Iscrizione
alla newsletter

 
Area riservata




 


Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2024

 

rd  10/02/1937 n. 00000228 

SOCIETA'

Regio  Decreto  10 febbraio 1937-XV, n. 228 (in Gazz. uff., 15 marzo,

n.  62). --- Norme per l'attuazione del Regio Decreto-Legge 24 luglio

1936-XIV,  n.  1548,  sui sindaci delle società commerciali (revisori

dei conti).

SOCIETA'

  Art.  1.  Ai fini dell'esame delle domande per la nomina a revisore

dei  conti  la  commissione  centrale  di  cui  all'art. 11 del regio

decreto-legge  24  luglio  1936,  n.  1548,  si  riunisce in sessione

ordinaria  nei  mesi  di  aprile  e di novembre di ciascun anno, o in

sessione  straordinaria per disposizione del ministro per la grazia e

giustizia.

  Con  decreto  dello  stesso ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta

ufficiale  del regno almeno sessanta giorni prima di ogni sessione, è

stabilito  il termine entro il quale le domande di iscrizione debbono

essere  presentate,  e  sono  indicati  i documenti che gli aspiranti

debbono allegarvi.

  In  ogni  caso debbono essere uniti alla domanda la copia dell'atto

di nascita, il certificato di cittadinanza ed il certificato generale

del  casellario  di  data  non  anteriore  di tre mesi a quella della

presentazione della domanda.

ABR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 28

SOCIETA'

  Art.  2.  Le  domande  di cui al precedente articolo ed i documenti

relativi  debbono essere presentati al presidente del tribunale della

circoscrizione nella quale l'aspirante risiede.

  Il  presidente  del  tribunale comunica il nome dell'aspirante, con

ogni  altra indicazione opportuna, al procuratore del Re, al prefetto

ed alla competente associazione sindacale di categoria.

  Il  procuratore  del  Re,  il  prefetto e l'associazione sindacale,

assunte  le  necessarie informazioni sulla condotta morale e politica

del  richiedente, ne riferiscono al presidente del tribunale il quale

trasmette  quindi  la  domanda  e le informazioni al primo presidente

della  corte  d'appello  con  il suo parere su ciascuna domanda e con

quelle  altre  notizie  che è in grado di fornire, anche nei riguardi

della  capacità  e  della competenza del richiedente per l'ufficio di

revisore dei conti.

  Il  primo  presidente,  completate,  se  occorra,  le informazioni,

esprime,  d'intesa  col  procuratore  generale, il proprio parere nei

riguardi  di ogni aspirante per l'accoglimento o meno della domanda e

rimette gli atti al ministro per la grazia e giustizia.

ABR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 28

SOCIETA'

  Art. 3. Il ministro per la grazia e giustizia comunica le domande e

gli  atti  pervenutigli  a  termine  dell'articolo  precedente  alla

commissione centrale.

  Questa può assumere altre informazioni e richiedere documenti.

ABR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 28

SOCIETA'

  Art.  4.  Terminata  la  sessione,  la  commissione rassegna le sue

proposte motivate al ministro per la grazia e giustizia, con l'elenco

degli  aspiranti  che  abbia  riconosciuti  in possesso dei requisiti

prescritti  per l'ufficio di revisore dei conti, ai termini dell'art.

12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

  In  seguito  al decreto con cui il ministro provvede alla nomina si

procede  alla iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti, e se ne dà

notizia nella Gazzetta ufficiale del regno.

ABR DLT  27.01.1992 n. 88 ART 28

SOCIETA'

  Art. 5. Oltre che nelle ipotesi prevedute nell'art. 14, commi primo

e  secondo,  del  regio  decreto-legge  24  luglio  1936, n. 1548, la

cancellazione  dal  ruolo  dei  revisori  dei  conti  è ordinata, con

decreto  del  ministro per la grazia e giustizia, nei confronti degli

iscritti  che  siano  stati  dichiarati  falliti,  interdetti  o

inabilitati.

  Nei  casi  nei  quali  non  ricorra  l'applicazione  delle sanzioni

previste  nel  comma  terzo  dello  stesso  art.  14,  possono essere

inflitte  al  revisore  dei  conti,  con  decreto del ministro per la

grazia  e  giustizia, su proposta della commissione centrale, le pene

della  censura  o della sospensione dall'ufficio per abusi o mancanze

che  egli  abbia  commesse nell'adempimento dell'ufficio stesso, come

per  qualunque altro fatto che possa riflettersi sull'integrità della

sua figura morale.

  La  pena della sospensione non può avere una durata inferiore a sei

mesi  né superiore a due anni. Il relativo provvedimento è notificato

al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

  La  pena della sospensione inflitta a termini del presente articolo

importa  la  decadenza  dalle  cariche  di  sindaco  delle  quali  il

colpevole  sia investito alla data del provvedimento, nonché da tutti

gli altri incarichi che gli siano stati conferiti in dipendenza della

sua iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti.

  La  censura  è  data  per  iscritto  ed  è  comunicata al colpevole

mediante lettera raccomandata.

SOCIETA'

  Art.  6.  é  sospeso  dall'ufficio il revisore dei conti quando sia

stato emesso contro di lui mandato od ordine di cattura ovvero quando

sia  stato sottoposto a procedimento penale per fatti inerenti al suo

ufficio  punibili con la reclusione, e sia stato emesso contro di lui

mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione.

  Può  essere  sospeso dall'ufficio il revisore dei conti che trovisi

sottoposto  a procedimento penale per ogni altro delitto non colposo,

quando  sia  stato  emesso  contro  di  lui  mandato  od  ordine  di

accompagnamento o di comparizione.

  La sospensione è pronunciata con decreto del ministro per la grazia

e giustizia e dura fino a quando non sia stata revocata previo parere

della commissione centrale.

  Durante  la  sospensione  prevista  nel presente articolo, e fino a

quando  questa  non  sia  stata revocata, il revisore dei conti viene

temporaneamente  sostituito nelle cariche di sindaco secondo le norme

in vigore per i casi di decadenza.

  I  provvedimenti  di  sospensione  e  di  revoca  sono  notificati

all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

  Alle  autorità giudiziarie è fatto obbligo di dare comunicazione al

ministro  per  la grazia e giustizia dei procedimenti penali a carico

di  persone  iscritte  nel  ruolo  dei  revisori  dei  conti  e  dei

provvedimenti adottati durante il procedimento, che possano importare

la  sospensione  preveduta  nei  commi  primo  e secondo del presente

articolo.

SOCIETA'

  Art.  7.  Nei  casi  di  cui  all'art.  14,  comma terzo, del regio

decreto-legge  24 luglio 1936, n. 1548, ed all'art. 5, comma secondo,

del presente decreto, si fa luogo a procedimento disciplinare davanti

alla  commissione  centrale su richiesta del ministro per la grazia e

giustizia.

  Questi  può  deferire altresì alla commissione medesima l'esame dei

rapporti  pervenutigli  nei riguardi dei revisori dei conti, affinché

decida  preliminarmente  se  debba  farsi  luogo  a  procedimento

disciplinare.  Nell'ipotesi  di  decisione  affermativa  si procede a

norma dell'art. 8.

SOCIETA'

  Art.  8.  In  tutti  i  casi  in  cui  abbia  luogo il procedimento

disciplinare,  il  presidente  della  commissione,  verificati

sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni, nomina il

relatore e fissa la data della seduta.

  Almeno quindici giorni prima di tale data, il presidente provvede a

farne  dare  comunicazione  all'interessato  con la indicazione degli

addebiti  affinché  egli  possa  produrre,  ove  lo  creda,  le  sue

giustificazioni.

  Nel  giorno  fissato la commissione, sentito il relatore, prende le

sue  deliberazioni.  Rassegna  poi le proposte al ministro per le sue

decisioni.

SOCIETA'

  Art.  9.  Ai  fini  della  sorveglianza  sull'attività dei sindaci,

compresi  quelli  non  iscritti  nel  ruolo del revisore dei conti, i

presidenti  dei  tribunali  ed i procuratori del Re segnalano per via

gerarchica al ministro per la grazia e giustizia tutti quei fatti che

possano  denotare  qualsiasi  abuso  o  mancanza  dei  sindaci

nell'adempimento dei loro doveri.

  Parimenti  il  ministero delle finanze e quello delle corporazioni,

l'ispettorato  per  la  difesa  del  risparmio  e per l'esercizio del

credito e gli altri enti ai quali sono attribuiti comunque compiti di

vigilanza  sulle  società  per  azioni,  informano il ministro per la

grazia e giustizia dei fatti menzionati nel comma precedente.

  Il ministro provvede nei modi indicati nell'art. 7.

SOCIETA'

  Art.  10.  Nelle  ipotesi  di procedimento disciplinare a carico di

sindaci non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, la commissione

propone  se  e  per  quale  durata  sia  da  inibirsi  l'esercizio

dell'ufficio  di  sindaco,  e  rimette  gli  atti  al ministro per le

decisioni definitive.

  L'inibizione può essere inflitta per una durata non inferiore a tre

mesi  né  superiore  a  due  anni,  ed  il  relativo  provvedimento è

notificato all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

  Durante  il periodo dell'inibizione il sindaco è sostituito secondo

le  norme dell'art. 183, comma quarto, del codice di commercio, salva

la facoltà della surrogazione a norma dell'art. 3, comma secondo, del

regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

SOCIETA'

  Art.  11.  Non  può  essere inflitta alcuna sanzione disciplinare a

termine  del  regio  decreto-legge  24  luglio  1936,  n. 1548, e del

presente  regio  decreto  nei  casi  in  cui,  essendosi  proceduto

penalmente  per il medesimo fatto, sia stato dichiarato, con sentenza

irrevocabile,  che  il  fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha

commesso.

SOCIETA'

  Art. 12. Salvo il disposto dell'art. 1, comma primo, la commissione

centrale  può  essere  convocata  in  ogni  tempo  dal presidente, ad

iniziativa  dello  stesso  presidente o per disposizione del ministro

per la grazia e giustizia.

SOCIETA'

  Art.  13. Per la validità delle adunanze della commissione centrale

è  necessaria  la  presenza  di  almeno  la  metà  più  uno  dei suoi

componenti, non compreso il presidente.

  La  commissione  delibera  a  maggioranza  di  voti,  e, in caso di

parità, prevale quello del presidente.

  Nell'ipotesi  di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito

dal  direttore  generale per gli affari civili presso il ministero di

grazia  e giustizia o dal suo delegato, il quale deve essere di grado

non inferiore al quinto.

  La  commissione è assistita da un ufficio di segreteria, a cui sono

addetti,  nel numero strettamente necessario, magistrati e funzionari

di cancelleria, nominati dal ministro per la grazia e giustizia.

SOCIETA'

  Art.  14.  Ai  componenti  della  commissione  centrale  che  non

appartengano  alle  amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre

le  eventuali  indennità  di  viaggio  e  di  soggiorno  spettanti ai

funzionari  del  grado  sesto,  un gettone di presenza di lire 50 per

ogni  giorno  di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato,

oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti

al  grado,  è  assegnato  un  gettone di presenza di lire 25 per ogni

giorno di adunanza.

  Al  direttore  generale  degli affari civili ed al segretario della

commissione,  in  luogo  del gettone di presenza verranno corrisposti

premi  di  operosità e di rendimento in misura che non potrà superare

quella del gettone stabilito per i funzionari dello Stato.

  I  gettoni  di presenza sono assoggettati alle riduzioni del 12 per

cento, previste dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14

aprile 1934, n. 1561.

SOCIETA'

  Art.  15.  Gli  aspiranti  alla nomina a revisore dei conti debbono

corrispondere  all'erario  la somma di lire trecento, che deve essere

versata,  con  imputazione  ad  un  apposito  capitolo  del  bilancio

dell'entrata,  in  una  regia  tesoreria  provinciale o in un ufficio

postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale.

SOCIETA'

  Art.  16.  Le  società per azioni hanno l'obbligo di trasmettere al

ministero  di  grazia  e  giustizia  un  estratto  del  verbale delle

assemblee  contenente  le  deliberazioni  concernenti  le  nomine dei

sindaci  entro  il  termine  di  quindici giorni dal provvedimento di

omologazione.

  Le  stesse  società  debbono  inoltre, nel termine di trenta giorni

dall'entrata  in vigore del presente decreto, comunicare al ministero

predetto l'elenco dei sindaci attualmente in carica.

  Il  ministero  di  grazia e giustizia dà comunicazione alle società

per  azioni  dei  provvedimenti adottati nei confronti dei rispettivi

sindaci, anche se non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

SOCIETA'

  Art.  17.  A  cura  del  ministero  di  grazia  e  giustizia è data

comunicazione  ai  consigli  provinciali dell'economia corporativa di

tutte  le  iscrizioni,  cancellazioni  ed  in  genere  di  tutte  le

variazioni  che avvengano nel ruolo dei revisori dei conti, nonché di

qualsiasi provvedimento che sia adottato in confronto degli iscritti.

  Parimenti  sono  comunicati  ai  consigli provinciali dell'economia

corporativa  i  provvedimenti  adottati  nei riguardi dei sindaci non

iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

  Le comunicazioni prevedute nei commi precedenti sono fatte anche ai

presidenti  dei tribunali, ai procuratori del Re ed alle associazioni

sindacali di categoria.

SOCIETA'

  Art.  18.  Gli  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori  dei conti sono

obbligati  al  pagamento di un contributo annuo che è determinato con

decreto  reale su proposta del ministro per la grazia e giustizia, di

concerto  con  il  ministro  per  le  finanze  e  con  quello  per le

corporazioni,  in  ragione  di  una  percentuale  degli assegni che a

ciascuno  siano  attribuiti per l'esercizio delle funzioni di sindaco

di società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni.

  La  percentuale  è stabilita in relazione all'ammontare delle spese

necessarie  per  quanto  occorra  ai  servizi  di  cui  al  regio

decreto-legge  24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente regio decreto.

Essa  può  essere  variata  con successivi decreti reali, su proposta

dello  stesso  ministro  per  la  grazia e giustizia, di concerto con

quelli per le finanze e per le corporazioni.

  Gli  iscritti  nel  ruolo  sono  responsabili  solidalmente  con le

società  per il pagamento del contributo, e, in caso di inadempienza,

possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

  L'ammontare  del  contributo  a  carico  di  ciascun  iscritto sarà

trattenuto,  a  cura delle società, sugli assegni dovuti al sindaco e

sarà  versato,  secondo  le istruzioni che verranno date dal ministro

per  la grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze

e  per  le  corporazioni, con imputazione ad un apposito capitolo del

bilancio  di  entrata,  in  una  regia  tesoreria provinciale o in un

ufficio  postale  al  conto  corrente  della  competente  tesoreria

provinciale.

ABR DL  29.04.1996 n. 226 ART 8

SOCIETA'

  Art.  19.  Agli  effetti della determinazione del contributo di cui

all'art.  18,  le  società  per  azioni  con capitale non inferiore a

cinque  milioni  di  lire debbono comunicare al ministero di grazia e

giustizia,  non  oltre  quindici  giorni  dalla  data dell'atto o del

provvedimento indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 24 luglio

1936,  n.  1548,  un estratto dello stesso atto o provvedimento nella

parte  concernente la determinazione dell'assegno annuale per ciascun

sindaco.

  Qualora l'assegno sia stato stabilito dal presidente del tribunale,

questi  deve  darne comunicazione al ministero entro dieci giorni dal

provvedimento.

SOCIETA'

  Art.  20.  Nelle  società  per azioni, che, a norma dell'art. 1 del

regio  decreto-legge  24 luglio 1936, n. 1548, debbono avere non meno

di  due  sindaci effettivi iscritti nel ruolo dei revisori dei conti,

quando,  per  morte, rinuncia o decadenza, venga a mancare il sindaco

revisore  dei conti che non sia presidente del collegio sindacale, la

nomina  del  successore  potrà  essere fatta nella prossima assemblea

generale,  continuando  nel  frattempo  il  collegio  medesimo  ad

esercitare  le  sue  funzioni,  completato secondo la norma dell'art.

183, comma quarto, del codice di commercio.

  Il  successore  nominato  dall'assemblea rimane in carica fino alla

scadenza  del  triennio  in  corso, con lo stesso trattamento che era

stabilito per il predecessore.

SOCIETA'

  Art. 21. Nel bilancio del ministero di grazia e giustizia potranno,

con  decreto  del  ministro per le finanze, stanziarsi annualmente in

due  appositi distinti capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti

effettuati  per  il conseguimento della nomina a revisore dei conti e

per  i  contributi  annui preveduti nell'art. 18, le somme necessarie

rispettivamente  per  le  spese dei servizi relativi, di cui al regio

decreto-legge  24  luglio 1936, n. 1548, ed al presente decreto e per

quelle  dei  premi  di operosità da corrispondere in relazione a tali

servizi.

SOCIETA'

  Art.  22.  Le  società  con capitale non inferiore a cinque milioni

debbono  provvedere  alla  nomina  dei  sindaci da scegliersi tra gli

iscritti  nel  ruolo dei revisori dei conti, in conformità all'art. 1

del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, non oltre la prima

assemblea  ordinaria  successiva  alla  pubblicazione  nella Gazzetta

ufficiale  del  regno  delle nomine dei revisori dei conti avvenute a

seguito della prima sessione ordinaria di cui all'art. 23.

SOCIETA'

  Art.  23.  Con  decreto del ministro per la grazia e giustizia sarà

stabilito il termine per la prima riunione della commissione centrale

in sessione ordinaria, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma

primo, del presente decreto.

SOCIETA'

  Art.  24. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.



 

clicca per accedere al validatore html 4.01, il sito verrà aperto in una nuova finestra   clicca per accedere al validatore css, il sito verrà aperto in una nuova finestra   sito internet validato wcag wai a

Sede legale: Viale di Villa Massimo 39 - 00161 Roma
Sede operativa: Via Lentasio 7 - 20122 Milano - tel. 02 58303430
p.iva: 06443071003 c.f.: 97170140582