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dl  13/07/1992 n. 00000335  

 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

Decreto-legge  13  luglio  1992, n. 335 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 164).  -- Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed  il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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  Il Presidente della Repubblica:

  Visti  gli  articoli  77  e  87  della  Costituzione;  Ritenuta  la

straordinaria  necessità  ed  urgenza di provvedere alla assunzione a

tempo  determinato,  in  eccedenza rispetto all'organico del Corpo di

polizia penitenziaria, di mille unità, nonchè di dettare disposizioni

concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV; Vista la

deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

10  luglio  1992;  Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei

Ministri  e  del  Ministro  di  grazia e giustizia, di concerto con i

Ministri della difesa, della sanità, del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e per gli affari sociali;

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  Emana il seguente decreto-legge:

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

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  Art.  1.  1.  Il  Ministero  di grazia e giustizia è autorizzato ad

assumere  per  la  durata  di  un anno, in eccedenza all'organico del

Corpo  di  polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,

n.  395  e  successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia

penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in

ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31

dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno

collocati  in  congedo entro il 31 agosto 1992. A tal fine i suddetti

militari  sono  prosciolti  anticipatamente  dalla  ferma contratta o

dalla leva.

  2.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  il  Ministero  della  difesa propone interpello tra tutti i

militari  di  cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro

dieci  giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i

militari  in  ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva.

Le  graduatorie  sono  formate  da  una  commissione presieduta da un

ufficiale  generale  dell'Esercito  e composta dal capo del personale

del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  o  da  un suo

delegato  e  da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna

Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

  3.  Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei

precedenti  di  servizio  e  sono  approvate  con decreto emanato dai

Ministri  di  grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38

della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

  4.  Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei

al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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CFR L  15.12.1990 n. 395 ART 38

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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

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  Art.  2.  1.  Gli  agenti  di  cui al presente decreto sono adibiti

all'espletamento  dei  servizi  esterni  d'istituto.  Ad  essi  è

attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,

il  trattamento  giuridico  ed  economico  spettante  agli  agenti di

polizia penitenziaria di ruolo.

  2.  Il  rapporto  di  servizio è risolto di diritto decorso un anno

dalla data di assunzione.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia può essere

disposta  la  immediata  cessazione  dal  servizio,  anche  prima del

periodo  di  un  anno,  se il reclutato non tiene regolare condotta o

risulta inidoneo al servizio.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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CODICE DI PROCEDURA PENALE

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  Art.  3.  1.  Dopo  l'art.  286  del  codice  di procedura penale è

inserito il seguente:

  <<Art.  286-bis (Divieto della custodia cautelare). -- 1. Non può

essere  mantenuta  la  custodia cautelare in carcere nei confronti di

persona  affetta  da infezione da HIV, allorchè tale persona si trovi

in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione

definite  con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e

giustizia.  Il giudice può disporre, se vi sono esigenze diagnostiche

o  terapeutiche,  il  ricovero  provvisorio  in  idonea struttura del

Servizio  sanitario  nazionale,  adottando,  se  necessario,  i

provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga.

  2.  Cessate  le  esigenze  di ricovero, il giudice può disporre gli

arresti domiciliari.>>.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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MOD DPR  22.09.1988 n. 447 ART 286 parte 2

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CODICE PENALE

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  Art.  4.  1.  Nel  primo  comma  dell'art.  146 del codice penale è

aggiunto il seguente numero:

  <<3)  se  deve  aver  luogo  nei  confronti di persona affetta da

infezione  da  HIV  nei  casi  di  incompatibilità  con  lo  stato di

detenzione  stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e

di grazia e giustizia.>>.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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CODICE PENALE

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  Art.  5.  1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV

per  i  quali  la competente autorità abbia disposto il piantonamento

sono  avviati  negli  ospedali  individuati  con  decreto emanato dai

Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

  2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma

1,  si  provvede  con finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11

marzo 1988, n. 67.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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CFR L  11.03.1988 n. 67 ART 20

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STUPEFACENTI

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  Art. 6. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 89 del testo unico delle leggi

in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di

tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  sono  aggiunti,  in  fine, i

seguenti:

  <<2.  Se  una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è

in  custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma

di  recupero presso una struttura autorizzata residenziale, la misura

cautelare  è  revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di

eccezionale rilevanza.

  3.  La revoca è concessa su istanza dell'interessato. All'istanza è

allegata  certificazione,  rilasciata  da un servizio pubblico per le

tossicodipendenze  o da un medico addetto all'istituto penitenziario,

attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di alcooldipendenza,

nonchè  la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata

dalla struttura.

  4.  Il  giudice  dispone  il ripristino della custodia cautelare in

carcere  quando  accerta  che  la  persona  non  ha  collaborato alla

definizione del programma o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione

ovvero  mantiene  un  comportamento  incompatibile  con  la  corretta

esecuzione.

  5.  Le  disposizioni  di  cui al comma 2 non si applicano quando si

procede  per  uno  dei  delitti  previsti dall'art. 275, comma 3, del

codice di procedura penale.

  6.  Nei  confronti  delle persone di cui al comma 2 si applicano le

disposizioni previste dall'art. 96, comma 6.>>.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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MOD DPR  09.10.1990 n. 309 ART 89 parte 2

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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

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  Art.  7.  1.  Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.

335,  dopo  le  parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le

seguenti: <<nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano>>.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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MOD L  17.10.1991 n. 335 ART 3

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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

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  Art. 8. 1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il

comma 2 è inserito il seguente:

  <<2-bis.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  è autorizzato a

determinare  con  proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data

di  inizio  del  funzionamento  della corte di assise di cui al comma

1.>>.

  2.  I  termini  indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1,

del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono prorogati fino

al 30 novembre 1992.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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MOD L  10.02.1992 n. 94  ART UNICO

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 11

MOD DLT  27.01.1992 n. 88 ART 12

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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

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  Art.  9.  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente

decreto,  valutato  in  lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire

21.200 milioni per l'anno 1993, si provvede:

  a)  quanto  a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e 12.200 milioni

per  l'anno  1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini  del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di

previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1992,

all'uopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento <<Interventi vari

in favore della giustizia>>;

  b)  quanto  a  lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000

milioni  per  l'anno  1993,  mediante  riduzione  degli  stanziamenti

iscritti  al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di

grazia  e  giustizia  per  l'anno  1992 e corrispondente capitolo per

l'anno 1993.

  2.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO

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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

STUPEFACENTI

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  Art.  10.  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno

successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della  Repubblica  italiana  e  sarà  presentato  alle  Camere per la

conversione in legge.

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CFR L  14.07.1993 n. 222  ART UNICO



 

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