogni  caso  preclusa  ogni  attività  di  carattere

finanziario,  di  studio,  di  consulenza,  di  assistenza  e  di

certificazione di conti e di bilanci.

  2.  La  relazione  sugli  scopi  che la società si prefigge, quella

relativa  ai  mezzi predisposti per conseguirli nonchè la modulistica

per  l'acquisizione  e  lo svolgimento di incarichi di revisione deve

essere  opportunamente  integrata  delle  indicazioni  in  ordine

all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

SOCIETA'

  Titolo III

  SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE SOCIETA' DI REVISIONE

  Art. 8.

  Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività

  di organizzazione e di revisione contabile di aziende.

  1.  La  società  che  ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939

intenda  riservare  la  propria  attività  alla sola organizzazione e

revisione  contabile di aziende deve prevedere nell'atto costitutivo,

nello  statuto  e  nell'oggetto  sociale  esplicito  riferimento alla

predetta  attività  con  assoluta  e  tassativa  esclusione  di  ogni

attività  comunque  riconducibile  all'attività di amministrazione di

beni  per  conto  di  terzi  e  di  rappresentanza  di azionisti e di

obbligazionisti.

  Parimenti  deve  ritenersi  preclusa  ogni  attività  di  carattere

finanziario,  di  studio,  di  consulenza,  di  assistenza  e  di

certificazione di conti e di bilanci.

  2.  A  tal riguardo, per attività di certificazione si considera il

controllo  di  legge  dei  documenti  contabili  di  cui  al  decreto

legislativo  n.  88/1992,  emanato  in  attuazione della direttiva n.

84/253/CEE;  attività  questa di carattere esclusivo e riservata alle

società  di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili ai

sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 88/1992 ed alle

società  di  revisione  iscritte  nell'albo speciale delle società di

revisione  istituito  ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente

della  Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136,  così  come  sostituito

dall'art. 17 del citato decreto legislativo.

  3.  La  domanda, redatta seguendo le indicazioni di cui all'art. 4,

comma  3, del presente decreto, deve contenere gli elementi di cui al

precedente  comma  1,  ed  all'art. 5, commi 3, 4, 8, 9 (ad eccezione

dell'archivio unico aziendale informatico) e dal comma 11 al 20 dello

stesso precedente art. 5, nonchè all'art. 7, comma 2.

CFR DLT  27.01.1992 n. 88

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 17

CFR DPR  31.03.1975 n. 136 ART 8

CFR L  23.11.1939 n. 1966 ART 1

SOCIETA'

  Titolo IV

  VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

  PREVISTI DALLA LEGGE N. 1966/1939 E DAL REGIO DECRETO N. 531/1940

  Art. 9.

 Modificazioni che non comportano emissione di nuovo provvedimento.

  1.  Nel  caso  di  variazioni  relative  alla  compagine  sociale,

all'organizzazione  societaria,  all'assetto  degli  organi  sociali

(consiglio  di  amministrazione  e  collegio  sindacale)  la  società

svolgente  le  attività  di  cui  all'art.  4,  comma 2, del presente

decreto,  deve  comunicare le predette variazioni al Ministero nonchè

trasmettere la documentazione comprovante le intervenute variazioni.

  2. Documentazione.

  La  società  deve,  altresì,  trasmettere  entro  trenta  giorni

dall'aver  assunto  le  determinazioni,  in ordine al proprio statuto

ovvero  dal  giorno in cui ha effetto l'atto (iscrizione nel registro

delle  imprese),  la  documentazione  comprovante  le  intervenute

variazioni, ed in particolare:

  estratto  notarile  del  libro soci dal quale vi evinca l'attuale

compagine  sociale; per le società di persone indicazione completa di

dati anagrafici dei nuovi soci;

  copia  certificata  conforme  all'originale  dal  legale

rappresentante  della  società  del  verbale  di  nomina  degli

amministratori  e/o  dei  sindaci  con  relativo  invio  della

documentazione ovvero delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei

requisiti  di cui al precedente art. 5, punti 11, 12, 13, 15 e 16, le

generalità  complete  per  amministratori,  sindaci  e  personale non

d'ordine,  nonchè  certificato di residenza e di stato di famiglia in

carta semplice, per ciascuna delle persone sopra indicate;

  copia autenticata in bollo dell'atto o del verbale di assemblea

straordinaria con cui si modifica lo statuto o i patti sociali per le

società di persone;

  certificato  attestante l'iscrizione nel registro delle imprese

dell'atto o del verbale dell'assemblea straordinaria;

  contratto debitamente registrato relativo al titolo di possesso

dei  locali,  in  conformità  alle  previsioni del precedente art. 5,

comma 9, punto 3;

  comunicazione  relativa  all'istituzione di sedi amministrative

od  in ogni caso operative, filiali o succursali, o spostamento della

sede legale nell'ambito della stessa circoscrizione comunale;

  assunzione  di  personale  non  d'ordine  e/o  di  procuratori

corredata  da documentazione come già specificato nel precedente art.

5, comma 14;

  copia  della scrittura privata con cui si incaricano consulenti

esterni  od  altre  strutture esterne all'espletamento di attività di

servizio  e/o  complementari  all'attività  propria, con carattere di

continuità  o a tempo indeterminato, come indicato al precedente art.

5, comma 14, punto 4.

  3. Omissione delle comunicazioni.

  Comportamenti  omissivi rispetto alle suddette prescrizioni ed in

particolare  il  mancato  invio  nei  termini  stabiliti  della

documentazione  comprovante  le  variazioni saranno valutati ai sensi

dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1994,

in  ordine  all'emanazione  di  un  provvedimento  cautelare  di

sospensione.

CFR DPR  18.04.1994 n. 361 ART 3

SOCIETA'

  Titolo IV

  VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

  PREVISTI DALLA LEGGE N. 1966/1939 E DAL REGIO DECRETO N. 531/1940

  Art. 10.

  Modifica degli elementi essenziali del provvedimento di

  autorizzazione.

  1.  Il provvedimento di autorizzazione contiene l'indicazione della

denominazione  o  della  ragione sociale (per le società di persone i

nominativi  dei  soci  illimitatamente  responsabili),  l'indicazione

della sede legale, nonchè del genere di attività autorizzata.

  Le  variazioni  di  detti  elementi  comporteranno  la modifica del

provvedimento  originario  di autorizzazione e, dunque, l'adozione di

un nuovo provvedimento.

  2. Comunicazione preventiva.

  Il  rappresentante  legale della società svolgente le attività di

cui  all'art.  4, comma 2, del presente decreto, qualora il consiglio

di amministrazione intenda convocare l'assemblea straordinaria per le

determinazioni  in  ordine  alle  proposte  di  modifica  di  cui  al

precedente  punto 1, è tenuto ad inviare l'ordine del giorno relativo

al  Ministero  vigilante  contemporaneamente  alla trasmissione delle

convocazioni  ai  soci,  ovvero  alla pubblicazione dell'avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi di legge.

  3. Documentazione richiesta.

  Al  fine  dell'emissione  del  provvedimento  di  modifica

dell'autorizzazione  la  società  avrà  l'onere di trasmettere, entro

trenta giorni dalle avvenute variazioni:

  istanza  in  carta  legale  con  allegata  una  marca da bollo di

importo  corrispondente  al  prezzo  di un foglio di carta legale, ai

fini del rilascio di copia autenticata del relativo provvedimento;

  copia  autenticata  in  bollo  del  verbale  di  assemblea

straordinaria  recante  le  variazioni  deliberate  o la modifica dei

patti sociali per le società di persone;

  certificato  attestante  l'iscrizione  delle  variazioni  nel

registro delle imprese rilasciato in bollo;

  certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  competente  per

territorio, aggiornato e in bollo;

  qualora  sia variata la sede legale, dovrà essere trasmessa una

copia  del  contratto avente le caratteristiche descritte all'art. 5,

comma 9, punto 3.

  4.  La  società  dovrà,  entro  e  non  oltre  sessanta  giorni,

dall'emanazione  del  decreto  ministeriale  di  modifica inoltrare i

documenti  comprovanti  la  permanenza  dei  requisiti  soggettivi  e

oggettivi previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione.

  In  particolare  si  ricorda che dovranno essere trasmessi, se resi

necessari  dal  tipo  di  provvedimento  adottato  o  di  modifica

intervenuta:

  copia  autentica  dell'estratto  del  libro soci ove si evinca la

vigente,  compagine  sociale, per le società di persone l'indicazione

completa di dati anagrafici dei nuovo soci;

  copia  certificata  conforme  all'originale  dal  legale

rappresentante  della  società  del  verbale  di  nomina  degli

amministratori  e/o  dei  sindaci  con  relativo  invio  della

documentazione ovvero delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei

requisiti  professionali  di  cui ai precedenti art. 5, commi 11, 12,

13,  e  generalità complete dei componenti gli organi societari e del

personale non d'ordine;

  copia  del  contratto  di  deposito  vincolato  di  una parte del

capitale  sociale  riformulato a seguito delle intervenute variazioni

di cui al precedente comma 1;

  relazione  analitica  sull'attività  svolta  e/o  che  si intende

svolgere sulla base dei criteri indicati all'art. 5, commi 8.2 e 9.1;

  documentazione  indicata  all'art.  5,  comma  14,  relativa

all'assunzione di personale non d'ordine;

  attestazione  del versamento dell'intero capitale sociale qualora

ciò  non  possa evincersi dal verbale di assemblea straordinaria o da

altro idoneo documento;

  nuova  stesura  del  mandato di amministrazione rispetto a quello

portato  a  conoscenza  del Ministero al momento dell'autorizzazione,

qualora la società vi abbia apportato variazioni.

  5. Sospensione dell'attività fiduciaria.

  Qualora la società ometta di trasmettere nei termini stabiliti la

documentazione  comprovante  le  variazioni  ed  in  particolare  le

comunicazioni  di cui al presente articolo il Ministero contesterà le

inadempienze  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 362/1994.

SOCIETA'

  Titolo V

  LIQUIDAZIONI VOLONTARIE O RINUNCIA ALLE ATTIVITA'

  DI CUI ALLA LEGGE N. 1966/1939

  Art. 11.

  Rinuncia all'esercizio dell'attività autorizzata.

  1.  Nel  caso  in  cui  la  società  autorizzata intende rinunciare

all'esercizio  dell'attività  fiduciaria,  il  Ministero  provvede ad

emanare un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione concessa.

  Tale  rinuncia  deve  essere  previamente comunicata al Ministero e

successivamente  documentata con i seguenti atti che devono pervenire

entro trenta giorni dalle avvenute deliberazioni:

  istanza  in  carta  legale  con  allegata  una  marca da bollo di

importo  corrispondente  al  prezzo  di un foglio di carta legale, ai

fini del rilascio di copia autenticata del relativo provvedimento;

  copia  autenticata  in  bollo  dell'atto contrattuale, ovvero del

verbale  di  assemblea  straordinaria  con  cui  viene  deliberata la

liquidazione  volontaria e nominato il liquidatore, o verbale con cui

viene  modificato  l'oggetto  sociale  per  la  variazione  integrale

dell'attività;

  certificato  in  bollo della cancelleria del tribunale attestante

l'avvenuto  deposito  ed  iscrizione  nel registro delle società, con

menzione  degli estremi del decreto di omologazione per le società di

capitali;

  dichiarazione  di inesistenza di mandati fiduciari o di incarichi

di  revisione  sottoscritta  dal  legale rappresentante e vistata dal

collegio  sindacale,  che  attesti anche l'inesistenza di contenzioso

giudiziale  ed  extra-giudiziale relativo all'attività di cui è stata

deliberata la cessazione.

  La  società  avrà  cura,  una  volta  chiusa  la  liquidazione,  di

trasmettere il bilancio di chiusura di liquidazione.

  2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il Ministero

ne  darà  comunicazione  al rappresentante legale della società entro

sessanta  giorni,  indicando  le  cause  di  irregolarità  o  di

incompletezza.

  In  questi  casi  il termine iniziale decorre dal ricevimento della

domanda regolarizzata o completata.

  3. Revoca della deliberazione di rinuncia.

  Accolta la richiesta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del

Ministero,  eventuali  deliberazioni  di ripresa di attività dovranno

sottostare  al  procedimento  previsto  per  le  nuove autorizzazioni

all'esercizio  dell'attività  disciplinata  al Titolo II del presente

decreto.

SOCIETA'

  Titolo VI

  DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

  Art. 12.

  Svolgimento dell'incarico fiduciario.

  1.  La  società,  nell'esecuzione  degli  incarichi,  è invitata ad

osservare  con  particolare  attenzione  le  norme che regolano anche

aspetti  fiscali,  tributari, e impongono misure di prevenzione della

criminalità.

  a)  Nello  svolgimento  dell'incarico  la  società  può  compiere

esclusivamente  gli  atti  espressamente  previsti  o necessariamente

indicati  dalla  natura o dall'oggetto dell'incarico, esercitando con

professionale  deontologia  esclusivamente  i  poteri  conferiti  dal

fiduciante.

  b)  Nello  svolgimento  dell'incarico  la  società  deve  agire

nell'interesse  esclusivo del fiduciante e risponde secondo le regole

del mandato oneroso.

  c) I beni e le somme dei fiducianti debbono essere analiticamente

elencati  nella  lettera  di  mandato  nonchè  in  un  estratto conto

periodico  recante  le  variazioni  intervenute  nel  periodo  di

riferimento,  la  data  delle  stesse  nonchè  la  descrizione  delle

causali.  La  società  può  prescindere  da  tali indicazioni, ma non

dall'invio  dell'estratto  conto,  qualora  abbia  scrupolosamente

trasmesso  al  fiduciante  volta  per  volta  lettera  di  conferma

dell'avvenuta esecuzione degli incarici ricevuti.

  2.  La  società  non  può emettere titoli, documenti, o certificati

comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.

  3.  La  società  deve  depositare i valori mobiliari dei fiducianti

presso enti creditizi o S.I.M. autorizzati all'amministrazione e alla

custodia  di  titoli  ai sensi della legge n. 1/1991, con rapporti di

<<deposito  titoli  di  amministrazione  fiduciaria>>, ovvero, ove ne

ricorrano le condizioni, può avvalersi del deposito centralizzato dei

titoli presso la Monte titoli S.p.a.

  In deroga a quanto sopra esposto, il fiduciante:

  a)  può  richiedere  il  deposito  dei  valori  mobiliari  presso

l'emittente;

  b)  può  consentire  il  deposito  dei valori mobiliari presso la

fiduciaria,  solo  in  quanto  ciò  sia  necessario all'esecuzione di

specifici incarichi conferiti nell'ambito del mandato od in quanto la

fiduciaria  svolga funzioni di cassa incaricata, per il pagamento dei

frutti  e/o  per  i  depositi ai fini dell'intervento alle assemblee,

ovvero  in  attesa  di  ritiro  dei  titoli  nominativi della società

fiduciaria girati ai fiducianti per la reintestazione.

  4.  In  occasione della sottoscrizione del mandato, la fiduciaria è

tenuta a richiedere al fiduciante, ove questi sia una persona fisica,

una dichiarazione attestante:

  a) che i beni, le somme od i valori affidati alla fiduciaria sono

a tutti gli effetti di proprietà del fiduciante;

  b) ovvero che egli abbia su tali beni diritti reali di godimento;

  c)  ovvero  che  i  beni,  le somme od i valori sono affidati dal

fiduciante  nella  sua  qualità  di  imprenditore o nell'esercizio di

un'impresa.

  5.  Nel  caso del conferimento di un mandato per la costituzione di

società  di capitali, l'intestazione ovvero l'acquisto di certificati

azionari  di  società  non  quotate  o  di  quote  di  società  a

responsabilità  limitata,  la  fiduciaria  dovrà integrare l'apposito

fascicolo,  istituito per ogni affare, con copia della documentazione

afferente  la  società partecipata fiduciariamente (atto costitutivo,

statuto,  verbali  di  assemblee  straordinarie  ed  ordinarie,

comunicazioni  effettuate  al fiduciante, disposizioni ricevute ecc.)

dalla  quale  risulti l'attività svolta dalla fiduciaria o dai propri

delegati nell'esecuzione del mandato.

  6.  Il  fiduciante  è  tenuto ad anticipare alla fiduciaria i mezzi

necessari  per  lo svolgimento degli incarichi e la società non potrà

darvi  esecuzione  ove i predetti mezzi non siano stati previamente e

tempestivamente posti a disposizione.

  7.  Sono  ritenuti  mezzi  di  pagamento  idonei  allo  svolgimento

dell'incarico fiduciario, in osservanza della legge 5 luglio 1991, n.

197:

  assegno circolare;

  assegno bancario;

  valori mobiliari, ivi compresi i titoli di Stato;

  denaro contante (in lire od in valuta estera).

  é altresì utilizzabile l'ordine di accreditamento o di pagamento su

conto  corrente  bancario,  nel  rispetto  della  predetta  legge  n.

197/1991  e  dei suoi regolamenti di attuazione (decreto del ministro

del tesoro 19 dicembre 1991).

  8.  Per  quanto concerne la provvista eseguita in denaro contante o

in titoli al portatore in lire o in valuta estera, la fiduciaria avrà

cura  di  conservare  ai  propri  atti  una  distinta  analitica  dei

biglietti  e  dei  valori ricevuti con l'indicazione per i titoli dei

rispettivi  numeri  di serie sottoscritta dal fiduciante e verificata

dalla  fiduciaria  stessa. La fiduciaria ove lo ritenga può procedere

ad  equipollenti  metodi  di  identificazione  delle  banconote e dei

singoli  titoli, ad es. a mezzo fotocopiatura, microfilmatura. Quanto

sopra  per  i versamenti di importi rilevanti ai fini della normativa

sull'antiriciclaggio.

CFR DM  19.12.1991

CFR L  05.07.1991 n. 197

CFR L  02.01.1991 n. 1

SOCIETA'

  Titolo VI

  DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

  Art. 13.

  Segue: Svolgimento dell'incarico fiduciario: operazioni <<franco

  valuta>>.

  1.  Operazioni  finanziarie  e  transazioni direttamente condotte e

concluse  autonomamente  dal fiduciante, vale a dire senza preventivo

assenso  scritto  della  fiduciaria,  integrano  gli  estremi  per la

rescissione del mandato fiduciario, istituto del quale, in tali casi,

la  società  ha  la  facoltà  di  avvalersi,  a  prescindere  dalle

valutazioni  circa  la  sussistenza  dell'obbligo  della segnalazione

all'autorità di pubblica sicurezza ovvero all'autorità giudiziaria in

relazione a comportamenti del fiduciante che contrastano con le norme

di prevenzione della criminalità.

  2. La fiduciaria non riconoscerà comportamenti del fiduciante volti

ad  effettuare transazioni per conto della società stessa dettati dal

desiderio  di  evitare  i  tempi  ed  i  relativi  costi di un doppio

trasferimento  di  mezzi  di  pagamento:  cliente-fiduciaria;

fiduciaria-terzo  e  viceversa,  in  primo  luogo in quanto è compito

dell'istituto  fiduciario  assicurare  lo svolgimento di un itineraio

giuridico-formale  in  tutte  le fasi dell'esecuzione del mandato; in

secondo  luogo  in  quanto la predetta trasparenza assume particolare

rilievo  per  una  corretta  applicazione  delle norme di prevenzione

della criminalità finanziaria.

  3.  Tuttavia,  mentre  risulta  evidente  l'onerosità  del  doppio

trasferimento  sotto  il  profilo  dei  tempi,  dei giorni di valuta,

dell'aggravio  dei  rischi  operativi,  risulta  pure imprescindibile

armonizzare  la  diffusa  metodologia  operativa  del  c.d.

<<franco-valuta>>  con  lo  spirito della legislazione di prevenzione

della criminalità.

  Al  tal  riguardo  la fiduciaria dovrà attenersi all'osservanza dei

seguenti princìpi:

  a)  la  società  non  accetta che siano effettuati per suo nome e

conto  trasferimenti di somme <<franco valuta>> che non siano operati

tramite canalizzazione bancaria;

  b)  la  società  dovrà  esigere in tal caso che del trasferimento

<<franco  valuta>> avvenuto tramite canali bancari le sia data idonea

documentazione  consistente  nella  copia  della  ricevuta  bancaria

specificante  il  destinatario  (ad  es.  la  società  partecipata

fiduciariamente  che  deve  ricevere  le  somme),  la causale (ad es.

aumento  di capitale, versamento in conto finanziamento soci, ecc.) e

la circostanza che il versamento è d'ordine della società fiduciaria.

  Quanto  sopra  nel caso di bonifico ovvero di rimessa con ordine di

addebito  in conto in quanto la consegna diretta di assegni bancari o

circolari  non soddisfa le esigenze giuridico-formali di cui sopra si

è detto.

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  Titolo VI

  DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

  Art. 14.

  Segue: Svolgimento dell'incarico fiduciario.

  1.  La  fiduciaria  può  compiere  transazioni  od altre operazioni

finanziarie aventi ad oggetto valori mobiliari relativi a società che

abbiano  con  essa  relazioni indicate all'art. 2 del decreto-legge 5

giugno  1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430,

dopo  aver provato di aver adeguatamente informato di quanto sopra il

fiduciante.

  2.  Si  presume  che  il  fiduciante  sia  stato  reso edotto della

situazione  qualora abbia sottoscritto copia o rilasciato ricevuta di

avvenuta  consegna di un <<documento conoscitivo>> redatto secondo lo

schema dell'allegato B al presente decreto.

  L'omessa  consegna  al fiduciante del predetto documento che assume

la  forma  di appendice al mandato fiduciario costituisce circostanza

rilevante al fine della valutazione di conflitti di interesse.

  3.  Ogni  incarico  deve  essere  conferito  per  iscritto  e  deve

concernere  ogni  operazione  finanziaria  affidata  alla fiduciaria.

Dovrà  essere indicato il prezzo di eventuali negoziazioni di titoli,

o  in  caso  di  titoli  quotati  dovranno  essere indicati i criteri

oggettivi per determinarlo.

  4.  La  società  deve  depositare  le  disponibilità  liquide  dei

fiducianti  presso  enti  creditizi  in  conti  rubricati  come  di

amministrazione  fiduciaria.  La  fiduciaria  avrà cura di richiedere

all'ente  creditizio l'esclusione del diritto di compensazione di cui

all'art.  1853 del codice civile tra i saldi dei conti così rubricati

ed  i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla società con l'ente

creditizio, a tutela dei fiducianti, nell'ipotesi di insolvenza della

società stessa.

CFR DL  05.06.1986 n. 233 ART 2

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  Titolo VI

  DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

  Art. 15.

  Libri e scritture dell'attività fiduciaria.

  1.  La  società  fiduciaria  è  tenuta  ad istituire un <<libro dei

fiducianti>>  nel  qual  vengono  annotati  gli  elementi necessari a

consentire  il riscontro con le scritture della contabilità generale,

ossia  le  generalità  dei  fiducianti,  il loro domicilio, il codice

fiscale, il numero ovvero il codice attribuito al mandato ricevuto.

  Tale  libro  dovrà  essere  vidimato  prima di essere posto in uso,

numerato  e  bollato in ogni foglio. Tale <<libro>> può essere tenuto

anche  avvalendosi  di  elaborazione  elettronica  purchè il tabulato

adempia agli obblighi di vidimazione iniziale.

  4.  Le  annotazioni dei dati, degli elementi e delle notizie di cui

al  precedente  art.  1,  debbono  essere  eseguite  nel  <<libro dei

fiducianti>> nella data dell'accettazione del mandato fiduciario.

  5.  L'<<archivio  unico>> di cui al decreto del Ministro del tesoro

12  dicembre  1991  e  successive modificazioni ed integrazioni potrà

essere  derivato  quale  <<libro  dei fiducianti>>, ferme restando le

distinte finalità.

CFR DM  12.12.1991

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  Titolo VI

  DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

  Art. 16.

  Vigilanza tramite l'esame dei bilanci.

  1.  Al  fine di consentire uniformità di rilevazioni si invitano le

società  a  voler  fare coincidere la chiusura dell'esercizio annuale

con la data del 31 dicembre.

  2.  La  trasmissione  annuale del bilancio -- redatto in conformità

allo  schema  di rappresentazione previsto dal decreto legislativo n.

127/1991  --,  così  come  prevista  dall'art. 3 del regio decreto n.

531/1940,  dovrà  avvenire  nel  termine  di trenta giorni decorrente

dalla sua approvazione.

  Unitamente  a  tale  documento, comprensivo della nota integrativa,

dovranno  essere  trasmessi  al  Ministero  -  Direzione generale del

commercio interno - Divisione VI società fiduciarie e di revisione:

  gli  allegati  previsti  dagli  articoli  2428  e 2429 del codice

civile laddove le ipotesi ricorrano;

  un  prospetto  dettagliato delle poste di bilancio riclassificato

secondo le indicazioni riportate nel modello allegato sub C;

  copia  del  documento conoscitivo di cui all'art. 14, comma 2, in

distribuzione ai fiducianti;

  per le società di organizzazione e revisione contabile di aziende

il  documento  conoscitivo  è  sostituito  da  copia dell'elenco soci

previsto dall'art. 2493 del codice civile.

  3. Per le società appartenenti a gruppi creditizi come definiti dal

decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385 (testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), le quali abbiano predisposto

nell'esercizio  1993  schemi di bilancio basati sulle indicazioni del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è fatta salva, per motivi

di  continuità  aziendale e per facilitare la funzione di <<vigilanza

consolidata>>  della  Banca  d'Italia,  la  possibilità di proseguire

secondo lo schema già adottato.

  Si  suggerisce,  altresì,  l'opportunità  che  anche  tali  società

evidenzino  in  appositi  conti  d'ordine  (e/o  fiduciari)  la massa

fiduciaria amministrata per conto della clientela, salvo approfondire

la descrizione dell'appostazione nella nota integrativa.

CFR DLT  01.09.1993 n. 385

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  Titolo VI

  DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

  Art. 17.

  Disposizioni finali.

  1.  Comportamenti  difformi dalle regole e dai princìpi dettati con

le presenti disposizioni verranno valutati ai sensi e per gli effetti

dell'art.  2  della  legge n. 1966/1939 e dell'art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 361/1994.

  2.  Le  contestazioni  relative  e  fatti  che  possano  integrare

fattispecie  di  gravi irregolarità di cui all'art. 3 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  n.  361/1994 saranno inviate presso la

sede  legale  della  fiduciaria  all'indirizzo  risultante  dalla

comunicazione  più  recente  effettuata  all'autorità  vigilante,  o

all'indirizzo risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di

Commercio,  ovvero  in caso di irreperibilità presso la residenza del

legale rappresentante della società.

  3.  Le  contestazioni,  di  norma,  vengono  notificate a mezzo del

servizio  postale  tramite  lettera  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento  e, nei casi di necessità ed urgenza, tramite telegramma,

fac-simile  ovvero  telex ad uno degli indirizzi di cui al precedente

comma 2.

  4. Le disposizioni contemplate nel presente decreto, si considerano

applicabili  alle sole attività di amministrazione fiduciaria di beni

di  terzi,  con  esclusione  di  ogni  riferimento  alle  attività di

gestione  di  patrimoni  mediante operazioni aventi ad oggetto valori

mobiliari di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 1/1991.

  5.  Le  disposizioni  recate  con  il  presente  provvedimento

sostituiscono le disposizioni impartite con la circolare 3188/C del 5

maggio  1989,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana,  n.  111  del  15  maggio  1989,  le quali pertanto debbono

ritenersi abrogate.

CFR DPR  18.04.1994 n. 361 ART 3

CFR L  23.11.1939 n. 1966 ART 2

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  (Sono omessi gli allegati).

 



 

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