rd 19/06/1940 n. 00000894
SOCIETA'
Regio decreto 19 giugno 1940, n. 894 (in Gazzetta Ufficiale, 24
luglio, n. 172). --- Determinazione del contributo annuo a carico dei
revisori ufficiali dei conti.
ABR DL 29.04.1996 n. 226 ART 8
ABR L 13.05.1997 n. 132 ART 8
SOCIETA'
Art. 1.
Il contributo annuo al quale sono tenuti, a norma dell'art. 18 del
regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, gli iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti che esercitano funzioni di sindaco in
società per azioni con capitale non inferiore ai 5 milioni, è
determinato nella misura del 4 per cento degli assegni attribuiti a
ciascuno di essi.
Il contributo è dovuto dalla nomina del revisore a funzione
sindacale, deliberata posteriormente alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del regno della sua iscrizione nel ruolo.
ABR DL 29.04.1996 n. 226 ART 8
ABR L 13.05.1997 n. 132 ART 8
CFR RD 10.02.1937 n. 228 ART 18
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Art. 2.
L'ammontare del contributo di cui all'articolo precedente è
trattenuto dalla società presso la quale è esercitata la funzione
sindacale ed è versato, a cura della società medesima, nella sezione
di regia tesoreria della provincia in cui ha sede la società ovvero
in un ufficio postale sul conto corrente della competente sezione di
tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo del
bilancio di entrata dello Stato.
Il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla data
dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio relativo
all'esercizio per il quale l'assegno è corrisposto ai sindaci
revisori.
Nel termine di quindici giorni dagli effettuati versamenti ciascuna
società deve comunicare al ministero di grazia e giustizia, mediante
lettera raccomandata e in carta libera, l'ammontare di ciascuno di
essi ed il numero della quietanza rilasciata dalle sezioni di regia
tesoreria ovvero del bollettino di conto corrente postale, nonché i
nomi dei revisori a cui il versamento stesso si riferisce.
Le società sono responsabili solidalmente con i revisori per il
pagamento del contributo nel termine e nei modi prescritti.
ABR DL 29.04.1996 n. 226 ART 8
ABR L 13.05.1997 n. 132 ART 8
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Art. 3.
L'obbligo del pagamento del contributo, di cui all'art. 2, si
applica a cominciare dagli assegni dovuti per l'esercizio sociale in
corso all'entrata in vigore del presente decreto.
ABR DL 29.04.1996 n. 226 ART 8
ABR L 13.05.1997 n. 132 ART 8