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Dpr. 474 del 20/11/92 - PUBBLICATO SULLA g.U. N.289 DEL 9.12.1992: regolamento recante le modalità d’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, in attuazione degli artt. 11 e 12 del D.lg. n. 88/92

PREMESSA

Il decreto in analisi attua gli artt. 11 e 12 del D.lgs. 88/92 che regolano le modalità d’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili da parte delle persone fisiche e delle Società di Revisione in sede di prima formazione del Registro.

ANALISI

Il presente DPR si compone di 8 articoli nel primo dei quali viene richiamato il Dlgs. N.88 del 27/1/92 quale norma di riferimento.

Nell’art. 2 vengono indicati, al comma uno, i termini di completamento della domanda d’iscrizione nel Registro presentata da persona fisica (dati anagrafici, attività esercitata, e l’eventuale qualifica di dipendente dello Stato e l’assenza generale di condanne).

Al comma due viene disposto che la domanda debba essere autenticata ai sensi di legge, ad eccezione dei  dipendenti dello stato ai quali é sufficiente il visto del capoufficio

Nell’art. 3, al quale si rinvia, vengono elencati i documenti da allegare alla domanda d’iscrizione a seconda della diversa situazione soggettiva del richiedente.

L’art. 4 tratta della domanda d’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili da parte di coloro che sono stati iscritti nell’elenco allegato, di cui all'art.11 comma 3, del D.lgs. 88/92.

In esso erano iscritti quelli che alla data del 20.4.95 facevano parte di collegi sindacali e che pur non avendo a quel momento i requisiti per l'iscrizione al Registro, rimanevano in carica fino al termine dell'incarico di sindaco (art.27 D.Lgs. n.88/92).

Fermo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 (commi 2 e 3), i soggetti di cui sopra dovevano allegare alla domanda i documenti previsti dall’art. 3 commi 1 e 4.

Questi documenti dovevano attestare che per effetto della permanenza nella carica di Sindaco ai sensi dello stesso art. 27, gli appartenenti all’ex RUC o iscrivibili nello stesso, avevano accumulato un’anzianità almeno quinquennale nella carica stessa (vedi lettera a) comma 2 art. 11 Dlg. N.88/92).

Venivano iscritti inoltre coloro che presentavano la domanda nei 180 giorni dall’entrata in vigore del Dlg. 88/92, i soggetti di cui ai punti b) e c) del comma 2 dell’art. 11.

L’art. 5 fissa i contenuti della domanda d’iscrizione presentata da parte delle Società di Revisione;

L’art. 6 regolamenta la presentazione delle domande di iscrizione al Registro, con riferimento a persone fisiche e Società di Revisione. Il procuratore della Repubblica accerta l’assenza di tutte le cause di incompatibilità, e successivamente trasmette le domande con i relativi allegati al Ministero di Grazia e Giustizia.

L’art. 7 disciplina l’accertamento dei titoli per l’iscrizione al Registro, da parte della Commissione indicata nel RDL 1548/36. Successivamente la Commissione comunica al Ministro di Grazia e Giustizia i nominativi dei soggetti iscrivibili. Il Ministro a sua volta forma con decreto il Registro e l’elenco e ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’art. 8 prevede che la domanda d’iscrizione nel Registro o nell’elenco sia redatta in bollo e venga allegata alla stessa la ricevuta di pagamento della tassa prevista.

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