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dl  12/11/1992 n. 00000431 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

Decreto-legge  12  novembre 1992, n. 431 (in Gazz. Uff., 12 novembre,

n.  267).  --  Disposizioni  urgenti  concernenti  l'incremento

dell'organico  del  Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di

persone  detenute  affette da infezione da HIV, le modifiche al testo

unico  delle  leggi  in  materia  di  stupefacenti  e  le  norme  per

l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

  Il Presidente della Repubblica:

  Visti  gli  articoli  77  e  87  della  Costituzione;  Ritenuta  la

straordinaria  necessità  ed  urgenza di provvedere alla assunzione a

tempo  determinato,  in  eccedenza rispetto all'organico del Corpo di

polizia  penitenziaria,  di  mille  unità,  di  dettare  disposizioni

concernenti  le  persone  detenute  affette  da  infezione da HIV, di

apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti,

nonchè  di  adottare  disposizioni  indispensabili  per  l'inizio del

funzionamento  di  uffici  giudiziari di nuova costituzione; Vista la

deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

12  novembre  1992;  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri  e  del  Ministro  di  grazia e giustizia, di concerto con i

Ministri della difesa, della sanità e per gli affari sociali;

  Emana il seguente decreto-legge:

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

  Art.  1.  1.  Il  Ministero  di grazia e giustizia è autorizzato ad

assumere  per  la  durata  di  un anno, in eccedenza all'organico del

Corpo  di  polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,

n.  395  e  successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia

penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in

ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31

dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno

collocati  in  congedo  entro  la  stessa data. A tal fine i suddetti

militari  sono  prosciolti  anticipatamente  dalla  ferma contratta o

dalla leva.

  2.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  il  Ministero  delle  difesa propone interpello tra tutti i

militari  di  cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro

dieci  giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i

militari  in  ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva.

Le  graduatorie  sono  formate  da  una  commissione presieduta da un

ufficiale  generale  dell'Esercito  e comporta dal capo del personale

del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  o  da  un suo

delegato,  e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna

Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

  3.  Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei

precedenti  di  servizio  e  sono  approvate  con decreto emanato dai

Ministri  di  grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38

della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

  4.  Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei

al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR L  15.12.1990 n. 395

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

  Art.  2.  1.  Gli  agenti  di  cui al presente decreto sono adibiti

all'espletamento  dei  servizi  esterni  d'istituto.  Ad  essi  è

attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,

il  trattamento  giuridico  ed  economico  spettante  agli  agenti di

polizia penitenziaria di ruolo.

  2.  Il  rapporto  di  servizio è risolto di diritto decorso un anno

dalla data di assunzione.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia può essere

disposta  la  immediata  cessazione  dal  servizio,  anche  prima del

periodo  di  un  anno,  se il reclutato non tiene regolare condotta o

risulta inidoneo al servizio.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CODICE DI PROCEDURA PENALE

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Art.  3.  1.  Dopo  l'art.  286  del  codice  di procedura penale è

inserito il seguente:

  <<Art.  286-bis  (Divieto  di  custodia cautelare). -- 1. Non può

essere  mantenuta  la  custodia cautelare in carcere nei confronti di

chi  sia  affetto  da  infezione  da  HIV e ricorra una situazione di

incompatibilità  con  lo  stato  di  detenzione.  L'incompatibilità

sussiste,  ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o

di  grave  deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità

per  infezione  di  HIV  è  valutata  dal giudice tenendo conto della

durata della carcerazione ancora da scontare e della pericolosità del

detenuto  in  riferimento  alle  sue  attuali  condizioni fisiche. La

richiesta  di  accertamento dello stato di incompatibilità può essere

fatta  dall'imputato,  dal  suo  difensore  o  dal servizio sanitario

penitenziario.  Nei  casi  di  incompatibilità  il giudice dispone la

revoca  della  misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso

l'abitazione dell'imputato.

  2.  Con  decreto  emanato  dai  Ministri della sanità e di grazia e

giustizia  sono  definiti  i  casi  di  AIDS  conclamata  e  di grave

deficienza  immunitaria;  sono  altresì  stabilite  le  procedure

diagnostiche  e medico legali per accertare l'affezione da HIV nonchè

il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione

di incompatibilità valutabile dal giudice.

  3.  Quando  ricorrono  esigenze  diagnostiche  per  accertare

incompatibilità  con  lo  stato di detenzione ovvero, al di fuori dei

casi  di  cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti

l'infezione  da  HIV  e  sempre  che tali esigenze non possano essere

soddisfatte  nell'ambito  penitenziario,  il  giudice può disporre il

ricovero  provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio sanitario

nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,  i

provvedimenti  idonei  a  prevenire  il  pericolo di fuga. Cessate le

esigenze  di  ricovero,  il  giudice  dispone  a norma del comma 1 se

risulta  accertata  l'incompatibilità,  altrimenti  ripristina  la

custodia  cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'art. 299.

Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene

presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o

casa  alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990,

n. 135.>>.

  2.  Il  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di

procedura  penale  è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto.

CFR DM  20.11.1992 ART 1

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  22.09.1988 n. 447 ART 286 parte 2

CODICE PENALE

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Art.  4.  1.  Nel  primo  comma  dell'art.  146 del codice penale è

aggiunto il seguente numero:

  <<3)  se  deve  aver  luogo  nei  confronti di persona affetta da

infezione  da  HIV  nei  casi  di  incompatibilità  con  lo  stato di

detenzione  ai  sensi  dell'art.  286-bis,  comma  1,  del  codice di

procedura penale.>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CODICE PENALE

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Art.  5.  1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV

per  i  quali  la competente autorità abbia disposto il piantonamento

sono  avviati  negli  ospedali  individuati  con  decreto emanato dai

Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

  2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma

1  si  provvede  con  finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11

marzo 1988, n. 67.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

STUPEFACENTI

  Art.  6.  1.  L'art.  89  del testo unico delle leggi in materia di

disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,

cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<Art.  89  (Provvedimenti  restrittivi  nei  confronti  dei

tossicodipendenti  o  alcooldipendenti che abbiano in corso programmi

terapeutici).  -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in

carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di eccezionale

rilevanza,  quando  imputata  è  una  persona  tossicodipendente  o

alcooldipendente  che  abbia  in  corso  un  programma terapeutico di

recupero  presso  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai

tossicodipendenti  ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e

l'interruzione  del  programma  può pregiudicare la disintossicazione

dell'imputato.  Con  lo stesso provvedimento, o con altro successivo,

il  giudice  stabilisce  i  controlli  necessari per accertare che il

tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegua  il  programma  di

recupero.

  2.  Se  una  persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in

custodia  cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di

recupero  presso  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai

tossicodipendenti  ovvero  una struttura autorizzata residenziale, la

misura  cautelare  è  revocata  sempre  che  non  ricorrano  esigenze

cautelari  di  eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza

dell'interessato;  all'istanza  è allegata certificazione, rilasciata

da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato

di  tossicodipendenza  o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione

di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone

il  ripristino  quando  accerta  che  la  persona  ha  interrotto

l'esecuzione  del  programma  ovvero  mantiene  un  comportamento

incompatibile  con  la  corretta  esecuzione  o quando accerta che la

persona  non  ha  collaborato  alla definizione del programma o ne ha

rifiutato l'esecuzione.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si

procede  per  uno  dei  delitti  previsti dall'art. 275, comma 3, del

codice di procedura penale.

  5.  Nei  confronti  delle persone di cui al comma 2 si applicano le

disposizioni previste dall'art. 96, comma 6.

  6.  Il  comma  5  dell'art.  275  del  codice di procedura penale è

abrogato.>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 89 parte 2

MOD DPR  22.09.1988 n. 447 ART 275 parte 2

STUPEFACENTI

  Art.  7.  1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in

materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di

tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<1.  Nei  confronti  di persona condannata ad una pena detentiva

non  superiore  a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,

per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente

ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della

durata  di  quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere

l'esecuzione  della  pena  per  cinque  anni  qualora  accerti che al

persona  si  è  sottoposta  o  ha in corso un programma terapeutico e

socio-riabilitativo.  La  stessa  disposizione si applica per i reati

previsti  dall'art.  73, comma 5, quando le pene detentive comminate,

anche  se  congiunte  a  pena  pecuniaria  o  ancora da scontare, non

superano i quattro anni.>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 90 parte 2

STUPEFACENTI

  Art.  8.  1.  Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in

materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di

tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena detentiva,

inflitta  nel  limite  di  tre anni>> sono sostituite dalle seguenti:

<<Se  la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora

da scontare nella stessa misura>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 94 parte 2

STUPEFACENTI

  Art.  9. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per

le  tossicodipendenze  delle  unità sanitarie locali (SERT), connesse

all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro

della  sanità  30  novembre  1990,  n.  444,  i  posti  di dirigente,

istituiti,  alla  data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento

dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data

del  31  dicembre  1993,  mediante  concorsi  interni  riservati,  da

espletare  ai  sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio

1982, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

51  del  22  febbraio  1982,  al  personale  di  ruolo attualmente in

servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai

competenti  organi  della unità sanitaria locale; tale personale deve

possedere  tutti  i  requisiti  previsti  per  il conseguimento della

qualifica  apicale  nel  profilo professionale di appartenenza, fatta

eccezione, per il personale medico, della specifica idoneità prevista

in  attuazione  dell'art.  6,  comma 5, del citato decreto n. 444 del

1990,  e  deve  aver  prestato la propria attività presso il SERT per

almeno  sei  anni  o  a  rapporto  d'impiego  o mediante contratti di

prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali,

aventi  tutti  i  requisiti  del rapporto d'impiego tranne il formale

atto di nomina.

  2.  I  posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992,

ai  fini  del  coordinamento  delle attività dei SERT a media e bassa

utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante

concorsi  interni  riservati,  da  espletare ai sensi del decreto del

Ministro  della  sanità  di  cui  al  comma  1, al personale di ruolo

attualmente  in  servizio che già esercita tali funzioni con incarico

formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale

personale  deve  possedere  tutti  i  requisiti  previsti  per  il

conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale

di  appartenenza  e  deve aver prestato la propria attività presso il

SERT  per  almeno  quattro  anni  o  a rapporto di impiego o mediante

contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore

settimanali,  aventi  tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne

il formale atto di nomina.

  3.  I  posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi

previsti  nei  commi  1  e  2  e  quelli  che  si renderanno comunque

disponibili  dopo  il  31  dicembre  1993  saranno attribuiti al solo

personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CFR DM  30.11.1990 n. 444

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

  Art.  10.  1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.

335,  dopo  le  parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le

seguenti: <<nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD L  17.10.1991 n. 335 ART 3

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

  Art.  11.  1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo

il comma 2 è inserito il seguente:

  <<2-bis.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  è autorizzato a

determinare,  con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data

di  inizio  del  funzionamento  delle Corti di assise di cui al comma

1.>>.

  2.  I  termini  indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1,

del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31

gennaio 1993.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD L  10.02.1992 n. 94  ART UNICO

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

  Art.  12.  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente

decreto,  valutato  in  lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire

21.200 milioni per l'anno 1993 si provvede:

  a)  quanto  a  lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 12.200

milioni  per  l'anno  1993,  mediante  riduzione  dello  stanziamento

iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856

dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno

finanziario  1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

<<Interventi vari in favore della giustizia>>;

  b)  quanto  a  lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000

milioni  per  l'anno  1993,  mediante  riduzione  degli  stanziamenti

iscritti  al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di

grazia  e  giustizia  per  l'anno  1992 e corrispondente capitolo per

l'anno 1993.

  2.  Ai  sensi  dell'art. 11-ter, comma 1, lettera e), della legge 5

agosto  1978,  n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n.

362, lo stanziamento del capitolo 1598 per il 1993, detratta la somma

di  cui  al  comma  1,  lettera  b), utilizzato come copertura per il

medesimo  anno,  potrà essere incrementato in misura non superiore al

tasso  di  inflazione programmato in sede di relazione previsionale e

programmatica.

  4.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

  Art.  13.  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO



 

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