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Aggiornamento alla GU 06/06/2000 321

SOCIETA' COMMERCIALI E)

Sindaci e revisori dei conti R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548 (1).

Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali.

 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 1936, n. 197 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1937, n. 517.

Artt. Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . . . 1 - 10

Capo II - Del ruolo dei revisori dei conti . . . . . 11 - 15

Disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . 16 - 17

Capo I - Disposizioni generali. 1-10. (

2). (2) Sostituiti dalle norme sui sindaci delle società contenute negli artt. 2397-2409 c.c. 1942. Capo II - Del ruolo dei revisori dei conti. 11. [1. " istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo Ë conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore Ë disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; c) da un funzionario del Ministero del tesoro; d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) da un funzionario della Banca d'Italia; g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni; h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione Ë presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresÏ designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti (2/a). 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresÏ a questi ultimi nel caso di cessazione dell'incarico. 8. La commissione Ë regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati] (3). (2/a) Comma cosÏ sostituito dall'art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, che ha sostituito il comma 6 dell'art. 1, L. 22 novembre 1990, n. 348. (3) CosÏ sostituito dall'art. 1, L. 22 novembre 1990, n. 348 (Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277) e poi abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riportato alla voce Borse di commercio, a decorrere dalla data di prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si Ë provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale). (giurisprudenza) 12. [Possono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralità. Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero di aver ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti. Il termine di cinque anni Ë ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio, ed Ë ridotto a quattro anni se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni all'albo dei ragionieri. Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti puÚ essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia. Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al Ministro Guardasigilli allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del Ministro stesso] (4). (4) Articolo cosÏ modificato dall'articolo unico della L. 3 aprile 1937, n. 517 e poi abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riportato alla voce Borse di commercio, a decorrere dalla data di prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si Ë provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale). 13. [Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ha la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge] (5). (5) Articolo abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riportato alla voce Borse di commercio, a decorrere dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si Ë provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale). 14. [Le condanne indicate nella prima parte dell'art. 10 della legge 4 giugno 1931, n. 660, e nell'art. 2 della presente legge importano la cancellazione del revisore dal ruolo. CosÏ pure la cancellazione dall'albo professionale in cui il revisore sia iscritto importa la sua cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti. Gli organi incaricati della tenuta degli albi professionali devono comunicare al Ministro per la grazia e giustizia i provvedimenti che importano la cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti. Egualmente devono le autorità giudiziarie comunicare le condanne pronunciate contro persone che ad esse risultino iscritte nel detto ruolo. La cancellazione Ë ordinata dal Ministro stesso con suo decreto notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al revisore ed Ë comunicata ai Consigli provinciali dell'economia (6). Indipendentemente dai casi suindicati, il Ministro Guardasigilli su proposta della Commissione centrale, ha facoltà di pronunciare la decadenza e la conseguente cancellazione dal ruolo di revisori dei conti per fatti che dimostrino difetto di capacità e di integrità morale. Con Regio decreto saranno stabiliti gli altri casi in cui potranno essere pronunciate la decadenza, la sospensione o altre sanzioni a carico degli iscritti e saranno date le ulteriori norme occorrenti per la costituzione del ruolo dei revisori dei conti per i contributi a carico di questi e per la disciplina degli iscritti. Con lo stesso decreto Reale saranno altresÏ emanate le norme occorrenti per assicurare una rigida sorveglianza sull'attività svolta dai sindaci anche non iscritti negli albi, con facoltà di inibire temporaneamente l'esercizio dell'ufficio di sindaco a coloro che risultassero colpevoli di gravi negligenze] (5). (6) Ora, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (5) Articolo abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riportato alla voce Borse di commercio, a decorrere dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si Ë provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale). 15. [I commissari che l'autorità giudiziaria ha facoltà di nominare per le società nei casi previsti dalla legge, devono essere scelti nel ruolo dei revisori dei conti] (5). (5) Articolo abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riportato alla voce Borse di commercio, a decorrere dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si Ë provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale). 16. [Le società devono procedere alla nomina dei sindaci con l'osservanza delle disposizioni dettate nel comma secondo dell'art. 1 del presente decreto in occasione delle assemblee ordinarie che saranno tenute dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Il termine entro il quale le società con capitale non inferiore a cinque milioni devono provvedere alla nomina dei sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'art. 14. Le norme dell'art. 3 e dell'art. 10 non si applicano ai sindaci nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e, per le società menzionate nel comma precedente, prima della scadenza del termine che sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'art. 14] (5). (5) Articolo abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riportato alla voce Borse di commercio, a decorrere dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si Ë provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale). 17. [Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente Ë autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge] (5). (5) Articolo abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, riportato alla voce Borse di commercio, a decorrere dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si Ë provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale).



 

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