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dl  12/01/1993 n. 00000003 

STUPEFACENTI

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

Decreto-legge  12  gennaio  1993, n. 3 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n.

8).  --  Disposizioni  urgenti concernenti l'incremento dell'organico

del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  il  trattamento  di  persone

detenute  affette  da  infezione  da HIV, le modifiche al testo unico

delle  leggi  in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione

di nuovi uffici giudiziari.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

  Il Presidente della Repubblica:

  Visto  gli  articoli  77  e  87  della  Costituzione;  Ritenuta  la

straordinaria  necessità  ed  urgenza di provvedere alla assunzione a

tempo  determinato di mille unità, in eccedenza rispetto all'organico

del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  di  dettare  disposizioni

concernenti  le  persone  detenute  affette  da  infezione da HIV, di

apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti,

nonchè  di  adottare  disposizioni  indispensabili  per  l'inizio del

funzionamento  di  uffici  giudiziari di nuova costituzione; Vista la

deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

12  gennaio  1993;  Sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei

Ministri  e  dei  Ministri  di  grazia  e  giustizia,  per gli affari

sociali,  dell'interno  e  della  sanità, di concerto con il Ministro

della difesa;

  Emana il seguente decreto-legge:

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art.  1.  1.  L'alinea  del  comma  8  dell'art.  1 del decreto del

Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal

seguente:

  <<L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei  criteri

diramati  dal  Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere

dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>.

  2.  Al  comma 8, lettera h), dell'art. 1 del decreto del Presidente

della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, è aggiunto il seguente

periodo:

  <<Le  altre  strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione

ed  elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze

in  Italia  comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro

possesso>>.

  3.  Al  comma  13  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo:

  <<Una  quota  non superiore ad un decimo della somma prevista può

essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per

l'istituzione,  presso  il  Dipartimento per gli affari sociali della

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  uno "sportello per il

cittadino"  per  informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della

prevenzione, del recupero e della riabilitazione>>.

  4.  Al  comma  14  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della

Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, le parole <<31 gennaio>> sono

sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 1 parte 2

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<1.  Chiunque,  per  farne uso personale, illecitamente importa,

acquista  o  comunque  detiene  sostanze stupefacenti o psicotrope in

quantità  non  superiore  alla  dose  media giornaliera determinata a

norma  dell'art.  78, comma 1, lettera a), è sottoposto alle sanzioni

amministrative  della  sospensione  della  patente  di  guida,  della

licenza  di  porto  d'armi,  del passaporto e di ogni altro documento

equipollente  o,  se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno

per  motivi  di  turismo,  ovvero  del  divieto  di  conseguire  tali

documenti,  per  un  periodo  da  due  a quattro mesi se si tratta di

sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  comprese nelle tabelle I e III

previste dall'art. 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta

di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV.

Le  medesime  sanzioni  si  applicano a chi, per farne uso personale,

illecitamente  importa,  acquista  o  comunque  detiene  sostanze

stupefacenti  o  psicotrope in quantità non superiore al triplo della

dose  media  determinata  a  norma dell'art. 78, comma 1, lettera a),

qualora  risulti  che tale quantità corrisponde alla dose individuale

abitualmente  assunta  nelle  ventiquattro  ore  secondo le metodiche

indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)>>.

  2.  Il  comma  2  dell'art.  75  del  decreto  del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<2. Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali da

far  presumere  che  la  persona  si  asterrà,  per  il  futuro,  dal

commettere  nuovamente  i  fatti,  in luogo della sanzione, e per una

sola  volta,  il  prefetto  definisce  il procedimento con il formale

invito  a  non  fare  più  uso delle sostanze, avvertendo il soggetto

delle conseguenze a suo danno>>.

  3.  Il  comma  3  dell'art.  75  del  decreto  del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

  4.  Il  comma  12  dell'art.  75  del  decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<12.  Se  l'interessato non si presenta al servizio pubblico per

le  tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non inizia il

programma  secondo  le  prescrizioni  stabilite o lo interrompe senza

giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e

lo  invita  al  rispetto  del  programma,  rendendolo  dedotto  delle

conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta

innanzi  al  prefetto,  o  dichiara  di rifiutare il programma ovvero

nuovamente  lo  interrompe  senza  giustificato  motivo,  il prefetto

applica le misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando

siano commessi per la quarta volta i fatti di cui ai commi 1 e 2>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 75 parte 2

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art.  3. 1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<Art.  76  (Sanzioni  in  caso  di  inosservanza e provvedimenti

ulteriori).  --  1.  Chiunque,  dopo  il  terzo  invito  del prefetto

previsto  dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma

terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre

a  otto  mesi,  se  si  tratta  di sostanze stupefacenti o psicotrope

comprese  nelle  tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un

periodo  da  due  a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese

nelle  tabelle  II  e  IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più

delle seguenti misure:

  a)  divieto  di  allontanarsi  dal  comune  di residenza, salvo

autorizzazione  concessa su richiesta dell'interessato per comprovate

ragioni di cura e recupero;

  b)  obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso

il  locale  ufficio  della  Polizia  di  Stato  o  presso  il comando

dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

  c)  obbligo  di  rientrare nella propria abitazione, o in altro

luogo  di  privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne

prima di altra ora prefissata;

  d) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

  e)  sospensione  della patente di guida, della licenza di porto

d'armi  con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere,

del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

  f)  obbligo  di  prestare  un'attività  non retribuita a favore

della collettività, per un periodo da uno a tre giorni alla settimana

e  per un massimo di dodici settimane, attività da svolgere presso lo

Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni,  ovvero  presso enti,

organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di

tutela  del  patrimonio  ambientale o forestale, previa stipulazione,

ove  occorra,  di  speciali  convenzioni  con  le  amministrazioni

interessate;

  g)  sequestro  di  veicoli,  se  di proprietà dell'autore della

violazione,  con  i  quali  le  sostanze  siano  state  trasportate o

custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti

o psicotrope;

  h)  sospensione  del  permesso  di  soggiorno  rilasciato  allo

straniero per motivi turistici.

  2.  Le  stesse  misure si applicano a chiunque, essendo già incorso

per  tre  volte  nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75,

commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

  3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori

o a chi esercita la potestà parentale.

  4.  Competente  a  irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al

comma  1,  il  prefetto  che  ha  adottato  il  provvedimento a norma

dell'art.  75,  comma  12,  e  nell'ipotesi  indicata  al  comma 2 il

prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

  5.  Nell'adottare  le  prescrizioni  e nel modificarle in relazione

alle  esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene

conto  delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico

e  socio-riabilitativo  cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o

al  quale  egli  volontariamente  si  sottoponga, nonchè di quelle di

lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

  6.  Se  l'interessato  lo  richiede,  il  prefetto  sospende  il

procedimento  e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per

le  tossicodipendenze  al  fine  di  sottoporsi  al  programma di cui

all'art.  122,  fissando un termine per la presentazione e acquisendo

successivamente  i  dati  per  valutarne  il  comportamento  durante

l'esecuzione.

  7.  Il prefetto revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del

procedimento  quando  accerta  che la persona non ha collaborato alla

definizione  del  programma,  o  ne  ha  rifiutato  o  interrotto

l'esecuzione  ovvero  mantiene  un comportamento incompatibile con la

sua corretta esecuzione.

  8. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle

relative  prescrizioni,  e  lo  ha  concluso,  il  prefetto  dispone

l'archiviazione degli atti.

  9.  Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al

comma  1  è  annotato  in  apposito  registro  ai  soli  fini

dell'applicazione  delle  misure  e delle sanzioni di cui al presente

articolo.

  10. Qualora l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del

comma  1, la durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che

l'interessato  richieda  di  essere  assegnato  ad  una  struttura di

accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il prefetto

determina  il periodo di assegnazione da un minimo di quindici giorni

a un massimo di sessanta giorni.

  11.  Se  l'interessato  viola  talune  delle prescrizioni di cui al

comma  10,  ovvero  si  sottrae  all'assegnazione ad una struttura di

accoglienza  disposta  a  norma  del  medesimo comma 10, si applicano

nuovamente  le  sanzioni  indicate  nel  comma  1,  nella  durata

originariamente  stabilita,  a  decorrere  dal  giorno in cui è stata

commessa  la  violazione delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è

verificata la sottrazione all'assegnazione>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 76 parte 2

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art.  4.  1. L'art 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<Art.  78  (Criteri  per  determinare  l'uso  abituale  e  per

quantificare  la  dose  media  giornaliera).  --  1.  Con decreto del

Ministro  della  sanità,  previo  parere  dell'Istituto  superiore di

sanità, sono determinati:

  a)  i  limiti  quantitativi  massimi di principio attivo per le

dosi medie giornaliere;

  b)  le  procedure  diagnostiche  e  medico-legali per accertare

l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

  c)  le  metodiche  per  quantificare  la  dose  necessaria alla

esigenza individuale nelle ventiquattro ore.

  2.  Il  decreto  deve essere periodicamente aggiornato in relazione

all'evoluzione delle conoscenze nel settore>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 78 parte 2

STUPEFACENTI

CODICE DI PROCEDURA PENALE

  Capo I

  Art.  5.  1.  L'art.  89  del testo unico delle leggi in materia di

disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,

cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<Art.  89  (Provvedimenti  restrittivi  nei  confronti  dei

tossicodipendenti  o  alcooldipendenti che abbiano in corso programmi

terapeutici).  -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in

carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di eccezionale

rilevanza,  quando  imputata  è  una  persona  tossicodipendente  o

alcooldipendente  che  abbia  in  corso  un  programma terapeutico di

recupero  presso  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai

tossicodipendenti  ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e

l'interruzione  del  programma  può pregiudicare la disintossicazione

dell'imputato.  Con  lo stesso provvedimento, o con altro successivo,

il  giudice  stabilisce  i  controlli  necessari per accertare che il

tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegua  il  programma  di

recupero.

  2.  Se  una  persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in

custodia  cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di

recupero  presso  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai

tossicodipendenti,  ovvero una struttura autorizzata residenziale, la

misura  cautelare  è  revocata,  sempre  che  non  ricorrano esigenze

cautelari  di  eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza

dell'interessato;  all'istanza  è allegata certificazione, rilasciata

da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato

di  tossicodipendenza  o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione

di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone

il  ripristino  quando  accerta  che  la  persona  ha  interrotto

l'esecuzione  del  programma,  ovvero  mantiene  un  comportamento

incompatibile  con  la  corretta  esecuzione  o quando accerta che la

persona  non  ha  collaborato  alla definizione del programma o ne ha

rifiutato l'esecuzione.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si

procede  per  uno  dei  delitti  previsti dall'art. 275, comma 3, del

codice di procedura penale.

  5.  Nei  confronti  delle persone di cui al comma 2 si applicano le

disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>.

  2.  Il  comma  5  dell'art.  275  del  codice di procedura penale è

abrogato.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 89 parte 2

MOD DPR  22.09.1988 n. 447 ART 275 parte 2

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art.  6.  1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in

materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di

tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<1.  Nei  confronti  di persona condannata ad una pena detentiva

non  superiore  a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,

per  reati  commessi  in  relazione  al  proprio  stato  di

tossicodipendente,  ovvero  che  per  la  medesima causa debba ancora

scontare  una  pena  di  durata  non  superiore  a  quattro  anni, il

tribunale  di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per

cinque  anni  qualora  accerti che la persona si è sottoposta o ha in

corso  un  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo.  La stessa

disposizione  si  applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5,

quando  le  pene  detentive  comminate,  anche  se  congiunte  a pena

pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 90 parte 2

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art.  7.  1.  Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in

materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di

tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena detentiva,

inflitta  nel  limite  di  tre anni>> sono sostituite dalle seguenti:

<<Se  la  pena detentiva inflitta nel limite di quattro anni o ancora

da scontare nella stessa misura>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 94 parte 2

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art. 8. 1. All'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

  <<3-bis.  Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui

al  comma  1  ne  fanno  domanda  alla  Presidenza  del Consiglio dei

Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  che provvede a

trasmettere  la  domanda  al  Ministero  delle  finanze  -  Direzione

generale  del  demanio  entro  sessanta  giorni,  corredandola con il

proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro

centottanta  giorni  dalla  data  di ricezione. Trascorso inutilmente

tale  termine  il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la

questione  sia  iscritta  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio dei

Ministri>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 129 parte 2

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art.  9. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale

delle  iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti

finanziari  ai  sensi  del  testo  unico  approvato  con  decreto del

Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, è istituito,

presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per

gli  affari  sociali, un nucleo operativo composto da undici esperti,

di  cui sei in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni

del  tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della

pubblica  istruzione  e  della sanità, scelti prioritariamente tra il

personale  con  qualifica  dirigenziale,  da  quattro  esperti

particolarmente  competenti  nel  settore  della  prevenzione e delle

verifiche  di  efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle

associazioni  delle  famiglie.  I  membri  del  nucleo operativo sono

rinnovati  ogni  anno  per  un  terzo  a  decorrere dallo scadere del

secondo  anno.  Non  si può far parte del nucleo operativo per più di

cinque anni.

  2.  I  componenti  del  nucleo  operativo  in  rappresentanza delle

amministrazioni  dello Stato sono nominati con decreto del Presidente

del Consiglio, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati

fuori  ruolo  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del

testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti

componenti  del  nucleo  operativo  sono  nominati  con  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ai sensi dell'art. 31 della

legge 23 agosto 1988, n. 400.

  3.  Il  nucleo  operativo,  nell'espletamento  dei  propri compiti,

collabora  --  se  richiesto  --  alla  predisposizione  dei progetti

esecutivi  da  sottoporre  a finanziamento ai sensi dell'art. 127 del

testo  unico  di cui al comma 1 e, comunque, acquisisce le necessarie

informazioni  sulle  attività  svolte  dalle amministrazioni statali,

dalle  regioni, dai comuni interessati e dagli enti ausiliari ammessi

a  contributo,  che  sono  tenuti a fornirle. I componenti del nucleo

operativo  possono  accedere  ai luoghi di esecuzione dei progetti al

fine  di  constatarne  lo stato di realizzazione e di effettuare ogni

altra  rilevazione  utile  per  la  verifica  e  monitoraggio

dell'attuazione  dei  progetti,  anche  ai  fini  di  un  costante

miglioramento  della  qualità  delle  iniziative  da  realizzare

nell'ambito della prevenzione e del recupero.

  4.  L'onere  per  il  funzionamento  del nucleo operativo di cui al

comma  1  è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993,

cui  si  provvede  a  carico del Fondo nazionale di intervento per la

lotta  alla droga di cui al citato art. 127, comma 1. Il Ministro del

tesoro  provvede,  con  propri decreti, alle occorrenti variazioni di

bilancio.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

STUPEFACENTI

  Capo I

  Art.  10.  1.  Ai  fini  del  coordinamento  delle  attività  di

prevenzione,  recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti,

nonchè  delle  attività finalizzate alla erogazione dei contributi di

cui  agli  articoli  127,  131,  132,  e  134  del  testo unico sulle

tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza

del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il

<<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. A tal fine

gli  stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione

del  Ministero  dell'interno,  come indicati alla tabella C' allegata

alla  legge  23  dicembre  1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni

medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro  è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2.  A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati,

previa  presentazione  di  studi di fattibilità indicanti i tempi, le

modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati

alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

  a)  Ministeri  dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,

della  pubblica  istruzione,  della  sanità,  dell'università e della

ricerca  scientifica  e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari

sociali,  nella  misura  complessivamente  non superiore al 25% dello

stanziamento  totale  del  Fondo.  Detti  progetti  debbono  essere

finalizzati  alla  formazione del personale nel settore specifico, ad

iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove

metodologie  per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione

dei  dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti

realizzati;

  b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione

di  tale  fenomeno.  Al  finanziamento  dei progetti possono accedere

prioritariamente  i  comuni  del  Mezzogiorno  e quelli che intendono

attivare  servizi  sperimentali  di  prevenzione  e  recupero  sul

territorio,  con  particolare  riferimento  ai  centri  di  prima

accoglienza  ed  alle  <<unità da strada>> finalizzati alla riduzione

del  rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47%

del totale degli stanziamenti previsti;

  c)  associazioni di volontariato, enti, cooperative e privati che

operino  senza  scopi  di  lucro,  nonchè  comunità  terapeutiche per

progetti  mirati  a  sostenere  attività  di recupero e reinserimento

sociale  e  professionale dei tossicodipendenti e per le strutture di

cui  all'art.  76,  comma  10,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, come modificato dall'art. 3 del

presente decreto. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata

una  quota  pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

  3. Una quota almeno pari al 3% degli stanziamenti di cui al comma 1

è  destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni

volti  alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici

e  privati  convenzionati  per  l'assistenza  socio-sanitaria  alle

tossicodipendenze,  anche  con  riguardo alle problematiche derivanti

dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

  4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il

coordinamento  delle  attività  di  prevenzione  e  recupero  delle

tossicodipendenze  --  istituito per le finalità di cui al comma 1 --

dai  soggetti  indicati  agli  articoli 127, 131, 132 e 134 del testo

unico  precitato,  provvede la commissione di cui all'art. 127, comma

6,  del  medesimo  testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai

sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un

rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,

di  grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, nonchè

da  tre  rappresentanti  delle  regioni  e  dei  comuni,  designati,

rispettivamente,  dalla  conferenza  dei  presidenti  delle regioni e

dall'ANCI.

  5.  Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con

proprio  decreto,  dal  Ministro  per  gli affari sociali, sentito il

Comitato  nazionale  di  coordinamento per l'azione antidroga, di cui

all'art. 1 del predetto testo unico.

  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  il  Presidente  del Consiglio, su proposta del Ministro per

gli  affari  sociali,  sentito il Comitato nazionale di coordinamento

per  l'azione  antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i

criteri  relativi  alla  erogazione,  gestione  e rendicontazione dei

finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1.

  7.  La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per

gli  affari  sociali,  deve  contenere  una dettagliata analisi delle

attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente

articolo.

  8.  é abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente

articolo.

  9.  All'art. 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole:

<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e

reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR L  23.12.1992 n. 500  ALL UNICO

CFR DPR  09.10.1990 n. 309 ART 76 parte 2

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 100 parte 2

CFR DPR  09.10.1990 n. 309 ART 127 parte 2

CFR DPR  09.10.1990 n. 309 ART 131 parte 2

CFR DPR  09.10.1990 n. 309 ART 132 parte 2

CFR DPR  09.10.1990 n. 309 ART 134 parte 2

CODICE DI PROCEDURA PENALE

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Capo II

  Art.  11.  1.  Dopo  l'art.  286  del  codice di procedura penale è

inserito il seguente:

  <<Art.  286-bis  (Divieto  di  custodia cautelare). -- 1. Non può

essere  mantenuta  la  custodia cautelare in carcere nei confronti di

chi  sia  affetto  da  infezione  da  HIV e ricorra una situazione di

incompatibilità  con  lo  stato  di  detenzione.  L'incompatibilità

sussiste,  ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o

di  grave  deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità

per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo

residuo  di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità

del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di

accertamento  dello  stato  di  incompatibilità  può  essere  fatta

dall'imputato,  dal  suo  difensore  o  dal  servizio  sanitario

penitenziario.  Nei  casi  di  incompatibilità  il giudice dispone la

revoca  della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso

l'abitazione dell'imputato.

  2.  Con  decreto  emanato  dai  Ministri della sanità e di grazia e

giustizia  sono  definiti  i  casi  di  AIDS  conclamata  e  di grave

deficienza  immunitaria;  sono  altresì  stabilite  le  procedure

diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè

il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione

di incompatibilità valutabile dal giudice.

  3.  Quando  ricorrono  esigenze  diagnostiche  per  accertare

incompatibilità  con  lo  stato di detenzione ovvero, al di fuori dei

casi  di  cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti

l'infezione  da  HIV  e  sempre  che tali esigenze non possano essere

soddisfatte  nell'ambito  penitenziario,  il  giudice può disporre il

ricovero  provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio sanitario

nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,  i

provvedimenti  idonei  a  prevenire  il  pericolo di fuga. Cessate le

esigenze  di  ricovero,  il  giudice  dispone  a norma del comma 1 se

risulta  accertata  l'incompatibilità,  altrimenti  ripristina  la

custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299.

Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene

presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o

casa  alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990,

n. 135>>.

  2.  Il  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di

procedura  penale  è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  22.09.1988 n. 447 ART 286 parte 2

CODICE DI PROCEDURA PENALE

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Capo II

  Art.  12.  1.  Nel  primo  comma  dell'art. 146 del codice penale è

aggiunto il seguente numero:

  <<3)  se  deve  aver  luogo  nei  confronti di persona affetta da

infezione  da  HIV  nei  casi  di  incompatibilità  con  lo  stato di

detenzione  ai  sensi  dell'art.  286-bis,  comma  1,  del  codice di

procedura penale>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Capo II

  Art. 13. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV,

per  i  quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento,

sono  avviati  negli  ospedali  individuati  con  decreto emanato dai

Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

  2.  Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma

1  si  provvede  con  finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11

marzo 1988, n. 67.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR L  11.03.1988 n. 67 ART 20

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Capo II

  Art. 14. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per

le  tossicodipendenze  delle  unità sanitarie locali (SERT), connesse

all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro

della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti

alla  data  del  31  ottobre  1992,  ai  fini  del  coordinamento

dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data

del  31  dicembre  1993,  mediante  concorsi  interni  riservati,  da

espletare  ai  sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio

1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

51  del  22  febbraio  1982,  al  personale  di  ruolo attualmente in

servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai

competenti  organi  della unità sanitaria locale; tale personale deve

possedere  tutti  i  requisiti  previsti  per  il conseguimento della

qualifica  apicale  nel  profilo professionale di appartenenza, fatta

eccezione  per  il personale medico della specifica idoneità prevista

in  attuazione  dell'art.  6,  comma 5, del citato decreto n. 444 del

1990,  e  deve  aver  prestato la propria attività presso il SERT per

almeno  sei  anni  o  a  rapporto  d'impiego  o mediante contratti di

prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali,

aventi  tutti  i  requisiti  del rapporto d'impiego tranne il formale

atto di nomina.

  2.  I  posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992,

ai  fini  del  coordinamento  delle attività dei SERT a media e bassa

utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante

concorsi  interni  riservati,  da  espletare ai sensi del decreto del

Ministro  della  sanità  di  cui  al  comma  1, al personale di ruolo

attualmente  in  servizio che già esercita tali funzioni con incarico

formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale

personale  deve  possedere  tutti  i  requisiti  previsti  per  il

conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale

di  appartenenza  e  deve aver prestato la propria attività presso il

SERT  per  almeno  quattro  anni  o  a rapporto di impiego o mediante

contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore

settimanali,  aventi  tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne

il formale atto di nomina.

  3.  I  posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi

previsti  nei  commi  1  e  2  e  quelli  che  si renderanno comunque

disponibili  dopo  il  31  dicembre  1993  saranno attribuiti al solo

personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR DM  30.01.1982 parte 1

CFR DM  30.01.1982 parte 2

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Capo II

  Art.  15.  1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro

ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine

della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV.

  2.  Al  di  fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente

procedere  a  dette  analisi sia qualora esistano motivi di necessità

clinica,  nell'interesse  del  detenuto o dell'internato, certificati

dal  sanitario  dell'istituto  penitenziario,  sia  qualora  il

comportamento  del  detenuto  o  dell'internato,  nel  corso  del

trattamento  penitenziario,  evidenzi  un pericolo per l'incolumità o

del  personale  degli  istituti penitenziari o degli altri detenuti o

internati;  in  quest'ultimo  caso, il comportamento che legittima la

sottoposizione  obbligatoria  alle  analisi è descritto dal direttore

del  carcere  e  si  procede  alle  analisi  necessarie,  previo

provvedimento riservato del sanitario dell'istituto.

  3.  Le  analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con

modalità  tali  da assicurare la piena riservatezza delle procedure e

il  relativo  risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite

questi,  all'interessato  e al direttore dell'istituto penitenziario.

Questi,  nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità

del  personale  dell'istituto  penitenziario e degli altri detenuti o

internati,  non  deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei

confronti  della  persona le cui analisi abbiano rivelato la presenza

di infezione da HIV.

  4.  Il  Ministro  di  grazia  e giustizia informa semestralmente il

Parlamento  del  numero  dei  consensi espressi, nonchè delle analisi

obbligatoriamente  disposte,  distinte  per  motivi  di  salute e per

motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti

penitenziari.

 

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

  Capo III

  Art.  16.  1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.

335,  dopo  le  parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le

seguenti: <<, nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano,>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD L  17.10.1991 n. 335 ART 3

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

  Capo III

  Art.  17.  1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo

il comma 2 è inserito il seguente:

  <<2-bis.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  è autorizzato a

determinare,  con  proprio decreto, entro il 28 febbraio 1993, (1) la

data  di  inizio  del  funzionamento  delle corti di assise di cui al

comma 1>>.

  2.  I  termini  indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1,

del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31

gennaio 1993.

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR L  12.08.1993 n. 311

CFR L  12.08.1993 n. 311 ART 2

MOD L  10.02.1992 n. 94  ART UNICO

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

  Capo III

  Art.  18.  1.  Il  Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad

assumere  per  la  durata  di  un anno, in eccedenza all'organico del

Corpo  di  polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,

n.  395  e  successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia

penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in

ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il

31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono

stati collocati in congedo entro la stessa data.

  2.  A  tal  fine  tra  i  militari  di  cui  al comma 1 interessati

all'assunzione  sono  formate  due graduatorie, una per i militari in

ferma  di  leva  prolungata  ed  una  per  i  militari  di  leva.  Le

graduatorie  sono  formate  da  una  commissione  presieduta  da  un

ufficiale  generale  dell'Esercito  e composta dal capo del personale

del  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria  o  da  un suo

delegato,  e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna

Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

  3.  Le  graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei

precedenti  di  servizio  e  sono  approvate  con decreto emanato dai

Ministri  di  grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38

della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

  4.  Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei

al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR L  15.12.1990 n. 395

CFR L  15.12.1990 n. 395 ART 38

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

  Capo III

  Art.  19.  1.  Gli  agenti  di cui al presente decreto sono adibiti

all'espletamento  dei  servizi  esterni  d'istituto.  Ad  essi  è

attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,

il  trattamento  giuridico  ed  economico  spettante  agli  agenti di

polizia penitenziaria di ruolo.

  2.  Il  rapporto  di  servizio è risolto di diritto decorso un anno

dalla data di assunzione.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia può essere

disposta  la  immediata  cessazione  dal  servizio,  anche  prima del

periodo  di  un  anno,  se il reclutato non tiene regolare condotta o

risulta inidoneo al servizio.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

STUPEFACENTI

  Capo III

  Art.  20.  1.  Le  strutture  di  cui  al comma 10 dell'art. 76 del

decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come

sostituito  dal  presente  decreto, sono individuate, con decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei Ministri da adottarsi su proposta del

Ministro  per  gli affari sociali entro sessanta giorni dalla data di

entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,

tra  quelle  non  aventi  fini  di  lucro  gestite  dagli enti di cui

all'art. 115 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le

assegnazioni  alle  predette strutture di accoglienza potranno essere

disposte  dal  prefetto  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie

preordinate,  allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 10 del

presente decreto.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR DPR  09.10.1990 n. 309 ART 76 parte 2

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

  Capo III

  Art. 21. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 18 e

19,  valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039

milioni per l'anno 1994, si provvede:

  a)  quanto  a  lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039

milioni  per  l'anno  1994  mediante  riduzione  dello  stanziamento

iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856

dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al

Ministero di grazia e giustizia;

  b)  quanto  a  lire 21.200 milioni per l'anno 1993 a carico degli

stanziamenti  iscritti  ai  capitoli  1998,  1999,  2000  e  2083,

rispettivamente  per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per

lire  3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione

del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

  2.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

STUPEFACENTI

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

  Capo III

  Art.  22.  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

 



 

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