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dpr  20/11/1992 n. 00000474 

SOCIETA'

Decreto  del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (in

Gazz.  Uff.,  9  dicembre, n. 289). -- Regolamento recante disciplina

delle  modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in

attuazione  degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 88.

 

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

  Il Presidente della Repubblica:

  Visto  l'art.  87  della  Costituzione; Visto l'art. 14 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; Visto l'art. 17, comma 1, lettera

a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio

di  Stato,  espresso  nell'adunanza  generale del 26 giugno 1992, dal

quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 3, comma 4,

considerato  il  tenore  letterale dell'art. 11, comma 2, lettera b),

del citato decreto legislativo n. 88 del 1992; Vista la deliberazione

del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre

1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

  Emana il seguente regolamento:

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

SOCIETA'

  Art. 1.

  Definizioni.

  1.  Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente  regolamento,  per

<<decreto  legislativo>> si intende il decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 88.

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

 CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

SOCIETA'

  Art. 2.

  Domanda presentata da persona fisica.

  1.  Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili

o nell'elenco allegato l'interessato deve indicare il titolo di forza

del quale chiede l'iscrizione e deve dichiarare:

  a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita;

  b)  la  residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se

diverso, anche il domicilio fiscale;

  c) l'attività esercitata;

  d) il numero di codice fiscale;

  e) se del caso, la qualità di dipendente dello Stato o di un ente

pubblico e l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

  f) l'assenza:

  1) di provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

  2)  di  misure  di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre

1956,  n.  1423,  o  della  legge 21 maggio 1965, n. 575 e successive

modificazioni ed integrazioni;

  3)  di  condanne  alla  reclusione,  anche  se  con  pena

condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati nei numeri 1),

2),  3)  e  4)  della  lettera c) del comma 1 dell'art. 8 del decreto

legislativo.

  2.  La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata

ai  sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di

cui  al  comma  1,  lettera  e),  è  sufficiente  il  visto  del capo

dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

 

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

 

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

 

 

 

SOCIETA'

 

  Art. 3.

 

  Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni.

 

  1.  Coloro  che,  non  essendo  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori

ufficiali  dei  conti,  chiedono  l'iscrizione  nel registro ai sensi

dell'art.  11,  comma  2,  lettera a), del decreto legislativo devono

allegare  alla  domanda  una  dichiarazione del legale rappresentante

della  società  o  un certificato della cancelleria del tribunale che

attesti  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art. 12 del regio

decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  3  aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno già presentato

domanda  per  la  nomina  a  revisore  ufficiale  dei  conti ai sensi

dell'art.  2  del  regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono

ancora  stati  nominati  possono  far riferimento alla documentazione

prodotta.  Per  i  dipendenti  dello  Stato  e degli enti pubblici le

funzioni  di  cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936,

n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.

517,  possono  essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di

appartenenza.

  2. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.

11,  comma  2,  lettera b), del decreto legislativo devono dichiarare

nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo

dei  dottori  commercialisti  o  in  quello  dei  ragionieri e periti

commerciali,  precisando  l'ordine  o il collegio di appartenenza. Se

tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che

attesti  il  conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio  della

professione  alla  data  del  29  febbraio  1992 o successivamente in

seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.

  3.  Coloro  che  richiedono  l'iscrizione  nel  registro  ai  sensi

dell'art.  11,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo devono

allegare  alla  domanda  copia  autenticata  del  diploma  di  scuola

universitaria  diretta a fini speciali in amministrazione e controllo

aziendale  di  durata  triennale,  ovvero, qualora il diploma non sia

stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo.

  4. Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda

una  dichiarazione  del  legale  rappresentante  della  società  o un

certificato  della  cancelleria del tribunale che attesti la nomina a

sindaco  effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione

del  legale  rappresentante della società di revisione che attesti lo

svolgimento  dell'attività  di controllo legale dei conti e la durata

della stessa.

  5. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.

11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di

avere  superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame già previsto

dall'art.  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo

1975,  n.  136,  allegando  copia  della  deliberazione,  ovvero  un

certificato della Commissione nazionale per le società e la borsa.

  6. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.

11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di

avere  conseguito,  alla  data  del  29 febbraio 1992, il giudizio di

equipollenza  o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo,

lettera  c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo

1975,  n.  136,  allegando  alla  domanda  copia  autentica  della

deliberazione,  ovvero certificato della Commissione per le società e

la borsa.

  7.  La  sottoscrizione  del  legale  rappresentante  in  calce alla

dichiarazione  prevista  dai  commi  1 e 4 deve essere autenticata ai

sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione

per i rappresentanti legali degli enti pubblici.

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

SOCIETA'

  Art. 4.

  Domanda di iscrizione nell'elenco allegato.

  1.  Coloro  che  sono  iscritti  nell'elenco  allegato,  ferme  le

prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare

alla  successiva  domanda  di  iscrizione  nel  registro  i documenti

previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto

della  permanenza  nella  carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del

decreto  legislativo,  hanno  svolto  tali  funzioni  per  il periodo

indicato  dall'art.  12  del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n.

1548,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.

517, o dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dall'art. 11 del decreto

legislativo.

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

SOCIETA'

  Art. 5.

  Domanda presentata da società di revisione.

  1.  Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili

il legale rappresentante della società di revisione deve dichiarare:

  a) la denominazione o la ragione sociale;

  b)  la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in

Italia;

  c) il numero di codice fiscale;

  d)  gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e

d), per gli amministratori in carica;

  e)  l'assenza  in  capo  ai  medesimi  delle  situazioni previste

dall'art. 2, comma 1, lettera f);

  f)  che la società è autorizzata ai sensi dell'art. 2 della legge

23  novembre  1939,  n.  1966,  precisando gli estremi del decreto di

autorizzazione e di eventuali decreti di modificazione, ovvero che la

società ha presentato l'istanza per l'autorizzazione;

  g)  che  non  sussistano  decreti  di  sospensione  o  di  revoca

dell'autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 23 novembre

1939,  n.  1966,  e  dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n.

531.

  2.  Alla  domanda  è allegata copia autentica dell'atto costitutivo

con le eventuali modificazioni.

  3.  La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata

ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

SOCIETA'

  Art. 6.

  Presentazione della domanda.

  1.  La  domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato è

presentata  con  i documenti allegati, anche a mezzo raccomandata con

avviso  di  ricevimento,  alla  procura  della  Repubblica  presso il

tribunale  del  circondario in cui l'interessato ha il domicilio o la

sede.  Per  le  domande  inviate  a  mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento fa fede la data di spedizione.

  2.  Le società di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera

b),  del  decreto  legislativo, devono inoltre presentare copia della

domanda  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia

l'istanza  di  autorizzazione e gli atti ad essa allegati, attestando

la  data  di  presentazione  della  stessa,  ed  esprime parere sulla

sussistenza,  alla  data  del  29  febbraio 1992, delle condizioni di

legge per il rilascio dell'autorizzazione.

  3.  Il  procuratore  della  Repubblica  accerta  l'assenza  delle

situazioni  indicate nell'art. 8 del decreto legislativo e trasmette,

senza  ritardo,  le  domande con i documenti allegati al Ministero di

grazia e giustizia.

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

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  Art. 7.

  Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro.

  1.  All'accertamento  dei  titoli per l'iscrizione nel registro dei

revisori  contabili  e  nell'elenco  allegato provvede la commissione

indicata  nell'art.  11  del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n.

1548,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.

517.

  2. Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al

Ministro  di  grazia  e  giustizia  i  nominativi  degli  interessati

riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.

  3.  Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e

ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. L'elenco può essere formato e pubblicato separatamente.

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 44

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

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  Art. 8.

  Bollo e tassa.

  1.  La domanda d'iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte

in  bollo;  ad  essa è allegata ricevuta del pagamento della tassa di

lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio

1937,  n.  228,  come  modificato,  da  ultimo, dall'art. 2, comma 1,

lettera  d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21

dicembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 31

dicembre 1990

CFR DPR  06.03.1998 n. 99 ART 4

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

CFR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

 

 



 

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