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dpr  18/04/1994 n. 00000361 [MOD] 

SOCIETA'

Decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 (in

Suppl.  ordinario  n. 91, alla Gazz. Uff., n. 136, del 13 giugno). --

Regolamento  recante  semplificazione  del  procedimento  di

autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

MOD DM  28.12.1994  ART UNICO

  Il Presidente della Repubblica:

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17,

comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto

1990,  n.  241;  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, ed in

particolare  l'art.  2,  commi  7,  8 e 9; Vista la legge 23 novembre

1939,  n.  1966; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531; Vista

la  legge  2 gennaio 1991, n. 1, e, in particolare, gli articoli 17 e

18;  Vista  la  preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata  nella  riunione  dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere

della  competente  commissione della Camera dei deputati; Considerato

che i termini per l'emissione del parere della competente commissione

del  Senato  della  Repubblica  ai  sensi  dell'art. 2 della legge 24

dicembre  1993,  n.  537,  è  scaduto  in data 9 marzo 1994; Udito il

parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13

aprile  1994;  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata  nella  riunione  del  14  aprile  1994;  Sulla proposta del

Presidente  del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia;

  Emana il seguente regolamento:

MOD DM  28.12.1994  ART UNICO

SOCIETA'

  Art. 1.

  Oggetto.

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  di

autorizzazione  all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione

di  competenza  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  inserito  nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre

1993, n. 537.

  2.  Esso  disciplina,  altresì, i procedimenti, ad esso connessi ai

sensi  dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di

revoca  e  sospensione dell'autorizzazione delle società fiduciarie e

di revisione.

  3.  Ai  sensi  del  presente  regolamento,  per  <<Ministro>>  e

<<Ministero>> si intendono il Ministro e il Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato.

MOD DM  28.12.1994  ART UNICO

CFR L  24.12.1993 n. 537 ART 2

CFR L  24.12.1993 n. 537 ALL 2

SOCIETA'

  Art. 2.

  Procedimento di autorizzazione

  all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

  1. L'esercizio dell'attività fiduciaria e l'esercizio dell'attività

di revisione sono autorizzati dal Ministero.

  2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero

e  deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2

del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi

da  determinare  con  decreto del Ministero entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento.

  3.  Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai

sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è comprovato:

  a)  per  gli  amministratori  della  società,  il  possesso della

cittadinanza  e  l'iscrizione  agli  albi  professionali,  ai  sensi

dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

  b)  per  il  personale  della  società, il possesso del titolo di

studio  idoneo  all'iscrizione  in  uno  degli albi professionali, il

possesso  della  cittadinanza  e moralità, richieste per l'iscrizione

negli albi medesimi;

  c)  per  i  componenti del collegio sindacale, l'iscrizione negli

albi  professionali  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, lettera

c), del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

  4.  L'autorizzazione  è  rilasciata  di concerto con il Ministro di

grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta

del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.

Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso,

la  domanda  di  autorizzazione  si  intende  accolta  qualora, entro

centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato

un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.

  5.  Le  società  che  intendono  esercitare attività di gestione di

patrimoni  mediante  operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in

nome  proprio  e  per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di

cui  al  comma  2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione

alla  sezione  speciale  dell'albo  delle  società di intermediazione

mobiliare  -  SIM,  di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio

1991,  n.  1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento, alla

conclusione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto

1990,  n.  241,  per  disciplinare  lo  svolgimento in collaborazione

dell'attività  istruttoria  relativa  ai  procedimenti  di  rilascio

dell'autorizzazione  e  di iscrizione alla sezione speciale dell'albo

delle  SIM,  al  fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico

della società richiedente.

  6.  Fino  a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione

dalla  sezione speciale dell'albo SIM, alle società di cui al comma 5

si  applicano  in  via  esclusiva le disposizioni di cui alla legge 2

gennaio 1991, n. 1, in materia di vigilanza e di sanzioni.

MOD DM  28.12.1994  ART UNICO

CFR DM  16.01.1995 ART 1

CFR DM  16.01.1995 ART 4

CFR DM  16.01.1995 ART 5

CFR L  02.01.1991 n. 1 ART 3

CFR L  07.08.1990 n. 241 ART 15

CFR L  04.01.1968 n. 15 ART 2

CFR RD  22.04.1940 n. 531 ART 1

CFR RD  22.04.1940 n. 531 ART 2

CFR L  23.11.1939 n. 1966 ART 4

SOCIETA'

  Art. 3.

  Procedimenti sanzionatori.

  1. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 6, ove le società di cui

all'art.  1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero

il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da

esso  fossero  eventualmente  richiesti,  o  incorrano in altra grave

irregolarità,  il  Ministero,  previa  contestazione  dei  fatti, può

sospendere  la  società  dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di

revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione.

  2.  Il  provvedimento  di revoca o sospensione deve essere adottato

entro  quaranta  giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad

essa addebitati.

MOD DM  28.12.1994  ART UNICO

CFR DM  16.01.1995 ART 9

CFR DM  16.01.1995 ART 17

SOCIETA'

  Art. 4.

  Modificazione ed abrogazione di norme.

 

  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

regolamento,  il  Ministro  provvede  a  modificare  il  decreto

ministeriale  26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e

4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per  conformarsi  alle

disposizioni del presente regolamento.

  2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le

seguenti  norme:  art.  2,  comma 1, della legge 23 novembre 1939, n.

1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e

giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

MOD DM  28.12.1994  ART UNICO

MOD DM  26.03.1993 n. 329

CFR L  07.08.1990 n. 241 ART 2

CFR L  07.08.1990 n. 241 ART 4

ABR RD  22.04.1940 n. 531 ART 4

MOD L  23.11.1939 n. 1966 ART 2

SOCIETA'

  Art. 5.

  Entrata in vigore.

  1.  Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo

la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MOD DM  28.12.1994  ART UNICO

 



 

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