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ANALISI E COMMENTO DEL DLG 27/01/1992 N.88  - GU so14/02/1992 N. 037

 

PREMESSA

L’art.7 della legge n.428 del 29/12/1990 conferisce il compito al Governo di provvedere al recepimento della direttiva n.84/253/CEE del Consiglio del 10/04/1984 riguardante l’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Dopo poco più di un anno dalla legge delega il Governo emana il D.Lgs. n.88 del 27/01/1992. Si tratta di una pietra miliare per la legislazione sui revisori contabili. Infatti il suddetto Decreto istituisce il Registro dei Revisori Contabili ponendo fine a fasi di incertezza, esistenti nel passato, sulla figura del soggetto in questione e contribuendo ad assicurare la trasparenza dei fatti contabili nonché aziendali.

Il decreto legislativo incide dunque sui requisiti necessari ad un revisore contabile al fine di adempiere ad uno dei suoi principali compiti che è quello di interlocutore ed interprete tra l’azienda ed i soggetti interessati ad essa attraverso la disamina dei fatti aziendali. In particolare il riferimento è al principio della chiarezza delle rilevazioni.

ANALISI DEI SINGOLI ARTICOLI

Il decreto legislativo in esame si compone di 29 articoli.

Il primo di questi si riferisce all’istituzione del registro dei revisori contabili, tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia. Al secondo comma si stabilisce che il titolo di revisore contabile spetta esclusivamente all’iscritto nel suddetto registro.

I requisiti minimi per accedere all’iscrizione, descritti nell’art. 2, sono il domicilio italiano ed il superamento dell’esame di ammissione.

Sui requisiti di ammissione all’esame interviene l’art. 3 attribuendo al Ministero di grazia e giustizia il compito di stabilirne una cadenza annuale.

Ai fini dell’ammissione i candidati devono possedere un diploma di laurea oppure un diploma universitario o di una scuola di specializzazione in materie economiche, aziendali o giuridiche conseguito dopo un corso di studi di almeno tre anni ed aver compiuto un periodo di tirocinio di tre anni presso un revisore contabile. Il tirocinio deve avere per oggetto il controllo dei bilanci d’esercizio e consolidati. Per i dipendenti statali e degli enti pubblici il tirocinio viene svolto “presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti”.

L’esame di ammissione, secondo l’art. 4, deve essere scritto ed orale al fine di verificare le reali conoscenze teoriche e di applicazione pratica dell’esaminando in materie inerenti la contabilità generale, analitica e di gestione, la disciplina dei bilanci d’esercizio e consolidati, il controllo della contabilità e dei bilanci, nonché il diritto civile, commerciale, fallimentare, tributario, del lavoro e della previdenza sociale, i sistemi di informazione e informatica, l’economia politica, aziendale ed i principi fondamentali di gestione finanziaria, la matematica e la statistica limitatamente agli aspetti inerenti al controllo della contabilità e dei bilanci.

L’art. 5, prevede alcuni casi di esonero dall’esame. In particolare non sostengono l’esame i candidati che, possedendo i titoli di cui all’art.3, hanno già sostenuto con esito positivo un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni contabili o altrimenti, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, coloro che hanno superato un esame presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. In entrambi I casi l’esame superato deve avere per oggetto le materie elencate nell’art. 4.

L’art.5 conclude stabilendo la possibilità di un esonero parziale dall’esame (solo per alcune materie) per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili (introdotto dall’art. 6 della L. 132/97).

Possono iscriversi al registro, per l’art. 6, anche le società che hanno la sede principale o la rappresentanza stabile di una sede secondaria in Italia, purché abbiano esclusivamente per oggetto sociale la revisione e l’organizzazione contabile di aziende. Inoltre il controllo legale dei conti deve essere affidato ai rappresentanti della società e la maggioranza degli amministratori deve essere iscritta nello stesso registro.

Per quanto riguarda le s.s. [1] , le s.n.c. e le s.a.s, ai fini dell’art.6, occorre l’iscrizione al registro dei soci che rappresentino la maggioranza sia per numero che per quote, mentre per le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l. l’iscrizione deve sussistere per le persone fisiche che nell’assemblea ordinaria rappresentano la maggioranza dei diritti di voto e purché per i primi due tipi di società di capitali summenzionati, le azioni siano nominative e non trasferibili con girata.

Invece le società che provvedono al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci delle s.p.a. quotate in borsa e che sono già iscritte all’albo previsto dal Dpr n.136 del 31/03/1975, non sono obbligate all’iscrizione.

Gli obblighi di comunicazione, da farsi al Ministero di grazia e giustizia, sono riportati nell’art. 7 e riguardano “la sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nonché il trasferimento delle quote e delle azioni” e per ciò che concerne le condizioni richieste dall’art. 6 è prevista la comunicazione delle modificazioni “della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali”. Il termine per tali comunicazioni è di dieci giorni. Se la comunicazione dei fatti appena citati avviene in ritardo o non avviene, il Ministro di Grazia e Giustizia commina una sanzione amministrativa che va da un minimo di cinque milioni fino ad un massimo di trenta milioni.

Sia l’art.6 che l’art.2 prevedono un’eccezione per quanto dispone l’art. 8 sull’onorabilità. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che non possono iscriversi al registro le persone o, le società, I cui amministratori sono momentaneamente interdetti o sospesi “dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”, soggetti alle misure di prevenzione disposte per le persone pericolose [2] o alle disposizioni contro la mafia [3] , a meno che sia subentrata la riabilitazione ed infine, salvo quanto appena detto, coloro che sono stati condannati a reclusione per crimini determinati. A tale ultimo riguardo l’art. 8 menziona specificatamente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa [4] , le disposizioni penali in materia di società e di consorzio [5] , nonché la reclusione per un periodo superiore ad un anno per i crimini commessi senza colpa ed i reati a danno della pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’economia pubblica che prevedono un periodo di reclusione superiore a sei mesi.

E’ di competenza del Ministro di grazia e giustizia, così come prevede l’art. 9, anche la cancellazione dal registro degli iscritti che avviene, per i casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l’iscrizione espressi, sopra tramite decreto e previa consultazione dell’interessato.

La disposizione che provvede alla cancellazione è corredata dalle motivazioni e viene notificata al soggetto al quale si riferisce, ma prima di agire in tal senso, il Ministero di grazia e giustizia avvisa l’interessato e gli  concede un termine massimo di sei mesi per regolarizzare la propria situazione.

 Al fine di poter esercitare al meglio i suoi compiti, l’art. 10 del decreto legislativo attribuisce allo stesso Ministro anche poteri di sorveglianza sull’esercizio delle funzioni degli iscritti al registro dei revisori contabili.

Il Ministero di grazia e giustizia viene informato dai vari organi competenti, quali, a seconda del settore di appartenenza, l’autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali, sulle azioni poste a carico degli iscritti in seguito al mancato assolvimento degli obblighi scaturenti dall’espletamento delle funzioni di revisore contabile. Dopo gli accertamenti opportuni, se il Ministro riscontra che sussistono delle azioni che impediscono il regolare assolvimento dell’attività di controllore legale dei conti e se lo ritiene opportuno, provvede, previa consultazione dell’interessato,  alla sospensione dalla mansione per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, alla cancellazione dal registro. Entrambe le misure sono seguite dalle motivazioni e portate a conoscenza dell’interessato.

L’art. 11 rappresenta il fulcro del decreto, nonché l’elemento caratterizzante ed innovativo della figura del revisore contabile. Ci riferiamo ovviamente all’articolo che disciplina la formazione, per la prima volta, di un registro specifico per i revisori. Spetta sempre al Ministro di grazia e giustizia, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del decreto qui esaminato [6] , provvedere all’istituzione ed alla pubblicazione del registro nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo aver riscontrato l’esistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione degli interessati.

Salvo quanto disposto dall’art.8, sono iscritti al registro coloro che ne fanno domanda entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto [7] , hanno domicilio in Italia e si trovano in determinate situazioni. In particolare gli interessati devono essere iscritti, o possedere i requisiti per l’iscrizione, al registro dei revisori ufficiali dei conti, alla data di entrata in vigore del decreto [8] (lettera a)), oppure devono aver esercitato il controllo legale dei conti per un minimo di un anno ed essere iscritti o avere diritto all’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali sempre alla data summenzionata o successivamente, purché si tratti di una sessione d’esami in corso alla stessa (lettera b)). Inoltre sono iscritti nel registro dei revisori contabili i soggetti che sempre alla data del 29/02/1992 “sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno” (lettera c)), oppure hanno superato l’esame di idoneità per il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle s.p.a. quotate in borsa (lettera d)), o ancora “hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza” (lettera e)).

Per poter esaminare il comma 3 dell’art.11, riferito ai collegi sindacali, occorre prima di tutto dare uno sguardo a due degli articoli del Dlg. che stiamo esaminando che trattano l’argomento.

In particolar modo ci riferiamo agli artt. 21 e 27 del decreto. Il primo disciplina la composizione del collegio sindacale e dispone, modificando i commi 2 e 3 dell’art.2397 del c.c., che i membri devono essere scelti tra gli iscritti nel registro istituito dal decreto in esame.

L’art. 27 tratta della disciplina transitoria. I soggetti che, alla data di efficacia dell’articolo 21 (entro un anno dal 29/02/1992), sono membri di collegi sindacali rimangono tali fino alla cessazione dall’ufficio anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili.

L’art.11, comma 3, in riferimento a questi sindaci [9] dispone la loro iscrizione in un apposito elenco da allegarsi al registro. In seguito l’iscrizione al registro [10] avverrà solo se i suddetti rispondono ai requisiti fissati dal precedente comma ed hanno assolto le funzioni di sindaco, per merito del mantenimento della carica, per un periodo di almeno cinque anni in s.p.a. con capitale superiore ai cinque milioni [11] oppure per il periodo indicato dalle lettere b) e c) del comma 2.

 Per quanto riguarda invece l’iscrizione delle società, in sede di prima formazione del registro, l’art. 12 stabilisce che possono iscriversi le società di revisione che alla data del 29/02/1992 hanno ottenuto l’autorizzazione ad operare con decreto di cui alla legge n. 1966 del 23/11/1939 oppure che, sempre alla stessa data, hanno fatto domanda al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per ottenere la suddetta autorizzazione e si trovano nelle condizioni di legge per il suo rilascio. Si deve comunque trattare di società che richiedono l’iscrizione al registro entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, che hanno la sede principale o una secondaria con rappresentanza stabile in Italia, che l’oggetto sociale sia limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende e che gli amministratori di essa non rientrano nelle categorie di soggetti previste dall’art.8 già esaminato.

Il secondo comma precisa, però, che le società che entro un anno dalla pubblicazione del Dlg 27/01/1992 n.88 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ( GU so n. 037 del 14/02/1992) non si adeguano alle disposizioni del decreto in esame, verranno cancellate dal registro.

L’art. 13 tratta l’aspetto remunerativo dei revisori e spetta al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di stabilirne, con regolamento, i criteri di determinazione [12] . Mentre per le società di revisione addette al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci delle s.p.a. quotate in borsa, il corrispettivo viene determinato dall’assemblea o dalla commissione della società che conferisce l’incarico, all’atto stesso del conferimento, secondo i criteri generali stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. [13]

Il regolamento di esecuzione contenuto nell’art. 14 prevede l’emanazione, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, di regolamenti [14] diretti alla disciplina delle modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori contabili, di svolgimento del tirocinio e dell’esame, nonché di quelle per la funzione di vigilanza spettante al Ministro di grazia e giustizia. Per il tirocinio dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, i regolamenti saranno emanati di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali e riguarderanno le sue modalità di svolgimento.

Con l’art. 15 del decreto si vanno a modificare i comma 6,7 e 9 dell’art.2 del Dpr 31/03/1975, n.136 relativi al conferimento e alla revoca dell’incarico a società di revisione. In particolare la deliberazione di conferimento dell’incarico insieme alle dichiarazioni degli amministratori che rappresentano la società conferente e degli amministratori o soci che rappresentano la società di revisione devono essere inviati alla Commissione nazionale per le società e la borsa per l’approvazione, entro quindici giorni dalla sua emanazione, al fine di accertare l’inesistenza di cause di incompatibilità [15] . Quest’ultima, nei termini di venti giorni dalla conoscenza della deliberazione, può darne l’assenso [16] o vietarne il conferimento se esistono delle incompatibilità oppure se la società di revisione non è tecnicamente adatta all’assolvimento delle funzioni in questione.

Dall’art.2 del Dpr 31/03/1975 n.136 sappiamo che l’incarico delle società di revisione ha la durata di un minimo di tre esercizi, ma l’art.15 del Dlg. 27/01/1992 n.88 precisa che questo può essere revocato dall’assemblea e, con lo stesso provvedimento, conferito ad un’altra società di revisione anche prima di questo termine, se esiste una giusta causa. Tale ultimo provvedimento deve essere portato a conoscenza della CONSOB, ed entro venti giorni da tale data, la stessa può disapprovare la revoca oppure acconsentire ed in tal caso la decisione dell’assemblea ha effetto a partire dalla fine del periodo poc’anzi citato. Di conseguenza la società di revisione esercita le sue funzioni fino al momento in cui inizia a decorrere il termine di efficacia della revoca (comma 1).

Sia in caso di consenso che di dissenso, la Commissione consulta, prima di decidere, la società di revisione interessata e se ritiene di appoggiare la decisione dell’assemblea provvede d’ufficio e notifica il provvedimento sia alla società di revisione che alla società conferente [17] , la quale è tenuta a conferire l’incarico ad un’altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, altrimenti avverrà d’ufficio da parte della Commissione [18] . La società espleta le funzioni di controllo fino a quando non inizia a decorrere il termine di efficacia del provvedimento di conferimento dell’incarico, ad un’altra società, da parte dell’assemblea o della Commissione (comma 2).

Anche l’art. 16 apporta delle modifiche al Dpr n.136, in particolare esso si riferisce alle disposizioni inerenti la certificazione del bilancio, contenute nel secondo comma dell’art.4.

La certificazione viene rilasciata dalla società di revisione dopo aver accertato che i fatti di gestione  sono rilevati con esattezza nelle scritture contabili, il bilancio d’esercizio rispetta le norme che lo regolano ed è conforme alle scritture contabili ed alle verifiche effettuate. La certificazione deve essere correlata da una relazione, la quale a sua volta deve essere sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che la rappresentano e che sono iscritti al registro dei revisori contabili.

Da un libro specifico da tenersi, a cura della società di revisione, nella sede della società controllata [19] devono risultare tutti i controlli eseguiti, le persone che li hanno effettuati e diretti, nonché il corrispettivo della società di revisione.

Per quanto riguarda l’albo speciale delle società di revisione previsto dall’art.8 del Dpr del 1975 n.136, l’art. 17 lo sostituisce completamente e l’art.18 vi aggiunge l’art.8 bis.

La Commissione nazionale per le società e la borsa è l’organo addetto alla tenuta di un albo speciale per le società di revisione che possono effettuare il controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale [20] e che possono proporre delle fusioni o l’aumento del capitale [21]

Al suddetto albo possono iscriversi, salvo quanto è disposto in merito all’onorabilità degli amministratori e alla procedura per l’iscrizione, le società che hanno per oggetto sociale esclusivo la revisione e l’organizzazione contabile delle aziende, con i rappresentanti investiti del controllo legale dei conti e la maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori, se si tratta di s.s., s.n.c. e s.a.s. è necessario che la maggioranza numerica e per quote dei soci sia iscritta nel registro dei revisori contabili, mentre per le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l. l’iscrizione al registro dei revisori contabili è necessaria per le persone fisiche che hanno la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, inoltre le s.p.a. e le s.a.p.a. devono avere le azioni nominative e non trasferibili mediante girata. Sempre ai fini dell’iscrizione nell’albo, le società, in aggiunta, devono essere coperti da un’assicurazione capace, secondo la Commissione, di coprire i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività sociale.

Per le società costituite all’estero ma che hanno la sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano valgono gli stessi requisiti finora enunciati purché trasmettano alla Commissione il bilancio annuale della sede secondaria che esercita la funzione di revisione ed organizzazione contabile in Italia, anche quando la legge che la regola dispone diversamente.

Nel termine di dieci giorni devono essere comunicati alla Commissione la sostituzione degli amministratori, dei rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, il trasferimento delle quote e delle azioni ed ogni altra modificazione della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali che influiscono sui requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo speciale. Nel caso in cui la comunicazione appena citata avvenga in ritardo o non avvenga per niente, la Commissione applica o una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma che va da cinque a trenta milioni, oppure dispone la cancellazione dall’albo.

Il secondo comma dell’art.17 afferma che le persone iscritte, in sede di prima formazione, al registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia che hanno superato l’esame di idoneità per il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle s.p.a. quotate in borsa [22] e che in seguito all’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali, o della laurea in materie economiche, aziendali, giuridiche o del diploma di ragioneria, o ancora che dopo aver ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, hanno svolto l’attività di revisore per un minimo di tre anni, “concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione”.

L’art. 18 [23] considera come causa di impedimento all’iscrizione di una società nell’albo speciale l’esistenza, a carico dell’amministratore, di quanto stabilito dall’art.8 del presente decreto in analisi (Onorabilità degli Amministratori).

I provvedimenti della Commissione di cui all’art. 19 inerenti l’opposizione all’iscrizione nell’albo speciale devono essere corredati da motivazioni e comunicati alle società. [24]

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha diversi poteri così come descritto all’art. 20. Può disporre la cancellazione dall’albo speciale delle società che non hanno più le caratteristiche dell’indipendenza, dell’organizzazione e dell’idoneità tecnica o che comunque non hanno più i requisiti necessari per l’iscrizione ad esso. Prima di provvedere in tal senso, la Commissione, comunica alla società la sua situazione e quest’ultima ha sei mesi di tempo per porvi rimedio.

Nel caso in cui esistono delle irregolarità non trascurabili nell’espletamento dell’attività di revisione e di certificazione dei bilanci, la Commissione può, se vi sono delle persone alle quali attribuirne la responsabilità, sollecitare le società a non avvalersi del loro operato nelle attività summenzionate per un periodo che può essere di massimo due anni, oppure può proibire alla società di svolgere nuovi incarichi di revisione per massimo un anno (comma 2). Se la società non si attiene a queste disposizioni o se le irregolarità sono particolarmente gravi, la Commissione, provvede alla cancellazione dall’albo. Il provvedimento che la dispone viene comunicata nel più breve tempo possibile alle società conferenti, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, e si procede come disposto dall’art.15 comma 2 del decreto [25] e dall’art.2 comma 11  del Dpr. 31/03/1975 n.136 [26] .

Il Ministero di grazia e giustizia è tenuto a comunicare alla Commissione i provvedimenti intrapresi a carico dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Invece, le società che nel termine di un anno, a decorrere dalla prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia, non si adeguano a quanto stabilito dal decreto in esame, sono cancellate dall’albo speciale.

I provvedimenti di cancellazione dall’albo speciale e quelle relative al secondo comma dell’art.20 sono adottati previa consultazione della società di revisione, sono seguiti da motivazioni, resi noti alla società ed al Ministero di grazia e giustizia, nonché pubblicati nel B.u.s.a.r.l. a cura della Commissione e a spese della Società interessata.

I successivi articoli, dal 21 al 27 trattano del collegio sindacale e dei suoi membri. A parte gli artt.21e 27 già esaminati, l’art. 22 va a modificare l’art.2398 del c.c. sul presidente del collegio sindacale, stabilendo che è nominato dall’assemblea.

Secondo l’art. 23, che sostituisce l’art.2399 del c.c., l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, il condannato ad una pena che comporta l’interdizione, sia definitiva che temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad espletare funzioni direttive [27] , il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori e tutti i soggetti che stringono un rapporto di lavoro di tipo continuativo con la società o con le sue controllate non possono essere nominati sindaci, altrimenti decadono dall’ufficio. Si ha decadenza dall’ufficio anche in seguito alla cancellazione o alla sospensione dal registro dei revisori contabili. 

Sulle sostituzioni dei sindaci interviene l’art. 24 in modifica dell’art.2401 del c.c.

Se un sindaco muore, rinuncia o decade dalla sua carica viene sostituito da supplenti secondo il criterio dell’età. Questi sono investiti della carica in via momentanea, fino alla riunione dell’assemblea successiva, la quale nominerà i sindaci effettivi e supplenti che occorrono per completare il collegio. Altrimenti se il sindaco da sostituire è il presidente, il sostituto sarà, sempre fino alla successiva assemblea, il sindaco più anziano.

Nel caso in cui i sindaci supplenti non integrano il collegio, si convoca l’assemblea.

L’art. 25, invece, aggiunge l’art.2403 bis al c.c. per disciplinare i collaboratori del sindaco. Questa figura è prevista al fine di coadiuvare il sindaco, che ne assume la responsabilità e le spese, in attività relative al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio a quanto riportato nei libri e nelle scritture contabili. L’unica condizione posta è che non si riscontrino le cause di ineleggibilità e di decadenza, previste per i sindaci, contenute nell’art. 23 [28] .

La società ha la facoltà di vietare agli ausiliari l’accesso ad informazioni riservate.

Dietro una querela da parte della società sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, nonché i liquidatori che si avvalgono, per trarne profitto proprio o altrui, di notizie avute grazie alla loro carica. La pena è composta dalla reclusione fino ad un massimo di un anno e da una multa che va da un minimo di duecentomila ad un massimo di due milioni. Questo è quanto stabilisce l’art. 26, previsto per sostituire l’art.2622 del c.c.

Gli ultimi due articoli contengono disposizioni l’uno, l’art. 28, sull’abrogazione di alcuni articoli di leggi e sul coordinamento con altre norme, e l’altro, l’art. 29 sui termini di efficacia di alcuni articoli del decreto stesso e sugli obblighi di rispetto.


CONCLUSIONI

Questo decreto legislativo è della massima importanza come abbiamo visto, sia per l’istituzione del Registro dei Revisori Contabili, sia perché ne regolamenta l’accesso a varie categorie di operatori siano essi professionisti o società o altro ma che abbiano comunque dei requisiti specifici.

Esso però non è conclusivo, infatti come vedremo dall’analisi delle normative successive al presente Dlg., verranno riaperti i termini  più volte per l’iscrizione al registro, verrà modificata, riordinata e regolamentata tutta la normativa, lasciando comunque a tutt’oggi presenti delle lacune.

 

[1] La pubblicità per le s.s. è regolata dall’art.2296 del c.c “L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositati per la iscrizione, a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.”

[2] Legge 27/12/1956, n.1423.

[3] Legge31/05/1965, n.575.

[4] Rd 16/03/1942, n.267.

[5] Titolo XI del Libro V del c.c.

[6] Vale a dire entro un anno dal 29/02/1992.

[7] La data in tal caso è il 27/08/1992.

[8] Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici occorre l’esistenza di una particolare prova: lo svolgimento per un periodo di almeno cinque anni di funzioni di sindaco effettivo o amministratore o dirigente amministrativo o contabile in s.p.a. con capitale superiore ai cinque milioni “ovvero di avere ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate” e che abbiano fatto acquisire all’interessato le capacità necessarie per lo svolgimento della funzione di revisore.

[9] Parliamo dei membri dei collegi sindacali che formano oggetto della disciplina transitoria prevista dall’art.27 del decreto.

[10] La procedura per l’iscrizione nell’elenco e, se del caso, nel registro sono regolamentate dall’art.14 dello stesso decreto.

[11] Questo è quanto stabilisce l’art.12 del Rdl 24/07/1936 n.1548. Lo stesso aggiunge che il periodo di cinque anni si riduce a quattro anni se il sindaco è un professionista iscritto nell’albo dei ragionieri per un periodo non inferiore ai sei anni, mentre si riduce a tre se lo stesso è un professionista iscritto da un minimo di cinque anni “nell’albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio”.

[12] L’art.17 della Legge 23/08/1988 n.400 al terzo comma recita “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”.

[13] Art.2, quinto comma del Dpr 31/03/1975 n.136.

[14] In base a quanto prevede l’art.17, comma 1, lettera a), della legge 23/08/1988 n.400 “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi”.

[15] L’art.15 tratta delle incompatibilità specificate dal primo comma dell’art.3 del Dpr. 31/03/1975, n.136 che così riporta “L’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l’incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l’incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l’incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l’indipendenza nei confronti della società”.

[16] In tal caso gli effetti della deliberazione che conferisce l’incarico alla società di revisione decorrono dopo i venti giorni dal ricevimento dell’atto da parte della Commissione.

[17] La stessa procedura di notifica avviene anche nell’ipotesi di diniego da parte della Commissione del conferimento dell’incarico di revisione ad un’altra società.

[18] La Commissione procede d’ufficio se l’assemblea non viene convocata o se la società non provvede alla nomina di un’altra società di revisione.

[19] Così come risulta dall’art.1 comma terzo del Dpr 31/03/1975 n.136.

[20] Art.1 del Dpr. 31/03/1975 n.136.

[21] Art.7 del Dpr. 31/03/1975 n.136.

[22] Previsto dall’art.13 del Dpr 31/03/1975, n.136.

[23] Nonché l’art.8 bis del Dpr. 31/03/1975, n.136 che tratta dell’onorabilità degli amministratori.

[24] Art.19 del Dlg 27/01/1992 n.88 che sostituisce il terzo comma dell’art.9 del Dpr. 31/03/1975 n.136.

[25] Vale a dire come dispone l’art.2 comma nove del Dpr. 31/03/1975 n.136.

[26] “I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla loro comunicazione alla società, essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresì richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata entro trenta giorni dalla iscrizione”.

[27] Queste sono le situazioni contenute nell’art.2382 del c.c.

[28] Cioè contenute nell’art.2399 del c.c.

 

 



 

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