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dl  11/09/1992 n. 00000374 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

Decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374 (in Gazz. Uff., 12 settembre,

n.  215).  --  Disposizioni  urgenti  concernenti  l'incremento

dell'organico  del  Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di

persone  detenute  affette da infezione da HIV, le modifiche al testo

unico  delle  leggi  in  materia  di  stupefacenti  e  le  norme  per

l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

  Il Presidente della Repubblica:

  Visti  gli  articoli  77  e  87  della  Costituzione;  Ritenuta  la

straordinaria  necessità  ed  urgenza  di provvedere all'assunzione a

tempo  determinato,  in  eccedenza rispetto all'organico del Corpo di

polizia  penitenziaria,  di  mille  unità,  di  dettare  disposizioni

concernenti  le  persone  detenute  affette  da  infezione da HIV, di

apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti,

nonchè  di  adottare  disposizioni  indispensabili  per  l'inizio del

funzionamento  di  uffici  giudiziari di nuova costituzione; Vista la

deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

9  settembre  1992;  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri  e  del  Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con il

Ministro del tesoro;

  Emana il seguente decreto-legge:

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

  Art.  1.  1.  Il  Ministero  di grazia e giustizia è autorizzato ad

assumere  per  la  durata  di  un anno, in eccedenza all'organico del

Corpo  di  polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,

n.  395  e  successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia

penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in

ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31

dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno

collocati  in congedo entro il 31 ottobre 1992. A tal fine i suddetti

militari  sono  prosciolti  anticipatamente  dalla  ferma contratta o

dalla leva.

  2.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  il  Ministero  della  difesa propone interpello tra tutti i

militari  di  cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro

dieci  giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i

militari  in  ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva.

Le  graduatorie  sono  formate  da  una  commissione presieduta da un

ufficiale  generale  dell'Esercito  e composta dal capo del personale

del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  o  da  un suo

delegato  e  da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna

Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

  3.  Le  graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei

precedenti  di  servizio  e  sono  approvate  con decreto emanato dai

Ministri  di  grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38

della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

  4.  Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei

al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

  Art.  2.  1.  Gli  agenti  di  cui al presente decreto sono adibiti

all'espletamento  dei  servizi  esterni  d'istituto.  Ad  essi  è

attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,

il  trattamento  giuridico  ed  economico  spettante  agli  agenti di

polizia penitenziaria di ruolo.

  2.  Il  rapporto  di  servizio è risolto di diritto decorso un anno

dalla data di assunzione.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia può essere

disposta  la  immediata  cessazione  dal  servizio,  anche  prima del

periodo  di  un  anno,  se il reclutato non tiene regolare condotta o

risulta inidoneo al servizio.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CODICE DI PROCEDURA PENALE

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Art.  3.  1.  Dopo  l'art.  286  del  codice  di procedura penale è

inserito il seguente:

  <<Art.  286-bis  (Divieto  di custodia cautelare ). -- 1. Non può

essere  mantenuta  la  custodia cautelare in carcere nei confronti di

persona  affetta  da infezione da HIV, allorchè tale persona si trovi

in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione

definite  con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e

giustizia.  La  richiesta  può  essere  fatta  dall'imputato, dal suo

difensore  o  dal  Servizio  sanitario  penitenziario.  Nei  casi  di

incompatibilità  il  giudice dispone la revoca della misura cautelare

ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

  2.  Quando  ricorrono  esigenze  diagnostiche  per  accertare

incompatibilità  con  lo  stato di detenzione ovvero, al di fuori dei

casi  di  cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti

l'infezione  da  HIV  e  sempre  che tali esigenze non possono essere

soddisfatte  nell'ambito  penitenziario,  il  giudice può disporre il

ricovero  provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio sanitario

nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,  i

provvedimenti  idonei  a  prevenire  il  pericolo di fuga. Cessate le

esigenze  di  ricovero,  il  giudice  dispone  a norma del comma 1 se

risulta  accertata  l'incompatibilità,  altrimenti  ripristina  la

custodia  cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'art. 299.

Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene

presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o

casa  alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990,

n. 135.>>.

  2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 dell'art. 286-bis del codice di

procedura  penale  è  emanato  entro  quindici  giorni  dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

CFR DM  27.09.1992

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  22.09.1988 n. 447 ART 286 parte 2

CODICE DI PROCEDURA PENALE

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Art.  4.  1.  Nel  primo  comma  dell'art.  146 del codice penale è

aggiunto il seguente numero:

  <<3)  se  deve  aver  luogo  nei  confronti di persona affetta da

infezione  da  HIV  nei  casi  di  incompatibilità  con  lo  stato di

detenzione  stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e

di grazia e giustizia.>>.

CFR DM  27.09.1992

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

CODICE DI PROCEDURA PENALE

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

  Art.  5.  1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV

per  i  quali  la competente autorità abbia disposto il piantonamento

sono  avviati  negli  ospedali  individuati  con  decreto emanato dai

Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

  2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma

1  si  provvede  con  finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11

marzo 1988, n. 67;

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

STUPEFACENTI

  Art.  6.  1.  L'art.  89  del testo unico delle leggi in materia di

disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,

cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<Art.  89  (Provvedimenti  restrittivi  nei  confronti  dei

tossicodipendenti  o  alcooldipendenti che abbiano in corso programmi

terapeutici).  -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in

carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di eccezionale

rilevanza,  quando  imputata  è  una  persona  tossicodipendente  o

alcooldipendente  che  abbia  in  corso  un  programma terapeutico di

recupero  presso  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai

tossicodipendenti  ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e

l'interruzione  del  programma  può pregiudicare la disintossicazione

dell'imputato.  Con  lo stesso provvedimento, o con altro successivo,

il  giudice  stabilisce  i  controlli  necessari per accertare che il

tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegua  il  programma  di

recupero.

  2.  Se  una  persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in

custodia  cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di

recupero  presso  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai

tossicodipendenti  ovvero  una struttura autorizzata residenziale, la

misura  cautelare  è  revocata  sempre  che  non  ricorrano  esigenze

cautelari  di  eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza

dell'interessato;  all'istanza  è allegata certificazione, rilasciata

da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato

di  tossicodipendenza  o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione

di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone

il  ripristino  quando  accerta  che  la  persona  ha  interrotto

l'esecuzione  del  programma  ovvero  mantiene  un  comportamento

incompatibile  con  la  corretta  esecuzione  o quando accerta che la

persona  non  ha  collaborato  alla definizione del programma o ne ha

rifiutato l'esecuzione.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si

procede  per  uno  dei  delitti  previsti dall'art. 275, comma 3, del

codice di procedura penale.

  5.  Nei  confronti  delle persone di cui al comma 2 si applicano le

disposizioni previste dall'art. 96, comma 6.

  6.  Il  comma  5  dell'art.  275  del  codice di procedura penale è

abrogato.>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 89 parte 2

MOD DPR  22.09.1988 n. 447 ART 275 parte 2

STUPEFACENTI

  Art.  7.  1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in

materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di

tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

  <<1.  Nei  confronti  di persona condannata ad una pena detentiva

non  superiore  a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,

per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente

ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della

durata  di  quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere

l'esecuzione  della  pena  per  cinque  anni  qualora  accerti che la

persona  si  è  sottoposta  o  ha in corso un programma terapeutico e

socio-riabilitativo.  La  stessa  disposizione si applica per i reati

previsti  dall'art.  73, comma 5, quando le pene detentive comminate,

anche  se  congiunte  a  pena  pecuniaria  o  ancora da scontare, non

superano i quattro anni.>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 90 parte 2

STUPEFACENTI

  Art.  8.  1.  Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in

materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di

tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<se la pena detentiva,

inflitta  nel  limite  di  tre anni>> sono sostituite dalle seguenti:

<<se  la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora

da scontare nella stessa misura>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 94 parte 2

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

  Art.  9.  1.  Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.

335,  dopo  le  parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le

seguenti: <<nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano>>.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD L  17.10.1991 n. 335 ART 3

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

  Art.  10.  1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo

il comma 2 è inserito il seguente:

  <<2-bis.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  è autorizzato a

determinare,  con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data

di  inizio  del  funzionamento  della corte di assise di cui al comma

1.>>.

  2.  I  termini  indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1,

del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono prorogati fino

al 30 novembre 1992.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

MOD L  10.02.1992 n. 94  ART UNICO

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

  Art.  11.  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente

decreto,  valutato  in  lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire

21.200 milioni per l'anno 1993, si provvede:

  a)  quanto  a  lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 12.200

milioni  per  l'anno  1993,  mediante  riduzione  dello  stanziamento

iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856

dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno

finanziario  1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

<<Interventi vari in favore della giustizia>>;

  b)  quanto  a  lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000

milioni  per  l'anno  1993,  mediante  riduzione  degli  stanziamenti

iscritti  al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di

grazia  e  giustizia  per  l'anno  1992 e corrispondente capitolo per

l'anno 1993.

  2.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

  Art.  12.  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno

successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della  Repubblica  italiana  e  sarà  presentato  alle  Camere per la

conversione in legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana.  é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO



 

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